Agevolazione prima casa pertinenze: quali rientrano?

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 566 del 26 agosto 2021 ha chiarito che le pertinenze nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) non possono rientrare nell’agevolazione prima casa. Rientrano nell’agevolazione solo le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.

Vediamo in questo contributo nel dettaglio quando possono rientrare le pertinenze nell’agevolazione prima casa.

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Agevolazione prima casa pertinenze: requisiti

Prima di entrare nel dettaglio in merito alle pertinenze, vediamo quali sono i requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa”:

  • l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza. Se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa si applicano anche all’acquisto di beni da destinare a pertinenza dell’immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Prima casa: imposte

L’acquisto di un immobile quando viene effettuato in presenza dei requisiti prima casa, le imposte da pagare sono ridotte.

La misura dell’imposta differisce a seconda del soggetto che effettua la cessione.

Si possono prospettare due situazioni:

  1. Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione iva:
    •  L’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%;
    •  Imposta ipotecaria fissa di €50;
    •  L’imposta catastale fissa di €50.
  2. Se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta ad IVA:
    • IVA ridotta del 4%;
    • L’imposta di registro fissa di € 200;
    • Imposta ipotecaria fissa di € 200;
    • L’imposta catastale fissa di € 200.

Agevolazione prima casa pertinenze: quali?

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile)

A/3 (abitazioni di tipo economico)

A/4 (abitazioni di tipo popolare)

A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

A/6 (abitazione di tipo rurale)

A/7 (abitazioni in villini)

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

L’agevolazione prima casa si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale acquistata:

  • Anche se l’acquisto delle stesse avviene con atto separato e, quindi, anche posteriormente all’acquisto dell’abitazione principale;
  • Purchè le pertinenze appartengono ad una delle seguenti categorie catastali: C2, C6 e C7;
  • Limitatamente a una pertinenza per ciascuna delle categoria catastali i cui sopra;
  • Purché tali pertinenze siano effettivamente utilizzate a servizio della prima casa acquistata.

Quanti pertinenze possono rientrare nell’agevolazione?

 Se si tratta dell’acquisto di una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari “prima casa” e la pertinenza stessa è classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l’agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria. La circolare n. 18/E/2013 ha, altresì, precisato che l’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l’agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.

La motivazione che ha spinto il legislatore a limitare la portata dell’agevolazione a specifiche categorie catastali relative alle pertinenze, nasce dall’esigenza di evitare che il beneficio fiscale si possa applicare nuovamente in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata, usufruendo dell’agevolazione “prima casa”.
Inoltre la verifica della sussistenza dei requisiti deve essere effettuata la momento della stipula dell’atto di acquisto.

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