Accertamento imu: termini di decadenza e ravvedimento operoso
I controlli sull’Imu oltre sulle finte “prime case” si estendono anche a chi non ha versato gli importi dovuti al Comune entro la scadenza prevista dalla legge.
L’ente locale ha un termine entro cui può avviare l’accertamento Imu per l’omesso versamento e pretendere le somme non riscosse.
La disciplina Covid-19 ha impattato anche sui termini di notifica degli atti impositivi. Anche se la proroga contenuta nell’articolo 157 D.L. 34/2020 non trova applicazione per i tributi locali. Ai sensi dell’articolo 67 D.L. 18/2020. deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto.
Pertanto le irregolarità Imu relative all’annualità 2015 possono essere validamente notificati sino al prossimo 26 marzo 2021.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono i termini di accertamento Imu e cosa puoi fare sia prima dell’avviso di accertamento che dopo la notifica di quest’ultimo.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
Decadenza accertamento Imu
Se il Comune vuole riscuotere il tributo Imu deve fare attenzione rispettare i termini di decadenza.
La notifica dell’avviso di accertamento per l’Imu o per la Tasi (come per la Tari e gli altri tributi degli enti locali) deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Mentre il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Avviso di accertamento: tempi estesi
La disciplina Covid-19 ha impattato anche sui termini di notifica degli atti impositivi: malgrado la proroga contenuta nell’articolo 157 D.L. 34/2020 non trovi applicazione per i tributi locali, deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall’articolo 67 D.L. 18/2020.
Lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020). Questo comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli enti potranno utilizzare per effettuare le attività considerate dalla norma.
Per tutte annualità accertabili nel 2020 ( le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ma 85 giorni dopo. Il periodo d’imposta 2015 (ovvero il periodo d’imposta 2014 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, ove dovuta) sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021.
Avvio di accertamento: vale la consegna all’ufficio postale
In caso di notifica di avvisi di accertamento attraverso il servizio postale fa fede non il termine di consegna all’interessato dell’atto, ma quello di consegna al messo o all’ufficio postale che ha il compito di recapitare la raccomandata.
Per questo sulla raccomandata stessa viene indicata la data di presa in carico da parte dell’ufficio postale. E’ solo questa data che fa fede per verificare la prescrizione dell’atto. Sul sito di Poste Italiane è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini di notifica. E’ necessario andare nella sezione “spedizioni – posta raccomandata”, inserendo il numero della raccomandata. In questo modo si può reperire la data di registrazione della raccomandata presso l’Ufficio Postale di spedizione. Pertanto tutti gli avvisi relativi a imposte non pagate nel 2014 non sono decaduti se la raccomandata è stata consegnata all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2019, a prescindere dal giorno nel quale è poi fisicamente stata ritirata dall’interessato.
Avviso di accertamento: cosa c’è nell’atto?
L’avviso di accertamento contiene le seguenti indicazioni:
- l’ammontare delle somme dovute comprensive di interessi e sanzioni;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo presso il quale è possibile impugnare l’atto;
- le modalità per presentare il ricorso in autotutela.
Quanto all’ammontare delle sanzioni, la legge, ossia ‘art. 13 del decreto legislativo 471/1997, prevede l’applicazione di un importo pari al 30% in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte dell’imposta dovuta. Per le imposte locali non è prevista alcuna possibilità di riduzione automatica, lasciando al Comune la scelta.
Avviso di accertamento: cosa si può fare?
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento dovrai fare attenzione a far spirare il termine dei 60 giorni dalla notifica.
Avverso l’avviso di accertamento, qualora ritieni che sia dovuta la pretesa tributaria potrai decidere di versare le imposte con le relative sanzioni e interessi entro il termine dei 60 giorni. Presentando acquiescenza e versando quanto dovuto entro la scadenza è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni di 1/3.
Qualora invece ritieni che non sia dovuto quanto richiesto nell’avvio di accertamento potrai presentare agire in due:
- Presentare istanza di autotutela;
- Presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
Consiglio inizialmente di fare un primo tentativo con l’istanza in autotutela, in quanto i costi del ricorso sono più ingenti. Successivamente qualora non si dovesse avere un riscontro positivo con l’istanza in autotutela l’unica modalità è presentare ricorso.
Ricordo che la presentazione dell’istanza in autotutela non sospende il termine dei 60 giorni per la presentazione del ricorso.
Ravvedimento operoso
Prima che sia notificato l’avvio di accertamento è possibile sanare l’omesso versamento del tributo, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il “Ravvedimento Medio” è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell’entità della sanzione dal DLgs 158/2015:
- Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Il Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% – sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
- Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Ravvedimento operoso: più lungo
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso
Qui di seguito riporto i tassi di interessi suddivisi per annualità, utili per il calcolo del ravvedimento operoso.
2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale.” – GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 – GU Serie Generale n.292 del 13-12-2011))
2013: 2,5% annuo come 2012
2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 – GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011)
Conclusioni
Ti sei accorto di aver omesso il versamento per una annualità e ti stai chiedendo se sono spirati i termini di decadenza e vuoi sanare l’irregolarità con l’istituto del ravvedimento operoso?
Ti è stato notificato l’avviso di accertamento imu ed hai bisogno di essere indirizzato sulla decisione migliore da prendere in base alla tua situazione personale?
Affidati a professionisti esperti e non aspettare che sia troppo tardi.