Che cosa è e quando viene emesso un avviso di accertamento? Cosa fare quando si riceve questo avviso?
L’avviso di accertamento è l’atto impositivo a conclusione del procedimento del controllo sostanziale operato dall’Amministrazione Finanziaria.
Tramite tale atto, l’Ufficio informa il contribuente delle rettifiche operate sul suo reddito imponibile, a seguito delle verifiche fiscali. Quest’ultime sono diverse dai controlli automatizzati e formali effettuati dallo stesso Ufficio.
In questa guida troverai tutte le informazioni utili relative all’avviso di accertamento e cosa fare quando riceviamo tale avviso.
Indice
Avviso di accertamento – contenuto
Quando ricevi un’avviso di accertamento è opportuno verificare se in esso vi sono tutti gli elementi previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973, ossia:
- Imponibile accertato;
- Aliquote applicate nella definizione dell’imposta a carico del contribuente;
- Liquidazione delle maggiori imposte accertate. Queste al lordo e al netto delle detrazioni/deduzioni/ritenute/crediti d’imposta spettanti;
- Motivi di fatto e di diritto alla base delle rettifiche operate e metodo di rettifica (analitico o sintetico) adottato;
- Allegazione degli eventuali documenti citati nell’avviso di accertamento;
- Firma del responsabile dell’Ufficio;
Avviso di accertamento – atto esecutivo
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).
In altri termini, esso ha effetti simili a quelli provocati dalla notifica di una cartella di pagamento.
Come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere:
- l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati;
- L’intimazione ad adempiere un terzo delle maggiori imposte accertate a titolo provvisorio nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.
Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Devono riportare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.
In pratica, si concentra nell’avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo. Pertanto si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.
Tuttavia l’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Vi è la possibilità che le somme siano affidate all’agente della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni. Questo se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione.
Avviso di accertamento – notifica
La notifica degli atti impositivi avviene secondo le norme dettate dal codice di procedura civile per le notificazioni. Tuttavia vi sono alcune differenze per la notifica degli atti impositivi:
- Il messo incaricato alla notificazione deve far sottoscrivere la ricevuta al destinatario, ovvero motivare la non sottoscrizione;
- La notifica si ha nel domicilio fiscale, salvo che la consegna avvenga a mani proprie. La consegna può risultare da raccomandata A/R, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale. E’ opportuno sapere che è illegittima la notifica dell’atto impositivo a residenza diversa da quella effettiva del contribuente;
- Il contribuente ha la possibilità di eleggere il domicilio fiscale presso terzi ai fini della notifica di atti dell’Amministrazione Finanziaria;
- Se nel luogo del domicilio fiscale non vi è nell’abitazione né l’ufficio del contribuente, la notifica avviene per mezzo di avviso esposto nella bacheca comunale;
- Se la consegna avviene a soggetto diverso dal contribuente, il messo è tenuto a consegnare l’atto stesso in busta chiusa e sigillata.
A partire dal 01.07.2017 è possibile la notifica via posta elettronica degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle imprese (individuali o societarie).
Se alla data dell’invio la PEC del destinatario risulti satura, l’ente impositore procede ad un secondo invio almeno 7 giorni dopo il primo. Anche se questo invio si dimostra impossibile viene depositato il tutto sul sito Infocamere per almeno 15 gg. Fornendo notizia all’interessato per mezzo di raccomandata A/R.
Avviso di accertamento – gli istituti deflattivi
Il legislatore, al fine di favorire l’adesione del contribuente ai risultati ottenuti dagli accertamenti emessi dall’Amministrazione finanziaria e ridurre al contempo i casi di impugnazione degli atti impositivi dinnanzi al giudice tributario, ha arricchito nel tempo il panorama tributario di istituti e strumenti. Tali strumenti ed istituti permettono al contribuente di definire completamente il rapporto tributario con il Fisco e di beneficiare di una riduzione di sanzioni, purché ciò avvenga secondo determinate tempistiche.
Effettuare uno di questi istituti consente di ottenere un risparmio sia per il contribuente che per l’Amministrazione finanziaria. Per questo motivo non conoscere ognuno di questi istituti può essere un grave errore. Naturalmente per poterli applicare concretamente avrai bisogno dell’aiuto di un Commercialista, ma per questo non preoccuparti, se vuoi potrai rivolgerti a noi.
Avviso di accertamento – termini
Dal 1 gennaio 2016 è stata modificata la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, come disciplinata dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
Secondo la nuova disciplina, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza:
- Entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione .
- Entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in caso di dichiarazione omessa.
Fino alla scadenza del termine di accertamento ordinario, vi è la possibilità di integrare/modificare in aumento l’importo accertato, mediante la notificazione di nuovi avvisi di accertamento. Questo si ha ad esempio nell’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria sia a conoscenza di nuovi elementi. Quest’ultimi devono essere indicati nell’atto a pena di nullità.
Consulenza
Hai ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e vuoi avere un consulto per capire se le pretese richieste sono dovute?
Compila il form di contatto seguente e potrai metterti in contatto con noi. Ti risponderemo al più presto e potrai risolvere i tuoi dubbi.