La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) all’art. 1, comma 738, ha disposto che l’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Per cui è stata abolita la TASI ed istituita la nuova IMU, fornendone disciplina nelle disposizioni di cui ai commi 739 e seguenti. Con l’abolizione della Tasi è stata prevista una nuova modalità di acconto Imu Firenze 2020
Vediamo nel dettaglio cosa ha previsto il Comune di Firenze per il calcolo dell’acconto Imu. Inoltre per quali categorie di soggetti è stata prevista l’eesenzione.
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Indice
Come comportarsi con la rata di acconto imu Firenze 2020?
Gli atti comunali che determinano fattispecie ed aliquote 2020 sono tuttora in corso di definizione, a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria.
Per la disciplina dell’acconto IMU 2020, pertanto, si deve tenere presente quanto segue:
• la scadenza della rata di acconto è invariata ed è fissata per il 16 giugno;
• il versamento potrà avvenire computando l’imposta dovuta per il
primo semestre con le medesime aliquote in vigore per l’anno 2019. Questo, utilizzando le regole applicative previste per tale anno e contenute nella scheda IMU 2019;
• Nel caso in cui il versamento dell’acconto sia effettuato come sopra, ovvero applicando le aliquote in vigore per l’anno 2019, l’eventuale conguaglio d’imposta sarà effettuato a cura del contribuente in occasione
della rata di saldo. Ricordiamo che la scadenza del saldo è fissata per il 16 dicembre, da versare sulla base dei conteggi effettuati applicando le aliquote 2020 definitivamente deliberate dal Comune.
Acconto imu Firenze 2020: modalità di versamento
Le modalità di versamento dell’Imu restano le stesse dell’anno precedente e sono 2:
- Modello F24;
- Bollettino postale Imu.
Modello F24
Il codice identificativo del Comune di Firenze da indicare è D612.
Questi sono i codici tributo, da utilizzare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, per gli immobili per i quali si è tenuti al pagamento dell’imposta:
TIPOLOGIA DI IMMOBILI | CODICE TRIBUTO IMU quota per il Comune | CODICE TRIBUTO IMU quota per lo Stato |
Abitazione principale solo categ. A/1, A/8, A/9 e pertinenze | 3912 | non prevista |
Altri fabbricati | 3918 | non prevista |
Aree fabbricabili | 3916 | non prevista |
Terreni | 3914 | non prevista |
Immobili appartenenti al gruppo catastale D | 3930 | 3925 |
Bollettino postale Imu
appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali; il costo del
versamento corrisponde alle spese di commissione previste per un bollettino postale ordinario.
Il codice identificativo del Comune di Firenze da indicare è D612.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni
del territorio nazionale
Esenzione IMU per il settore turistico: solo per il II acconto
Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto
“Decreto Rilancio”, all’art. 177 comma 1 ha disposto che:
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’Imposta Municipale propria (IMU) […] relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli
della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’applicazione della sopra riportata esenzione è subordinata all’obbligo di presentazione al Comune di una specifica autocertificazione.
Esclusi dall’esenzione le locazioni turistiche brevi
Dalle “attività esercitate” ai fini IMU di cui sopra, quindi, vanno esclusi gli appartamenti destinati alle locazioni brevi e non utilizzati nella forma commerciale degli “affittacamere”, come espressamente specificato dalla legge.
Peraltro il titolare di una abitazione destinata a locazioni brevi a scopo turistico (c.d. “locazioni turistiche”) non appare poter assumere la veste di “gestore delle attività ivi esercitate”, giacchè il termine “gestore” richiama il concetto di gestione di impresa e quindi la figura dell’imprenditore, così come disciplinata dall’art. 2082 c.c., che svolge l’attività produttiva in forma coordinata, organizzata, abituale e non occasionale, e con metodo economico.
Si ricorda inoltre che lo stesso articolo 4 del DL n 50/2017 stabilisce che i contratti di Locazioni Brevi Turistiche siano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.