Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al versamento dell’acconto IVA. Tuttavia, il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA.
Vediamo pertanto in questo contributo quali sono i soggetti a cui è prevista la sospensione e quali sono i termini per effettuare i versamenti sospesi.
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Indice
Soggetti tenuti all’acconto Iva 2020
Sono soggetti obbligati al calcolo e al relativo versamento entro la data del 28 dicembre 2020 i contribuenti che eseguono le liquidazioni ed i versamenti, ai fini di questa imposta, con periodicità:
- mensile ( ex art 1 DPR 100/98)
- trimestrale (ex art 7 DPR 542/99 e art 74 comma 4 DPR /ì633/72)
Il calcolo dell’acconto IVA per il 2020 viene effettuato utilizzando uno dei tre metodi alternativi:
- il metodo storico;
- Metodo previsionale;
- il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.
E’ bene ricordarlo che l’acconto non è dovuto qualora risulti di importo inferiore a 103,29 Euro.
Soggetti esclusi dall’acconto iva 2020
Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti casistiche:
- nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
- qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito
- risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
- se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
- se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
- o per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
- o per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
- contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). L’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
- soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
- produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
Soggetti sospesi dal ristori quater
Il c.d. Ristori quater ha previsto la sospensione del versamento dell’acconto iva 2020 per i seguenti contribuenti:
- soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019;
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con el ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dall’art. 30 del D.L. n. 149/2020;
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020.
Sospensione versamenti: quando?
I versamenti sospesi, per i soggetti di cui al paragrafo precedente, possono essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021
Mancato versamento acconto Iva: sanzioni
In caso di mancato versamento dell’acconto iva è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tuttavia in caso di mancato versamento, per evitare l’irrogazione della sanzione in misura piena, vi è la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni è prevista la riduzione alla metà della sanzione ordinaria. Pertanto la sanzione passa dal 30 al 15 per cento.