L’abitazione principale: cos’è e come si differenzia dal concetto di prima casa. Tutte le indicazioni per la tassazione dell’abitazione principale.
L’articolo 10, comma 3-bis del TUIR stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo IRPEF concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare.
Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all’IMU il cui reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Dall’1.1.2014, infatti, l’IMU non è più dovuta in relazione alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso“, censite nelle categorie:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile),
- A/8 (abitazioni in ville),
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per queste ultime deve essere pagata l’IMU, mentre non sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali.
Indice
- Definizione di abitazione principale
- Pertinenze
- Effetti dell’introduzione dell’IMU
- Abitazione principale e “prima casa”
- Coincidenza di dimora e residenza anagrafica
- Dimora e residenza dei componenti del nucleo familiare in immobili diversi
- Liminazione dell’IMU per l’abitazione principale
- Eliminazione della TASI per l’abitazione principale
- Abitazioni principali “di lusso” – Trattamento fiscale ai fini dell’ IMU e della TASI
- Abitazione principale parzialmente locata
Definizione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisca la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.
Come precisato dalla C.M. 29.12.99 n. 247/E (§ 1.1) la deduzione compete:
- Per un solo fabbricato (e relative pertinenze). In quanto il contribuente non può avere contemporaneamente due unità immobiliari adibite a dimora abituale (di conseguenza se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze. In tal senso R.M. 11.2.2000 n. 13/E e C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 5.1.4);
- Quando il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso, che vi risiedono. In tal senso le istruzioni del modello REDDITI e R.M. 11.2.2000 n. 13/E in cui è stato chiarito che la deduzione può essere fruita con riferimento all’unità immobiliare destinata a dimora abituale di uno o più familiari del contribuente.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano proprietari, ognuno al 100%, di due unità immobiliari, una utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare e l’altra come abitazione principale della loro figlia. Invece, la C.M. 12.5.2000 n. 95/E (§ 5.1.2) ha precisato che la deduzione spetta ad entrambi i coniugi.
Pertinenze
Ai sensi dell’art. 817 c.c., sono considerate pertinenze le cose immobili classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo.
Ad esempio:
- C/2 – Magazzini e locali di deposito;
- C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e
- C/7 – Tettoie chiuse od aperte), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Effetti dell’introduzione dell’IMU
L’IMU sostituisce, oltre all’ICI, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Cfr. circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5. Si veda “Reddito dei fabbricati“).
Tuttavia, in relazione agli immobili non locati situati nello stesso Comune ove è ubicata l’abitazione principale del contribuente dovrà essere pagata non soltanto l’IMU, ma anche il 50% dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari.
Abitazione principale e “prima casa”
La normativa vigente in materia di agevolazione prima casa non richiede più che l’immobile venga concretamente destinato ad abitazione principale da parte dell’acquirente.
Ne deriva che, attualmente, l’agevolazione prima casa risulta slegata dal concetto di “abitazione principale“. Tanto che, ad esempio, può usufruire del beneficio l’immobile locato a terzi, come precisato nella C.M. 2.3.94 n. 1, § 3.
Mentre il concetto di “abitazione principale” richiede che il contribuente materialmente dimori e risieda anagraficamente nell’immobile, il concetto di “prima casa” ne prescinde. Esso, infatti, richiede tra le altre condizioni, che il contribuente (trascurando le ipotesi particolari in cui l’acquirente sia trasferito o emigrato all’estero), abbia la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato o si impegni a trasferirvela entro 18 mesi, ovvero svolga la propria attività nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato.
Coincidenza di dimora e residenza anagrafica
Per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU e della TASI, è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- Vi dimorino abitualmente;
- Vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Quindi, per beneficiare delle norme di favore che prevedono l’esclusione dall’IMU e dalla TASI per l’abitazione principale (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), assumono rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.
Dimora e residenza dei componenti del nucleo familiare in immobili diversi
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
Se il marito dimora e risiede nell’immobile A e la moglie dimora e risiede nell’immobile B, entrambi ubicati nel Comune di Torino, l’esenzione dall’IMU e dalla TASI (ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A/9) opera per un immobile soltanto, a scelta dei contribuenti.
Come precisato dal Min. Economia e Finanze nelle risposte 20.1.2014, invece, il regime fiscale di favore si applica per entrambi gli immobili nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi.
Se il marito dimora e risiede nell’immobile A sito nel Comune di Aosta e la moglie dimora e risiede nell’immobile B sito nel Comune di Torino, entrambi gli immobili sono esenti dall’IMU e dalla TASI (ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A/9).
Unicità dell’unità immobiliare
L’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), ai fini dell’IMU (oltre che ai fini TASI) può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quanto venga effettuata la fusione catastale mediante:
- Iscrizione unitaria in Catasto dell’unità immobiliare risultante;
- Attribuzione ad essa di un’unica rendita.
Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione.
Come precisato dalle risposte Min. Economia e Finanze 20.1.2014, infatti, il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU a partire dall’1.1.2014.
Liminazione dell’IMU per l’abitazione principale
A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso“, censite nelle categorie:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile),
- A/8 (abitazioni in ville),
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) (art. 13 co. 2 del DL 201/2011).
Eliminazione della TASI per l’abitazione principale
In relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI), il co. 14 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) modifica i co. 639 e 669 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 riguardanti, rispettivamente, l’istituzione ed il presupposto impositivo.
Le modifiche in questione hanno l’intento di escludere dall’imposizione le abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In conclusione, dal 2016 la TASI:
- E’ abolita per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso“;
- Continua ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Abitazioni principali “di lusso” – Trattamento fiscale ai fini dell’ IMU e della TASI
Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si applica sia l’IMU che la TASI.
In relazione all’imposta municipale, il co. 2 dell’art. 13 del DL 201/2011 prevede che l’imposta “non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10“.
Per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9, quindi, l’aliquota IMU rimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di 200 euro.
La detrazione di 200 euro deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Abitazione principale parzialmente locata
Nella FAQ 20.1.2014 n. 12, il Min. Economia e Finanze ha precisato che anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dall’1.1.2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
Pertanto, diversamente dai chiarimenti precedentemente forniti nella circ. 18.5.2012 n. 3/DF (§ 13), dovrebbe potersi ritenere che l’abitazione principale parzialmente locata sia esente dall’IMU in ogni caso.
Analoghe considerazioni dovrebbero valere per la TASI, considerata l’unicità della definizione di abitazione principale e considerato che dal 2016 è prevista l’esenzione anche per questa tassa (esclusi gli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9). Sul punto, tuttavia, sarebbero opportuni dei chiarimenti ufficiali.