Agevolata la restituzione degli aiuti al turismo: novità Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la restituzione agevolata degli aiuti Covid del settore turistico usufruiti in eccedenza dei massimali del Temporary Framework non prevedendo l’applicazione di sanzioni.

In caso di mancata restituzione volontaria, l’importo dell’aiuto ricevuto dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla stessa impresa.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono le condizioni e i massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework e cosa accade in caso di restituzione peer superamento dei limiti.

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Aiuti di stato Covid-19 settore turismo

Il settore turismo è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19, per questo motivo, sono state concesse nel triennio 2020-2022 una serie di agevolazioni e di aiuti per fronteggiare la crisi.

Vediamo qui di seguito quali sono state le misure di agevolazione concesse al settore turismo:

  • art. 182, comma 1 e 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020, ovvero si tratta:
    • un fondo destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese settore turistico-ricettive, le agenzie di animazione per fese e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, e delle relative leggi regionali di attuazione. Inoltre le attività identificate dal codice ATECO 49.31.00, danneggiate a seguito dell’emergenza da Covid-19;
    • un fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali destinato a: musei, istituti e luoghi della cultura non statali, delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria, fiere, congressi e mostre.
  • art. 79 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020. Tale agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (ad esempio Casa vacanze, Affittacamere, B&B, Agriturismi, etc.) nella misura del 65% dei costi sostenuti. per i due periodi d’imposta successivi a quelli in corso alla data del 31 dicembre 2019;
  • art. 6-bis, comma 3 e 11 del D.L. n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020. In particolare:
    • l’art. 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020 ha rifinanziato il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, per un importo pari ad € 350 milioni per il 2020 destinando le risorse al ristoro delle perdite subite dal settore delle fieri e dei congressi. Per l’anno 2021 è stato rifinanziato il fondo per 50 milioni;
    • l’art. 6-bis, comma 11 ha previsto un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, a fronte delle perdite subite nel 2020.

Limiti Temporary Framework

Le agevolazioni viste nel paragrafo precedente spettano nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ovvero:

  • 800.000 euro per impresa unica ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’agricoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 1.800.000 euro per impresa unica ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’agricoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021.

I massimali di cui sopra, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del TF, sono ridefiniti in:

  • 3.000.000 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 10.000.000 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021.

Gli aiuti fruiti dalla Sezione 3.1 possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Restituzione in caso di superamento dei limiti

Come abbiamo visto la Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di recuperare e restituire in modo agevolato gli aiuti ricevuti in eccesso dagli operatori economici.

In particolare, al comma 597 dell’art. 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 dispone che:

In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

In questo modo viene individuata una soluzione per le tante imprese che hanno usufruito nel corso del triennio 2020-2023 delle agevolazioni Covid, superando i limiti imposti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework

Storno eccedenza dai nuovi limiti

E’ stata prevista oltre al caso visto sopra, anche la possibilità di restituire l’importo, con interessi, sottraendoli dagli aiuti di Stato successivamente concessi alla medesima impresa. In questo caso, dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

Mel caso in cui il successivo aiuto non sia capiente da poter garantire il completo recupero, sarà necessario effettuare il riversamento della parte eccedente.

Agevolata la restituzione degli aiuti al turismo: conclusioni

Come abbiamo visto in questo contributo, la legge di Bilancio 2023 ha previsto che la restituzione dell’aiuto eccedente i limiti imposti dalla Commissione Europea, avviene senza l’applicazione delle sanzioni.

Se desideri approfondire determinati aspetti visti in questo contributo, potrai contattarmi al link qui sotto.

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