Alternatività tra Imu e Irpef sui fabbricati detenuti in Italia da parte di persone fisiche non imprenditori. Esclusione dall’Irpef di tutti i fabbricati non locati detenuti in Comuni diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
Il possesso di fabbricati sul territorio nazionale da parte di soggetti non imprenditori genera capacità contributiva.
Capacità contributiva che, ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione è il presupposto per l’applicazione di imposte sul reddito.
Ora però, non sempre le imposte sul reddito, quindi l’Irpef, è dovuta sul possesso di fabbricati detenuti in Italia da parte di persone fisiche non imprenditori.
L’effetto sostitutivo tra Imu ed Irpef, infatti, in molti casi esonera dal pagamento dell’Irpef sul possesso di fabbricati in Italia.
Questo significa, in buona sostanza, che in molti casi, che andremo a vedere, la rendita catastale dei fabbricati, non è tassata ai fini Irpef, ma soltanto attraverso l’Imu.
Scopriamo insieme in questo articolo tutti i casi in cui l’Imu sostituisce l’Irpef nella tassazione diretta dei fabbricati detenuti in Italia da parte di persone fisiche non imprenditori.
Alternatività tra Imu e Irpef sui fabbricati
L’Imu ha sostituito l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riguardanti gli immobili non locati (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011).
Questa è la regola principale da ricordare quando si parla di alternatività tra Imu e Irpef sui fabbricati.
Pertanto, l’Imu ha sostituito l’Irpef e le relative addizionali (regionali e comunali) dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati.
Va però precisato che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 1, comma 717, della Legge n. 147/13).
Inoltre, occorre tener conto del fatto che:
- Non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze. Il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ma è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze;
- E’, invece, dovuta l’IMU per le abitazioni principali, e pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso“). In tal caso non sono dovute Irpef e addizionali e, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.
Deve essere però ricordato che se si tratta di fabbricati esenti dall’Imu, anche se non locati, si applicano le consuete regole. Per cui sarà dovuta sia l’Irpef che le addizionali regionali e comunali.
Altenratività tra Imu e Irpef: le situazioni possibili
TIPOLOGIA DI IMMOBILE | IMU | IRPEF / ADDIZIONALI |
---|---|---|
Abitazione principale non di lusso e relative pertinenze (1) | NO | SI |
Abitazione principale di lusso e relative pertinenze (3) | SI | NO |
Fabbricati per i quali i Comuni abbiano previsto l’esenzione totale dall’IMU | NO | SI |
Fabbricati ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale (anche se rurale) | SI | SI |
Fabbricati ad uso abitativo non locati situati in un Comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale | SI | NO |
Fabbricati locati per i quali non si è optato per la cedolare secca | SI | SI |
Fabbricati locati per i quali si è optato per la cedolare secca | SI | NO |
Se stai per presentare il tuo modello 730 o il modello Redditi PF, questa tabella ti sarà di fondamentale importanza per capire come indicare gli immobili. Immobili che possono essere soggetti a tassazione o meno ai fini Irpef.
Indicazione degli immobili in dichiarazione dei redditi
Una volta analizzate le possibili situazioni in cui ti puoi trovare da possessore di fabbricati vediamo l’indicazione degli stessi in dichiarazione.
In particolare, dal punto di vista operativo:
- Il contribuente, nel Quadro B, del modello 730 deve indicare i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati appositamente elencati – vedi Istruzioni di compilazione del Mod. 730);
- Chi presta assistenza fiscale deve calcolare il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione ed indicare il relativo reddito nel Modello 730.
In tutti gli altri casi, ovvero per gli immobili non locati, per cui è previsto il pagamento dell’Imu, non ci sarà Irpef da versare.
Diventa fondamentale in quel momento il corretto pagamento dell’Imu annuale.
Alternatività tra Imu e Irpef: consulenza
Se hai bisogno di un Commercialista a cui affidarti per la tua dichiarazione dei redditi, non improvvisare.
Siamo specializzati nella gestione di contribuenti che detengono e gestiscono beni immobili. Affidati alla nostra consulenza se vuoi essere sicuro di affidarti a professionisti specializzati.
Mettiti in contatto con noi!