Il regime fiscale di un atto di donazione all’estero non è comunque di facile ed immediata applicazione. Le soluzioni indicate non sempre sembrano essere univoche.
In questo contributo si analizza la questione dell’applicazione dell’imposta per donazioni fatte all’estero, da soggetto non residente, a favore di un residente. Si dovrà registrare l’atto? Si dovrà assoggettare l’atto ad imposte sulle donazioni, ricorrendone i presupposti?
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Indice
Principio di territorialità
L’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 delimita territorialmente l’applicazione dell’imposta sulla base alla residenza del donante alla data dell’atto di donazione. Qualora il donante sia residente in Italia, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti ovunque situati, sia che si trovino in Italia sia che si trovano all’estero.
Qualora invece il donante non sia residente, l’imposta sarebbe dovuta solo relativamente ai beni e ai diritti oggetto della donazione esistenti in Italia.
Pertanto se il donante è non residente e i beni si trovano all’estero, non sussistono profili impositivi in capo al donatario italiano
Ai sensi dell’art. 55 comma 1, D.Lgs. n. 346/1990:
Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronto di beneficiari residenti nello Stato […..]”.
Questo in quanto si tratta di attività giuridica incorporata in un documento formato «per iscritto» «nel territorio dello Stato». Qualora la donazione (“diretta” o “indiretta”) sia formata all’estero a favore di beneficiari residenti in Italia, la donazione è soggetta a registrazione in termine fisso. Tuttavia verranno detratte le imposte pagate all’estero.
Atto di donazione all’estero: analisi da parte del Notariato
La norma relativa alle donazioni all’estero è stata oggetto di una analisi da parte del Notariato, con lo studio n. 194/2009. Si possono riscontrare ben quattro profili interpretativi.
Prima tesi
La prima tesi vede ampliarsi il presupposto impositivo: qualora il beneficiario fosse italiano, allora l’imposta sarebbe sempre dovuta.
L’imposta si applicherebbe pertanto a tutte le donazioni, se almeno una persona fosse residente in Italia oppure che i beni fossero in Italia.
Lo studio del Notariato prende le distanze da tale interpretazione. Questo in quanto l’ambito di applicazione della norma risulterebbe di fatto esteso in modo abnorme.
Seconda tesi
Nella seconda tesi si sostituisce il criterio della residenza del donante con quella del beneficiario. Il criterio oggettivo dell’esistenza dei beni o diritti del territorio dello Stato fissato dall’art. 2 si rivelerebbe quale criterio sussidiario. Pertanto “potrebbe continuare ad operare, ove manchi la residenza in Italia del beneficiario”.
Anche questa tesi viene però criticata in quanto la territorialità legata alla residenza del beneficiario non è puntualmente definita dalla norma. Pertanto contrasta col criterio diffuso in molti Stati che si orientano verso la residenza del donante.
Terza tesi
Secondo la terza tesi, per le donazioni stipulate all’estero è richiesta l’ulteriore condizione, per la tassazione, della residenza del beneficiario in Italia.
Quarta tesi
Infine la quarta tesi non amplia l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta, limitandosi ad estendere l’obbligo di registrazione degli atti di donazione formati all’estero.
La tassazione opera così solo se il donante risiede in Italia, oppure se i beni siano in Italia.
Interpello n. 310 del 24 luglio 2019
Un contribuente residente in Italia che, aveva ricevuto una donazione da parte del figlio residente all’estero, chiedeva interpello all’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione o meno di tale donazione.
Vediamo nel dettaglio la risposta dell’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 310 del 24 luglio 2019.
Quesito posto dal contribuente
Un figlio, residente nel Regno Unito, decide di donare al padre, tramite bonifico bancario, una somma di denaro di consistete valore. Tale somma è posseduta in un conto corrente estero. Il padre istante, beneficiario residente in Italia, chiede interpello all’Agenzia delle Entrate se l’operazione rientra nella tassazione prevista per gli atti di successione e donazione.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, nel rispondere all’istante, ripercorre la disciplina relativa all’imposta di donazione, prevista dalDlgs n. 346/1990 (Tus), ove l’articolo 2 stabilisce che:
“l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
Pertanto, alla luce del criterio di territorialità, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ‘esistenti’ sul territorio nazionale.
Per verificare se tale atto di donazione sia da assoggettare a tassazione o meno, l’Agenzia delle Entrate segnala che bisogna verificare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato un bene ‘esistente’ nel territorio dello Stato.
Per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre la residenza in Italia del soggetto donante. Se manca tale condizione, il bene non si considera esistente nel territorio dello Stato. Pertanto il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
Da questo ne deriva che, il denaro in questione, oggetto della donazione tramite bonifico, non si presume quale bene esistente nello territorio dello Stato, in quanto il soggetto donante è residente all’estero.
Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.