In questo contributo voglio affrontare una casistica molto frequente nel passaggio generazionale dell’azienda: i beneficiari del trasferimento gratuito possono decidere di non proseguire con l’attività d’impresa e di affittare l’azienda ricevuta.
Vediamo quali sono i riflessi fiscali di questa operazioni e le due fattispecie che si possono realizzare.
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Indice
Premessa
La donazione dell’azienda è uno degli strumenti più utilizzati con cui l’imprenditore individuale attua in vita il passaggio generazionale d’impresa. Il regime fiscale della donazione dell’azienda può essere descritto in termini di “neutralità”, per una lettura rimando al seguente articolo: donazione d’azienda: vantaggi e problematiche. In questo contributo, vorrei soffermarmi su un possibile step successivo, ovvero: i beneficiari del trasferimento gratuito gratuito possono decidere di non proseguire con l’attività d’impresa e di affittare l’azienda ricevuta. In tal caso, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- Affitto dell’azienda donata in qualità di soggetto non imprenditore;
- Affitto dell’azienda donata nel caso in cui il soggetto possieda altre aziende o sia costituito in forma societaria.
Vediamo i riflessi fiscali delle due operazioni.
Affitto dell’azienda donata: soggetto non imprenditore
Il regime fiscale nel caso in cui una persona fisica, non imprenditore, conceda l’azienda ricevuta per donazione/successione si ritrova nell’art. 67 comma 1 lett. h del TUIR:
” i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi”
Pertanto, i canoni percepiti dal soggetto donatario che affitta l’azienda ricevuta, rappresentano un reddito diverso da assoggettare ad Irpef secondo il principio di cassa. Tale reddito confluirà nel reddito complessivo ai fini Irpef. L’ammontare imponibile sarà pari alla differenza tra i canoni percepiti e le eventuali spese sostenute per la produzione degli stessi.
Imposte indirette
In tale fattispecie troverà applicazione l’imposta di registro pari al 3% in applicazione dell’art. 23 del Tur che prevede l’aliquota più elevata. Nel caso in cui per i singoli beni siano stati distinti i corrispettivi:
- i canoni riferiti ai beni immobili saranno, assoggettati all’aliquota del 2%;
- i canoni riferiti ai beni mobili saranno assoggettati ad aliquota del 3%.
Affitto dell’azienda donata: soggetto imprenditore
Poniamo invece il caso di un soggetto, già imprenditore che, riceve per donazione un’azienda affittata a terzi. L’esercizio di un’attività imprenditoriale non sembra sufficiente ad attrarre i canoni alle regole del reddito d’impresa. Come specificato più volte in dottrina, i beneficiari del trasferimento d’azienda, la ricevano non come imprenditori, ma come persone fisiche. Questo, anche nel caso in cui fossero imprenditori in proprio e anteriormente al trasferimento.
L’art. 65 comma 1 del TUIR, considera relativi all’impresa:
“i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati tra le attività relative all’impresa nell’inventario tenuto a norma dell’art. 2217 del codice civile”
Pertanto al fine di confluire tali canoni nel reddito d’impresa, occorre che l’imprenditore destini volontariamente i beni non utilizzati nell’attività (in quanto l’azienda è data in affitto a terzi) all’impresa. Senza questo “atto di destinazione”, tali beni si considerano relativi alla sfera personale dell’imprenditore. Questo, anche se quest’ultimi potrebbero essere idonei ad essere utilizzati nel processo produttivo. La motivazione è che sarebbe privo di razionalità, ricondurre al reddito d’impresa, i canoni relativi all’affitto di un’azienda non oggetto dell’attività esercitata. Magari riferita ad un’attività completamente diversa da quella svolta dall’imprenditore individuale e dove manca l’intenzione di quest’ultimo a ricomprenderla tra i beni relativi all’impresa.
Pertanto, qualora il donatario-affitante abbia ricevuto l’azienda affittata in qualità di persona fisica ( anche se già imprenditore con riferimento ad altre aziende), i canoni di affitto percepiti dovranno essere considerati come reddito diversi, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. h.
Imposte indirette
In caso di affitto di azienda da parte di un soggetto imprenditore, che affitta l’azienda, trattandosi di soggetto che non svolgerà l’attività di impresa, l’operazione sarà esclusa dal campo di applicazione Iva per carenza del requisito soggettivo.
L’amministrazione finanziaria ha, già da tempo, chiarito che il locatore, titolare dell’ azienda concessa in affitto, non sarà assoggettata ad Iva, ma ad imposta di registro.