Acconti 2020 in misura ridotta: niente sanzioni

Il Decreto Liquidità ha stabilito il calcolo degli acconti IRPEF, IRAP, IRES, con il metodo previsionale, eliminando sanzioni e interessi per scostamenti non superiori al 20%.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Liquidità Imprese (DL n. 23/2020), con le misure urgenti in materia di accesso a prestiti garantitiadempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali. Per gli aiuti del Governo ai professionisti ed imprese rimando ai seguenti articoli: bonus 600 eurosospensione mutuobonus baby sittercredito d’imposta per le imprese commerciali.

L’articolo 20 del Decreto Liquidità, in deroga rispetto alle previsioni ordinarie stabilisce acconti 2020 in misura ridotta dell’80%, senza incorrere in sanzioni-

Vediamo nel dettaglio la modalità del calcolo degli acconti e le novità previste dal Decreto Liquidità.

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Determinazione degli acconti irpef, irap, ires

Come ormai noto la determinazione dell’acconto dovuto può avvenire alternativamente secondo due modalità:

  • Il metodo storico;
  • Il metodo previsionale.

Metodo storico

Con il metodo storico, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Questo al netto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi.

Metodo previsionale

Coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo previsionale. Tale metodo consiste in un versamento stimato, ossia sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta. Tale scelta, può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto. Tuttavia espone il contribuente di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con conseguente applicazione delle sanzioni, di cui al sopra citato articolo 13 D.Lgs. 241/1997, sulla differenza non versata.

Qui di seguito si riporta quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 13 D.Lgs. 241/1997:

Si ricorda, infatti, che secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 13 D.Lgs. 241/1997 :

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

L’articolo 20 del Decreto Liquidità, in deroga rispetto alle previsioni ordinarie, stabilisce acconti 2020 in misura ridotta dell’80%, senza incorrere in sanzioni.

Qui di seguito una tabella esplicativa in cui è riportata la misura dell’acconto dovuto in misura ordinaria:

ImpostaRiferimento normativoAmmontare a regime
IrpefArticolo 11, comma 18, D.L. 76/2013100%
IresArticolo 1, comma 301, L. 311/2004100%
IrapArticolo 30, comma 3, D.Lgs. 446/1997 e articolo 17, comma 3, D.P.R. 445/2001100%
Cedolare seccaArticolo 3, comma 4, D.Lgs. 23/201195%
Ivie e IvafeArticolo 19, comma 22, D.L. 201/2011100%

Acconti 2020 in misura ridotta per i contribuenti soggetti agli isa

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019, ha modificato, per i contribuenti soggetti ad ISA, la misura della prima e della seconda rata degli acconti dovuti.

I contribuenti soggetti ad ISA saranno tenuti a versare due rate di pari importo, ossia il 50%. Invece di versare, il 40% per la prima rata ed il 60% per la seconda rata dell’importo dovuto.

Pertanto, qualora si decidesse di adottare il metodo previsionale, per evitare l’applicazione del regime sanzionatorio, l’importo a titolo di prima rata deve essere di almeno il 40%.

Il Decreto liquidità, ha previsto la non applicazione di sanzioni ed interessi, qualora l’acconto versato per il 2020, non si discosti almeno dell’80% dell’imposta dovuta.

Pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni, per i soggetti ISA la prima rata:

  • Non deve essere inferiore al 40% tenendo conto dell’acconto a regime;
  • Non inferiore al 32% (40% * 80%) tenendo conto della misura dell’acconto per il 2020 (80%)

Acconti 2020 in misura ridotta per tutte le imposte?

Ciò che si evince dal Decreto Liquidità è che, l’applicazione della riduzione all’80% vale per le sole imposte: Irpef, Ires ed Irap. Pertanto per le altre imposte dirette o forfettarie, quali ad esempio le addizionali, l’imposta sostitutiva per il regime forfettariol’Ivie e l’Ivafe resta valida l’applicazione della misura riportata in tabella e il conseguente regime sanzionatorio,

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