Affitti brevi e DAC7: novità dal 1 gennaio 2023

Con la Direttiva DAC7 da un punto di vista fiscale e amministrativo ha ampliato gli adempimenti in capo ai proprietari. Vediamoli nel dettaglio in questo contributo.

La direttiva n. 2020/514/UE (cosiddetta Dac 7) ha introdotto un regime di cooperazione amministrativa nel settore fiscale e scambio automatico di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali, comprese quelle turistiche.

Diventa pertanto impossibile evadere le tasse per gli host e co-host delle locazioni turistiche e strutture turistiche che operano online, ma anche per tutti i gestori (property manager, agenzia immobiliari).

Vediamo pertanto nel dettaglio in questo contributo quali sono le nuove regole e che impatto avranno sugli operatori del settore.

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Affitti brevi e DAC7: quali sono i nuovi obblighi a carico dei proprietari?

La normativa degli affitti brevi ha ampliato gli obblighi comunicati che il proprietario dell’immobile è chiamato ad adempiere.

A partire dal 1 gennaio 2023, gli operatori delle piattaforme online di affitti brevi devono garantire i seguenti elementi:

  • identificazione dei proprietari dell’immobile;
  • trasmissione delle informazioni alle autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea, in cui si trovano le proprietà;
  • conservazione dei dati per un periodo di almeno cinque anni;
  • accesso alle informazioni, trasmesse dalle piattaforme online, alle autorità fiscali degli Stati membri;
  • cooperazione tra gli stati membri, mediante lo scambio di informazioni sui proprietari e sui loro affitti brevi, al fine di contrastare l’evasione fiscale trasfrontaliera;
  • definizione della responsabilità del pagamento delle tasse, ovvero i proprietari devono pagare le tasse sui guadagni derivanti dalle locazioni brevi. Le piattaforme online devono cooperare con le autorità fiscali per assicurare il pagamento di quanto dovuto.

Le informazioni da trasmettere devono avvenire solo in presenza di un corrispettivo. E’ necessario indicare le seguenti informazioni:

  • l’indirizzo degli immobili;
  • il numero di iscrizione al registro catastale;
  • il numero di giorni di locazione;

Chi riguarda la nuova direttiva comunitaria?

Sono coinvolte nel monitoraggio DAC7 tutte le categorie del turismo extralberghiero. Infatti, i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate riguardano i seguenti soggetti:

  • Host;
  • Co-Host;
  • Property Manager;
  • Portali;
  • App;
  • Agenti immobiliari;
  • Experience.

Il gestore deve trasmettere tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a cui si riferisce la comunicazione.

La prima scadenza per l’invio dei dati relativi agli affitti brevi è il 31 gennaio 2024.

Ma cosa si intende per intermediario?

Ai fini della normativa della locazione turistica breve, come disciplinata dal D.L. n. 50 del 2017, per intermediari si intende:

  • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Quali sono le categorie escluse?

Nel monitoraggio DAC7 non sono compresi i dati dei piccolissimi operatori e di quelli grandissimi.

Sono infatti esclusi dalla comunicazione dei dati:

  • i soggetti con meno di trenta prenotazioni all’anno o con meno di 2.000 euro di incassi lordi;
  • i soggetti co n più di duemila prenotazioni.

Affitti brevi e DAC7: quali sono le sanzioni?

Inoltre le segnalazioni DAC7 dei potali obbligati fanno emergere molte attività di travel experience sommerse.

Oltre a contestazioni fiscali sui redditi non dichiarati ( a tal proposito ti consiglio di leggere il seguente contributo: “omessa dichiarazione dei redditi: sanzioni e rimedi“), in caso di inadempimento degli obblighi visti precedentemente sono previste pesanti sanzioni.

Qualora il locatore o il property manager per suo conto, non invia tutti i dati richiesti dal portale, dopo due solleciti o il trascorrere di 60 giorni, il gestore ha il diritto di bloccare l’account e tutti i pagamenti in essere. A questo, sono previste anche sanzioni pecuniarie.

L’importo di quest’ultime varia da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 21.000 euro. Tali importi potranno anche aumentare della metà del loro totale.

La sanzione sarà invece ridotta della metà in caso di dati trasmessi ma incompleti.

Se il gestore della piattaforma non invia i dati, invece, è prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro. Tale sanzione è ridotta della metà se l’invio avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Il gestore della piattaforma non è sanzionato se l’errata o incompleta comunicazione è causata dal comportamento del locatore.

Affitti brevi e DAC7: conclusioni e consulenza online

Come abbiamo visto, la direttiva europea, ha ampliato gli obblighi comunicati che il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare.

Sia che tu sia il proprietario dell’immobile o il gestore (property manager, intermediario) sarai tenuto ad assolvere una serie di adempimenti, pena l’applicazione di pesanti sanzioni.

Per evitare di commettere errori, ti invito a contattarmi al link che troverai qui di seguito.

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