La legge di Bilancio 2023 ha previsto importanti agevolazioni fiscali tra i quali la cessione agevolata dei beni ai soci, la trasformazione in Società Semplice e l’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Nel dettaglio, è stata prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,5% in caso di società non operativa) e di un’imposta ridotta sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Mentre per quanto riguarda l’IVA, non è stato previsto alcun trattamento agevolato.
Il termine per il perfezionamento dell’operazione di assegnazione scade il 30 settembre 2023.
In questa guida vedrai come funziona l’assegnazione agevolata dei beni ai soci 2023 e quali sono i soggetti ed i beni interessati.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
- Cosa si intende per assegnazione agevolata dei beni ai soci?
- I soggetti destinatari e non dell’agevolazione
- I beni agevolabili nell’assegnazione
- Assegnazione agevolabile: aspetti contabili
- Assegnazione agevolata dei beni: obbligo di par condicio
- La base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
- Assegnazione agevolata dei beni ai soci: la riserva in sospensione d’imposta
- Le imposte indirette
- Le imposte sui redditi del socio
- La successiva rivendita degli immobili
- Assegnazione agevolata dei beni ai soci: conclusioni e consulenza
Cosa si intende per assegnazione agevolata dei beni ai soci?
Il concetto di assegnazione affonda le sue radici giuridiche nel rapporto societario. come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 giugno 2016.
Si ha assegnazione tutte le volte che la società distribuisce ai soci capitale o riserve di capitale, ovvero distribuisce utili o riserve di utili, attraverso l’attribuzione di un bene aziendale .
Il nostro legislatore ha voluto incentivare l’assegnazione agevolata dei beni ai soci al fine di consentire la chiusura di società costituite al solo scopo di gestire il patrimonio immobiliare della proprietà, senza l’esercizio di alcuna attività economica.
L’operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci deve avvenire nel rispetto della par conditio tra i soci, attribuendo quindi a tutti i soci beni il cui valore deve essere proporzionale alla partecipazione detenuta. Questo non significa automaticamente che qualsiasi bene debba essere attribuito in comproprietà ai soci, potendo attribuire ad uno dei soci l’intera proprietà e ad un altro l’intera proprietà di un altro bene, rispettando però i pesi corrispondenti alle quote di partecipazione e gestendo le eventuali differenze con conguagli in denaro.
I soggetti destinatari e non dell’agevolazione
Vediamo qui di seguito quali sono i soggetti interessati all’agevolazione:
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
Come chiarito dalla circolare n. 188/1998 rientrano nell’agevolazione anche le società in liquidazione:
“Nell’ipotesi di società che si trovano in una fase di liquidazione, in cui non è esercitata alcuna attività d’impresa, ma si è in presenza di una mera fase di chiusura dei rapporti di credito/debito verso terzi finalizzati alla cessazione dell’attività, gli immobili possono, in linea generale, rientrare nell’assegnazione agevolazione in esame.”
Mentre vi è incertezza in caso di liquidazione con esercizio provvisorio.
Sono esclusi dai soggetti destinatari dell’assegnazione agevolata:
- gli enti non commerciali;
- le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.
La data di verifica della compagine sociale deve essere effettuata al 30/09/2022.
E’ ininfluente, la circostanza che alla data dell’assegnazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2022. Pertanto, quello che rileva è la percentuale alla data di assegnazione.
Assegnazione agevolata: coniugi in comunione
La situazione differisce a seconda che si tratti di Società di capitali o di Società di persone.
In caso di società di capitali, il notaio chiede al momento dell’assegnazione se il socio sia sposato e in comunione dei beni. In quanto, la partecipazione s’intenderebbe in comunione.
Mentre per le società di persone la partecipazione non è in comunione ed il notaio non dovrebbe chiedere se il socio è sposato e in comunione dei beni.
Per le Società a responsabilità limitata la situazione varia a seconda che il socio apporti solo capitale o lavori all’interno della stessa.
Nel primo caso entra in comunione mentre se apporta lavoro non entra in comunione.
I beni agevolabili nell’assegnazione
Rientrano tra i beni assegnabili in via agevolata, tutti gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ovvero:
- Immobili patrimonio (compresi quelli delle immobiliari di gestione che sono oggetto e non strumento dell’attività);
- Immobili strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente dalla società;
- Immobili merce;
- Non sono assegnabili i singoli diritti ancorché non reali.
Inoltre rientrano tra i beni agevolabili i beni mobili iscritti in pubblici registri, quali:
- autoveicoli;
- imbarcazioni;
- aeromobili non strumentali.
Rientrano nell’agevolazione, in quanto non si considerano “strumentali per destinazione”, gli immobili locati a terzi che costituiscono oggetto dell’attività d’impresa e sono suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa.
Le società che operano nel settore agricolo, i terreni utilizzati per la coltivazione o per l’allevamento sono strumentali per destinazione e pertanto non rientrano nell’agevolazione, mentre vi rientrano i terreni che al momento dell’assegnazione sono concessi in locazione o in comodato.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 del 2016 ha chiarito che non non rappresenta un evento elusivo, il cambiamento di destinazione d’uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquistare lo status di bene agevolabile.
E’ importante pertanto eliminare l’unità locale tramite pratica al registro delle imprese.
Per quanto riguarda l’affitto d’azienda, possono essere assegnati in via agevolata i singoli beni ricompresi nel contratto di affitto d’azienda che, prima dell’assegnazione non rientrino più nel contratto di affitto del complesso aziendale.
Assegnazione agevolabile: aspetti contabili
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del marzo 2016 ha definito le linee guida relativa all’assegnazione dei beni ai soci.
Il punto di partenenza è la delibera che stabilisce di distribuire:
- l’utile d’esercizio;
- riserve di utili o di capitale;
- un importo derivante dalla riduzione del capitale sociale.
I casi che si possono presentare sono i seguenti:
- I soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;
- Soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;
- I soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.
Prendiamo il caso di un bene iscritto in contabilità a 200, con valore catastabile di 220 e valore normale di 300. Ci si chiede se sarà possibile effettuare l’assegnazione agevolata di tale bene quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio sono pari a 200.
Si conferma che è possibile usufruire della disciplina agevolata in esame solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
Come chiarito dalla circolare n. 37/E del 2016, il trattamento contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.
L’assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al ben in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile.
Pertanto, è possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
E’ necessario tuttavia che il comportamento contabile adottato dall’impresa sia coerente con i principi contabili di riferimento.
Assegnazione agevolata dei beni: obbligo di par condicio
L’assegnazione dei beni tra i soci deve avvenire in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, alla data di assegnazione.
Qualora i valori oggetto di assegnazione non si incastrano, è possibile:
- Sistemazione interna delle quote tra i soci, tramite donazione/cessione;
- Recesso consensuale del socio e attribuzione di beni solo a suo favore, messa in liquidazione della società da parte dei soci superstiti che si ripartirebbero il residuo attivo;
- Assegnazione al socio con contestuale accollo di debito (per equilibrare);
- Assegnazione con conguagli in denaro a favore dei soci danneggiati;
- Rinuncia tour court dei soci all’ottenimento di conguagli.
Quest’ultime due operazioni sono quelle più pericolose da mettere in atto.
La base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
Nell’ipotesi di assegnazione di un bene, mentre il regime ordinario prevede l’assegnazione sulla base del valore normale (meno il costo fiscalmente riconosciuto), il regime agevolato consente l’assegnazione sulla base del valore normale o catastale (meno il costo fiscalmente riconosciuto). Al maggior valore determinato dall’assegnazione si applica l’imposta sostitutiva dell‘8% (10,5% per le società non operative).
L’imposta sostitutiva è del 13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sostituzione d’imposta.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire alle seguenti scadenze:
- Entro il 3./09/2023;
- Entro il 30/11/2023.
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostituiva è data dalla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto.
Quest’ultimo è determinato in base all’art. 109 del Tuir. Per gli immobili rivalutati in base a precedenti norme, il costo fiscalmente riconosciuto sarà sarà superiore al dato di bilancio.
Per la determinazione del valore normale è opportuno effettuare una perizia da parte di un tecnico o una valutazione da parte di un’agenzia immobiliare.
I valori della banca dati OMI non possono intendersi sostitutivi della “stima” puntuale del valore del singolo immobile, ma soltanto di aiuto alla stessa.
Per la determinazione del valore normale è possibile prendere il valore catastale. Tuttavia, il valore normale non può essere inferiore al minore tra il “normale” e “catastale” e può anche essere un dato intermedio tra i due.
La scelta dei due metodi deve essere fatta anche in funzione se il socio persona fisica intenda vendere in tempi brevi o meni.
Nel caso in cui intenda vendere entro i 5 anni è consigliabile utilizzare il il valore normale, mentre qualora dovesse decidere di vendere oltre tale termine è preferibile utilizzare il valore catastale.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci: la riserva in sospensione d’imposta
L’utilizzo posto affrancamento del 13% è definitivo e liberatorio, anche per i soci assegnatari, di qualsiasi ulteriore tassazione.
Infatti, l’ordinario affrancamento del 10% libera soltanto la società, mentre l’affrancamento dell’assegnazione agevolata al 3% libera anche il socio.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 37 del 2016 ha chiarito che, per la società di persone, la riserva in sospensione d’imposta:
“L’irrilevanza fiscale in capo al socio dell’importo assoggettato a imposta sostitutiva del 13% dalla società è applicabile sempreché tale importo non sia stato utilizzato in precedenza nella determinazione del reddito del socio.”
Mentre per le società di persone in semplificata non esiste il problema della riserva da rivalutazione.
Le imposte indirette
Il trasferimento dei beni dalla società ai soci prevede un’agevolazione per quanto riguarda le imposte indirette.
Per le assegnazione ai soci, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale ridotta della metà e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per il calcolo delle imposte, in caso di assegnazione agevolata dei beni, è sempre possibile fare riferimento al valore catastale degli immobili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale disposizione si estende anche alla base imponibile dell’imposta di registro. Ricordo che la regola ordinaria, consente di utilizzare il valore catastale solo per le abitazioni e le relative pertinenze, mentre per i fabbricati strumentali le imposte si applicano sul valore normale.
Qui di seguito vediamo l’imposta di registro dovuta senza agevolazioni:
- Assegnazione abitative e strumentali imponibili Iva: imposta di registro;
- Assegnazione o immobili acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell’Iva, esenti iva: Imposta di registro al 2% se 1° casa e al 9% negli altri casi. La base imponibile è data dal maggior valore tra il corrispettivo dichiarato/valore venale in comune commercio dell’immobile;
- Assegnazione fabbricati strumentali, esenti da Iva art. 10 DPR 633/1972: imposta di registro 200 euro.
Qui di seguito vediamo le imposte ipotecaria e catastale dovute senza agevolazione. Quest’ultime differiscono se l’assegnazione riguarda immobili abitativi o immobili strumentali.
In caso di assegnazione di immobili abitativi:
- Se imponibile iva: 200 euro caduna;
- Se esente: 50 euro caduna.
In caso di assegnazione di immobili strumentali sia che l’operazione sia esente che imponibile, sono dovute le seguenti imposte:
- Ipotecaria: 3%;
- Catastale: 1%.
Per quanto riguarda l’Iva non sono previste agevolazioni che, se dovuta si applica nella misura ordinaria.
Secondo le regole ordinarie, il trasferimento dei fabbricati potrà avvenire in esenzione dell’Iva, ad eccezione di quelli dell’impresa costruttrice/ristrutturatrice entro i 5 anni dalla fine dei lavori, ma dovranno essere valutate le conseguenze della mancata opzione per l’applicazione dell’Iva sulla rettifica delle eventuali detrazioni attuate nei dieni anni precedenti, anche in relazione alle eventuali spese di manutenzione o di recupero edilizio.
L’Agenzia delle Entrate considera “fuori campo” Iva le assegnazione ai soci di beni per i quali non è stata operata, al momento dell’acquisto, la detrazione dell’Iva.
Se l’assegnazione è fuori campo Iva, non opera il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, pertanto l’assegnazione è soggetta ad imposta di registro proporzionale anziché fissa.
Le imposte sui redditi del socio
L’aspetto più delicato dell’operazione che deve essere attentamente considerato al fine di valutarne la convenienza, sono le imposte sul reddito eventualmente applicabili nei confronti dei soci assegnatari.
Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella precedente agevolazione, il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società comporta l’esclusione di qualsiasi ulteriore tassazione anche per i soci, limitatamente all’importo sul quale l’imposta sostitutiva è stata versata.
Nelle società di capitali, l’assegnazione ai soci può avvenire mediante riduzione di riserve di utili oppure mediante riduzione di capitale o di riserve di capitale.
Mentre, nelle società di persone, essendo gli utili già tassati per trasparenza in capo ai soci, le riserve di utili risultano irrilevanti sotto il profilo fiscale, ma l’assegnazione dei beni può comportare tassazione in capo ai soci quando avviene mediante riduzione di capitale o di riserve di capitale.
In conseguenza dell’assegnazione di beni, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione sociale deve essere aumentato dell’importo assoggettato all’imposta sostitutiva, e ridotto di un importo corrispondente al valore normale dei beni oggetto di assegnazione.
Vediamo qui di seguito riepilogato nella tabella le imposte sui redditi dei soci in caso di Società di capitali:
Riserve annullate | Regime ordinario | Regime agevolato |
Riserve di utile | Utile in natura pari al valore normale del bene (art. 47 comma 1 del TUIR) | Utile in natura pari al valore normale ( o al valore catastale) del bene, ridotto delle somme somme assoggettate ad imposta sostitutiva. |
Riserve di capitale | Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale del bene (art. 47 comma 5 del TUIR). Se il valore normale del bene eccede il costo della partecipazione, l’eccedenza è tassata. | Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore catastale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. Se il valore normale ( o catastale) eccede il costo della partecipazione così ridotto, l’eccedenza è tassata. |
Vediamo qui di seguito riepilogato nella tabella le imposte sui redditi dei soci in caso di Società di capitali:
Riserve annullate | Regime ordinario | Regime agevolato |
Riserve di utili | Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale del bene (art. 68 comma 6 del TUIR) | Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore castale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. |
Riserve di capitale | Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale del bene (art. 47 comma 5 del TUIR). Se il valore normale del bene eccede il costo della partecipazione, l’eccedenza è tassata | Riduzione del costo fiscale della partecipazione pari al valore normale (o al valore castale) del bene, al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva. Se il valore normale (o catastale) eccede il costo della partecipazione così ridotto, l’eccedenza è tassata. |
La successiva rivendita degli immobili
Dopo l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, la successiva cessione degli immobili da parte di quest’ultimi, comporta la tassazione dell’eventuale plusvalenza secondo le regole ordinarie.
La tassazione della plusvalenza è disciplinata dall’art. 67, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 917/1986:
“Per i fabbricati di ogni genere e i terreni agricoli ceduti da persone fisiche la plusvalenza è soggetta ad imposizione se la cessione a titolo oneroso avviene nei cinque anni successivi all’acquisto.”
Nel nostro caso, i cinque anni decorrono dalla data di assegnazione agevolata.
Per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, deve essere considerato come valore iniziale quello utilizzato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, cioè il valore normale del bene, oppure il suo valore catastale, in caso di esercizio dell’opzione.
Come visto precedentemente, in caso si ipotizza la successiva vendita dell’immobile, potrebbe essere conveniente vendere il bene al valore normale di mercato, anziché al valore catastale, in modo da ridurre (o azzerare) la successiva imposta sulla plusvalenza.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 17 ottobre 2016, ha chiarito che la successiva cessione del bene assegnato ai soci non configura un’ipotesi di abuso del diritto, ed è considerata fiscalmente legittima, anche se avviene subito dopo l’assegnazione.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci: conclusioni e consulenza
La cessione agevolata dei beni ai soci introdotta dalla legge di Bilancio 2023, permette di ottenere importanti vantaggi fiscali sia per la Società e di conseguenza anche per gli altri soci.
Tuttavia, è opportuno in sede di cessione agevolata, prestare attenzione ad alcuni aspetti per evitare di incorrere in problemi con il fisco.
Qui di seguito ti lascio il link per metterti direttamente in contatto con me. Riceverai a stretto giro un preventivo per assisterti nell’operazione.