Quando si effettua un’operazione di assegnazione o cessione dei beni ai soci è opportuno fare delle valutazioni per non incorrere in sanzioni. E’ possibile assegnare o cedere beni ai soci anche se la società è in stato di liquidazione. Tuttavia, i liquidatori per non incorrere in responsabilità fiscali devono prestare attenzione qualora dalla liquidazione emergano imposte non pagate.
Vediamo in questo contributo nel dettaglio alcune casistiche che si possono presentare nell’assegnazione ai soci e quando si rientra nella fattispecie di abuso del diritto o meno.
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Indice
Assegnazione ai soci: definizione
Il termine “assegnazione” non ha un’identità giuridica ben definita. In senso lato il termine assegnazione sta ad indicare ogni:
“attribuzione patrimoniale a favore di una persona determinata, in funzione di sue particolari qualifiche o posizioni che giustificherebbero causalmente l’attribuzione stessa.”
Il termine assegnazione rientra in varie situazioni, quali ad esempio:
- l’attribuzione di utili in natura al socio;
- la riduzione del capitale mediante il trasferimento ai soci della proprietà sui beni sociali;
- l’attribuzione dei beni ai soci in caso di liquidazione della società o in caso di recesso del socio;
- la liquidazione in natura della quota agli eredi.
Con l’operazione di assegnamento ai soci sono dovute le imposte indirette. Se desideri approfondire questo argomento ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Assegnazione immobili ai soci: imposte indirette“.
Assegnazione ai soci in caso di liquidazione
Anche se la società si trova in stato di liquidazione è possibile assegnare o cedere beni ai soci. Tuttavia i liquidatori devono valutare con particolare attenzione per non incorrere nella responsabilità fiscale, così come prevista dall’art. 36 del DPR 602/1973:
“I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiano all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai socio associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari (…)”
Ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 602/1973 la responsabilità si estende ai soci che hanno ricevuto i beni durante la liquidazione (o nel biennio anteriore) nel limite del valore dei beni (art. 36 comma 3 del DPR 602/1973).
Vendita dei beni effettuata dal socio assegnatario: natura non abusiva
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93 del 17.10.2016 ha chiarito che la vendita degli immobili effettuata dal socio assegnatario che ha beneficiato delle agevolazioni previste dall’art.1 comma 115 della L. 208/2015 non può mai assumere valenza abusiva. L’Agenzia delle Entrate sostiene che il risparmio d’imposta che si genera, ha natura di lecito risparmio d’imposta e non di vantaggio fiscale indebito. Pertanto la vendita di immobili acquistati anche subito l’atto di assegnazione non scontano alcuna imposta ( o scontano imposta sulla differenza tra il corrispettivo praticato al terzo acquirente ed il valore di assegnazione), senza il rischio di incorrere in contestazioni fiscali.
Assegnazione con locazione dell’immobile alla società di partenza
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 99 del 27 luglio 2017 ha chiarito che vi è abuso del diritto nell’operazione di conferimento del ramo d’azienda industriale di una società di persone in una società di nuova costituzione, seguita dall’assegnazione ai soci dell’immobile residuo e successiva locazione dell’immobile stesso dai soci alla conferitaria newco.
Qui di seguito vediamo la sequenza delle operazioni oggetto della risoluzione:
- conferimento nell’azienda industriale in una newco, partecipata dagli stessi soci della conferente. La società conferente mantiene il solo immobile e la partecipazione della newco;
- locazione dell’immobile alla newco;
- assegnazione dell’immobile ai soci, quest’ultimi continueranno a locarlo alla newco;
- scioglimento della società conferente e assegnazione ai soci della partecipazione nella newco.
Questa sequenza di operazioni ha indotto l’Agenzia delle Entrate a considerare indebito il vantaggio fiscale. A parere dell’Agenzia delle Entrate, il mutamento della natura dell’immobile risulta essere solo formale e non sostanziale, in quanto l’immobile continuerebbe ad essere utilizzato nell’esercizio dell’attività imprenditoriale anche se in capo ad una società la newco che di fatto avrebbe la stessa forma giuridica e compagine sociale alla società di partenza.
Secondo l’Agenzia delle entrate in questa operazione non si può parlare di una vera e propria estromissione del bene dal circuito dell’impresa, in quanto la nuova società è costituita dagli stessi soci e continuerebbe a svolgere la stessa attività della società di partenza.
Dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate possiamo ricavare alcuni spunti e riflessioni. Secondo l’Agenzia delle Entrate vi è “estromissione vera e non fittizia” nel momento in cui l’immobile assegnato ai soci non sia di nuovo impiegato nella medesima attività d’impresa. Pertanto, si evince che, se l’immobile anziché locato alla newco fosse stato tenuto a disposizione dai soci o da questi locato a terzi, l’operazione sarebbe risultata legittima. Alla luce di quanto emerso nella risoluzione, sarebbe stato più semplice risolvere il contratto di locazione originario in capo alla società di partenza, in modo da far perdere lo status di immobile strumentale e procedere direttamente all’assegnazione.
Assegnazione ai soci: conclusioni
Come avrai visto leggendo questo contributo, quando si effettua un’operazione di assegnazione o cessione dei beni ai soci è opportuno fare delle valutazioni per evitare di rientrare nella fattispecie di abuso del diritto.
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