Come utilizzare l’Autotutela per correggere totalmente o parzialmente gli avvisi di irregolarità emessi dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.
L’Autotutela è uno degli strumenti cardine, a disposizione del contribuente, per rivalersi nei confronti degli avvisi di irregolarità emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Grazie all’autotutela il contribuente può ottenere velocemente l’annullamento di un atto tributario (avviso di accertamento, avviso bonario, cartella esattoriale, ecc), emesso dall’Amministrazione finanziaria senza dover ricorrere al giudice, quindi in maniera più celere e meno costosa.
L’Agenzia delle Entrate emette ogni anno delle comunicazioni volte a notificare al contribuente alcuni errori o mancati pagamenti derivanti dalla propria dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/73 l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e rilascia loro una comunicazione volta a comunicare e sanare l’errore attraverso il pagamento dell’imposta evasa, oltre a sanzioni e interessi.
Talvolta può capitare che il contribuente si trovi di fronte ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate che sono del tutto o parzialmente illegittimi, in quanto viziati da errori, formali o sostanziali. In questi casi il contribuente ha facoltà di presentare un’istanza di Autotutela al fine di chiedere all’ufficio che ha emesso la comunicazione il suo sgravio, per una parte o per l’importo totale richiesto.
Indice
Avvisi di irregolarità
Quando si riceve un avviso di irregolarità molto spesso il contribuente ritiene che la pretesa richiesta dall’Agenzia sia sempre dovuta, ma in realtà non è così. Le comunicazioni di irregolarità sono delle comunicazioni che partono a seguito di controlli automatici fatti sulle dichiarazioni dei redditi.
In pratica i software dell’Agenzia delle Entrate confrontano i dati presenti nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente con quelli dei pagamenti effettuati, per verificare che quanto dichiarato sia stato poi effettivamente versato da parte del contribuente.
Il fatto che il software riscontri un’anomalia in questo controlli e che quindi faccia partire un avviso di irregolarità può derivare sia da un vero e proprio mancato pagamento (ed in questo caso la comunicazione è effettivamente lecita), oppure da anomalie che non permettono al software di verificare correttamente il pagamento effettuato.
Un esempio classico di avviso di irregolarità che viene emesso è quello che riguarda i pagamenti effettuati con ravvedimento operoso. I software dell’Agenzia hanno difficoltà a verificare i pagamenti effettuati con ravvedimento operoso e per questo vengono inviate ogni anno molte comunicazioni di irregolarità totalmente non dovute e quindi indebite.
Conoscere se e come poter presentare istanza di annullamento in autotutela è fondamentale per il contribuente per vedere chiudere immediatamente la pretesa tributaria.
Avvisi di liquidazione dell’imposta di registro
Gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sono atti formali con i quali l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’imposta di registro, solitamente dovuta a seguito di contratti di locazione, che il contribuente ha omesso parzialmente o totalmente di versare, in sede di rinnovi annuali del contratto.
Come per le comunicazioni di irregolarità, anche gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sono emessi con modalità automatiche da parte dell’Agenzia delle Entrate che attraverso appositi software abbina i pagamenti fatti dai contribuenti con modello F24 Elide, con l’imposta di registro dovuta per ciascun contratto di locazione. L’abbinamento avviene in base al numero identificato del contratto, che il contribuente è chiamato riportare sul modello F24 Elide.
Molto spesso accade che, sempre a causa di ravvedimento operoso, oppure a causa di errato riporto in F24 del corretto codice identificativo del contratto, che parta in automatico un avviso di liquidazione per il contribuente, anche se magari, l’importo dell’imposta di registro dovuta è stato regolarmente versato. In altri casi, invece, è semplicemente un problema di anno di imposta errato, o di difficoltà nel catalogare correttamente l’F24 da parte dell’Amministrazione finanziaria che genera la partenza dell’avviso di liquidazione, che in realtà non risulta essere dovuto.
Anche in questo caso, quindi, conoscere se e come poter presentare istanza di annullamento in autotutela è fondamentale per il contribuente per vedere chiudere immediatamente la pretesa tributaria.
L’istanza di Autotutela
L’atto illegittimo emesso dall’Agenzia delle Entrate può essere annullato d’ufficio, in via autonoma, o su richiesta del contribuente. La presentazione dell’istanza di autotutela, tuttavia, non sospende i termini per la presentazione del ricorso dinanzi al giudice tributario, poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale.
L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente anche quello degli atti ad esso consequenziali e l’obbligo di rimborso delle somme riscosse in forza dei medesimi. Il contribuente, qualora ritenga che l’atto emesso sia infondato o illegittimo ha facoltà di trasmettere all’Ufficio competente un’istanza di autotutela.
L’istanza non è altro che una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. In pratica si tratta di redigere un’istanza che riporti i propri dati personali e quelli della comunicazione che si vuole contestare, riportando l’esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si ritiene infondata la pretesa tributaria. Naturalmente l’istanza di autotutela per essere presa in considerazione deve avere allegati tutti i giustificativi che sostengono la tesi del contribuente.
Nel caso delle cartelle esattoriali, la richiesta di annullamento in autotutela va indirizzata:
- All’Ente titolare della pretesa impositiva, che ha emesso l’atto e che ha poi dato al concessionario l’incarico di riscuoterlo (Amministrazione finanziaria, Comune, I.N.P.S., etc.);
- All’Agente della riscossione, se si vuole contestare esclusivamente la legittimità del suo atto. È il caso, per esempio, in cui la cartella presenti vizi di forma della cartella esattoriale (per es., mancanza di firma del responsabile del procedimento; iscrizione ipotecaria per un credito inferiore a €. 8.000,00).
Accoglimento dell’istanza
L’Amministrazione procede alla correzione o all’annullamento dell’atto segnalato dal cittadino nei seguenti casi:
- Errore di persona;
- Evidente errore logico o di calcolo;
- Errore sul presupposto dell’imposta;
- Doppia imposizione;
- Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- Mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
- Siano decorsi i termini previsti per ricorrere, ovvero l’atto sia diventato definitivo;
- Il ricorso sia stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato.
Autotutela e ricorso tributario
La presentazione di una istanza in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né come abbiamo visto, sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Per questo è sempre meglio cautelarsi onde evitare l’eventualità che l’Amministrazione finanziaria non risponda al ricorso o lo rigetti: poiché, in tal caso, l’atto – pur se viziato – diverrebbe definitivo e contro di esso non vi sarebbero più tutele.
È buona regola, quindi, quando si vuole presentare un’istanza di autotutela tenere sempre sotto controllo i termini per presentare il ricorso in Tribunale e, in prossimità del loro scadere, in caso di mancata risposta o di rigetto dell’Amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale. In alternativa, come si dirà tra breve, è consigliabile presentare, parallelamente alla richiesta di autotutela, anche il ricorso in tribunale per non rischiare che l’atto diventi definitivo.
Il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini per l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la legittimità del proprio operato.
Cosa fare?
Contro l’atto viziato, dunque, il contribuente può proporre sia il ricorso in autotutela all’Amministrazione, sia il ricorso al giudice competente. Si tratta di due procedimenti diversi.
- L’autotutela è più celere, economica, può essere fatta direttamente dall’interessato e non richiede formule particolari; ma viene presentata allo stesso organo che ha emanato l’atto viziato e che, pertanto, potrebbe non essere imparziale. Certamente, quindi, esso tenderà a confermare la legittimità dei propri atti, salvo il caso di errori palesi ed incontestabili. L’autotutela è quindi opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto, quali ad esempio il pagamento già avvenuto.
- Il ricorso al giudice, invece, per quanto costoso (è necessario l’intervento di un avvocato) e più lungo, apre un contraddittorio davanti a un giudice che è terzo e imparziale.
Bozza istanza di autotutela
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di ___________________________
Ufficio territoriale di ______________________________
RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
Con questo modello il Contribuente può chiedere all’Amministrazione finanziaria il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.
Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________________________________
via/piazza___________________________________________ tel._____________________________ email _____________________________ codice fiscale _______________________________________
Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società.
in qualità di titolare legale rappresentante altro (specificare) _______________________________
della ditta/società ______________________________________________________________________
con sede in via_______________________________città__________________________________ prov. ________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________
chiedo
di riesaminare e di procedere all’annullamento totale / parziale del seguente atto:
- comunicazione di irregolarità
- cartella di pagamento
- rigetto istanza di rimborso
- avviso di liquidazione
- avviso di rettifica
- avviso di accertamento
- atto di contestazione
- altro (specificare): ________________________________________________
con n. / prot. __________________________________ del ____________________________________
notificato il ___________________________________________________________________________
relativo all’anno d’imposta_______________________________________________________________
che, con riferimento ai seguenti importi/recuperi: _____________________________________________
risulta illegittimo per questi motivi: _____________________________________________________________ .
Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili)
Allegati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
delego
(compilare se interessa)
alla presentazione questa richiesta __ signor __ __________________________________________, tipo documento di riconoscimento ________________________, n° _______________________, rilasciato il _____________________ da __________________________________________________ .
o Allego la fotocopia del documento di riconoscimento
Luogo e data ______________________ Firma (leggibile) __________________________________
Consulenza
Se avete ricevuto un atto da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della Riscossione e volete avere certezza che sia infondato, non perdete tempo e contattateci immediatamente. Insieme valuteremo se la pretesa e fondata e potremmo predisporre per voi l’istanza di annullamento in autotutela dell’atto.
Prima di commettere errori rivolgetevi sempre a professionisti preparati in campo tributario!