L’accordo del debitore è una delle procedure della crisi da sovraindebitamento. Qui di seguito si ripercorre sinteticamente ed in modo organico la procedura di accordo del del debitore.
La legge di sovraindebitamento n. 3 del 2012 ha previsto per i soggetti “non fallibili”, ma esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo la possibilità di uscire da una situazione di insolvenza.
La procedura in esame definita: “accordo del debitore“, è una procedura “concordataria”.
Questo carattere concordatario si evidenzia dal fatto che per raggiungere l’omologazione dell’accordo è necessario che la proposta raggiunga l’approvazione della maggioranza dei creditori.
Di seguito l’iter che dovrai seguire per l’esecuzione della procedura di “accordo del debitore“.
Indice
Fase del deposito
In questa fase, tramite l’ausilio di un professionista, dovrai provvedere a redigere e depositare presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza, la proposta di accordo da sovraindebitamento. La proposta di accordo deve essere allegata alla domanda di ammissione alla procedura che dove essere presentata secondo la forma del ricorso.
Vediamo quali sono i documenti necessari che devono essere depositati presso il Tribunale per poter accedere a questa procedura:
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 esercizi;
- Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
- Elenco di tutti i bei posseduti;
- Attestazione sulla fattibilità del piano (a cura dell’OCC/professionista);
- Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- Dettaglio delle spese correnti necessarie al sostenimento proprio e dei componenti del nucleo familiare;
- Indicazione della composizione del nucleo familiare;
- Certificato dello stato di famiglia;
- Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi con dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale; questo solo nel caso in cui il debitore svolga un attività d ‘impresa.
La proposta, entro 3 giorni dal deposito presso il Tribunale, deve essere presentata a cura dell’OCC/professionista all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti.
La proposta deve contenere la ricostruzione della propria posizione fiscale e se vi sono contenziosi in corso.
Dal momento del deposito della proposta, l’effetto che si avrà sarà la cristallizzazione dei crediti.
Vengono sospesi il calcolo degli interessi legali, salvo per i crediti garantiti da pegno, ipoteca e privilegio.
Fase dell’apertura della procedura
Il passo successivo al deposito della procedura è la verifica preliminare da parte del Giudice.
Quest’ultimo deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi che deve possedere il soggetto che presenta la domanda. Inoltre è tenuto a verificare tutta la documentazione che è stata depositata.
Il Giudice può richiedere un’integrazione della proposta o la produzione di ulteriore documentazione. Tuttavia il termine perentorio non deve essere superiore a 15 giorni per sanare tale adempimento.
Provvede con decreto a fissare l’udienza per l’omologazione dell’accordo, se le verifiche prodotte dal si concludono con esito positivo.
Come tempistica tra la data del deposito dell’accordo e quella dell’udienza non deve decorrere più di 60 giorni.
Sarà cura dell’OCC/professionista provvedere a comunicare il decreto di fissazione dell’udienza, ai creditori presso la loro residenza o sede legale. Questo può avvenire attraverso le vari forme di comunicazione (telegramma, raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata).
Il termine massimo per tale comunicazione è entro i 40 giorni fissati per l’udienza.
Il Giudice, attraverso tale decreto:
- Stabilisce idonea forma di pubblicità sia della proposta che del decreto e dovrà essere attuata a cura dell’OCC/professionista.
- Se il debitore che abbia fatto la richiesta svolga attività d’impresa, la pubblicità della proposta e del decreto dovrà avvenire nel Registro delle Imprese;
- Si ha la c.d. inibitoria, ossia che, fino al momento in cui il provvedimento diventa definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali. Non possono essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. La sospensione non vi è per i titolari di crediti impignorabili.
Effetti del decreto
Un aspetto importante riguarda gli effetti del decreto sulle attività del debitore, come disciplinati dall’ art. 10 commi 3-bis, 4 e 5, che dispongono che:
- Dalla data del decreto e fino all’omologazione, al debitore è permesso di effettuare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione (senza l’autorizzazione da parte del giudice);
- Occorre l’autorizzazione da parte del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione;
- Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, dalla data del decreto fino alla data dell’omologazione.
Fase della raccolta delle adesioni dei creditori
L’OCC/professionista ha il compito di comunicare la proposta del debitore e il decreto del Giudice ai creditori.
I creditori devono inviare all’ OCC/professionista, la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta.
Il termine è 10 giorni prima della data fissata per l’udienza di omologazione.
Per l’omologazione della procedura vale il principio del cd. silenzio-assenso. In mancanza del consenso espresso da parte dei creditori ci è la presunzione di legge che quest’ultimi abbino prestato consenso alla proposta.
Quali sono i creditori esclusi dall’esprimersi sulla proposta?
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca la proposta prevede l’integrale pagamento. Non sono considerati nel calcolo del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. I creditori hanno la possibilità di esprimersi sulla proposta solo nel caso in cui rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Si considerano sempre esclusi dal diritto di esprimersi in relazione alla proposta, i seguenti soggetti:
- Coniuge del debitore;
- I parenti del debitore e affini fino al 4 grado;
- I cessionari o aggiudicatari dei loro crediti d meno di un anno prima della proposta
Quando si raggiunge l’omologazione del piano?
La proposta viene omologata dal giudice quando consegue il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza, nella misura del 60%, dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta.
Nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza, l’OCC/professionista:
- Trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria, allegando il testo dell’accordo;
- Riceve entro 10 giorni successivi alla relazione, eventuali contestazioni da parte dei creditori;
- Ai fini dell’omologazione trasmette al giudice la relazione. Deve allegare le contestazioni ricevute, nonché un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
Nella fase dell’omologazione il giudice deve accertare l’esistenza dei presupposti e delle condizioni, alle quali la legge subordina l’omologazione, ossia:
- Il raggiungimento della percentuale del 60%;
- La fattibilità del piano;
- L’idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori impignorabili e dei crediti fiscali.
Il tutto termina con un provvedimento da parte del giudice nel quale omologa l’accordo oppure nega l’omologazione.
Il provvedimento deve essere comunicato e pubblicato nelle stesse forme previste per il decreto di ammissione al procedimento. Contro tale provvedimento sarà possibile proporre reclamo al Tribunale in composizione collegiale.
Come disciplinato dall’art. 12 comma 3 –bis, l’omologazione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla presentazione della proposta.
Quali sono gli effetti dell’accordo omologato?
Possiamo sintetizzare in 3 punti fondamentali gli effetti dell’omologazione del piano:
- Obbligatorietà dell’accordo: l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori. Questo sia per coloro che hanno approvato l’accorto che gli assenzienti;
- Blocco delle azioni : I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- Violazione dell’accordo: Sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo.
Durante la fase dell’omologazione, svolge un ruolo importante l’OCC/professionista (disciplinato dall’art. 13):
- Propone al giudice, se previsto dall’accordo, la nomina di un liquidatore per il soddisfacimento dei creditori;
- Risolve eventuali difficoltà che possono insorgere durante l’esecuzione del piano;
- Monitora sull’esatto adempimento dello stesso, informando i creditori di eventuali irregolarità.
Consulenza
Ti trovi in una condizione in cui non riesci più a pagare i tuoi debiti? Affidati ad esperti in grado di aiutarti ad uscire da questa situazione!
Come avrai avuto modo di apprendere leggendo l’articolo, la legge prevede la possibilità, se si rispettano alcuni requisiti di rinegoziare i propri debiti ed ottenere l’esdebitazione.
Tramite un’analisi approfondita della tua situazione debitoria sapremo indirizzarti e guidarti nel modo migliore!
Compila il form di contatto seguente e sarai ricontattato nel più breve tempo.