L’agevolazione prima casa si conserva anche dopo aver effettuato una risoluzione di donazione per mutuo consenso per un immobile già oggetto di agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate sia con la risposta all’interpello n. 158 del 28 maggio 2020 che con l’interpello n. 443 del 29 ottobre 2019, ha chiarito che non si decade dal bonus prima casa in seguito ad una risoluzione di donazione per mutuo consenso per un immobile che era già stato oggetto di agevolazione.
Il caso oggetto dell’interpello riguarda un contribuente che negli anni ha acquistato due abitazioni beneficiando dell’agevolazione prima casa.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono stati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito a questa questione.
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Bonus prima casa anche dopo una risoluzione di donazione per mutuo consenso
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 158 del 28 maggio 2020, ha stabilito che la risoluzione per mutuo consenso di una donazione immobiliare effettuata dal marito alla moglie non comporta la decadenza dall’agevolazione prima casa.
Il caso oggetto dell’interpello riguardava due coniugi che, in esecuzione di una convenzione di negoziazione assistita per la separazione, desideravano concludere un accordo con cui:
- Risolvere per mutuo consenso la donazione stipulata dal marito a favore della ex moglie, avente ad oggetto metà di un immobile ( la moglie proprietaria dell’altra metà), con conseguente rientro della quota in capo al marito;
- Ritrasferire la quota dal marito alla moglie, questa volta in esecuzione dell’accordo di separazione consensuale.
L’operazione in essere era funzionale a mutare il tiolo di proprietà, eliminando pertanto la provenienza donativa.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nell’interpello ha chiarito che tale operazione di risoluzione della donazione e il contestuale trasferimento è esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e l’operazione non comporta la decadenza dal bonus prima casa.
A parere dell’Agenzia delle Entrate non vi è decadenza dall’agevolazione, in quanto il contribuente al momento dell’acquisto della prima casa, non era titolare di altro immobile abitativo nello stesso Comune.
Agevolazione prima casa e risoluzione per mutuo consenso: Interpello n. 443 del 29 ottobre 2019
Il caso oggetto di interpello riguarda un contribuente che nel 2005 ha donato ai genitori un immobile, per il quale aveva usufruito dell’agevolazione prima casa. Nel 2006 ha acquistato un altro immobile richiedendo i benefici prima casa.
Siccome il contribuente deve procedere alla risoluzione per mutuo consenso dell’atto di donazione, chiede all’Agenzia delle Entrate se tale operazione fa decadere il bonus prima casa con l’acquisto effettuato nel 2006.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
A parare dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione prima casa fruita sul secondo acquisto non può essere revocata, in quanto al momento dell’acquisto non si verificava nessuna causa ostativa.
Nel caso di specie si sono verificate condizioni diverse e mai in contrasto con quanto previsto dalla Nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.p.r n. 331 del 1986.
L’Agenzia delle Entrate richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 3935 del 2014:
“Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Tanto è vero che, laddove si tratti di immobili, anche per mutuo dissenso è richiesto al forma scritta ad substantiam, giustappunto perché, in base a simile fattispecie, viene operato un nuovo trasferimento del bene al precedente proprietario.”
Inoltre i giudici di legittimità hanno affermato che:
“le imposte di registro, ipotecaria e catastale, percepiti sul trasferimento connesso all’atto, non hanno per oggetto l’atto in sé, ma, al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale sia la persona che la effettua e a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, o decisione giudiziaria) – effetto che ne consegue”.
L’Agenzia delle Entrate conclude rassicurando il contribuente in quanto, nel momento in cui ha beneficiato del bonus prima casa ero in possesso dei requisiti.