Come funziona l’imposta di bollo su fattura elettronica? Quando è obbligatorio il bollo virtuale sulle fatture?
Con l’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1 gennaio 2019, la marca da bollo dovrà essere pagata tramite il bollo virtuale.
Questo in quanto sulle fatture elettroniche non vi è la possibilità di apporre fisicamente la marca da bollo. Pertanto per assolvere l’adempimento sarà necessario effettuare il versamento telematico.
In questo contributo ti spiego che cosa è e come funziona il bollo su fattura elettronica, come effettuare la dichiarazione e come effettuare il pagamento dell’imposta.
Sei pronto??? si comincia!!!
Indice
Operazioni soggette a marca da bollo
Come sai, è obbligatorio apporre la marca da bollo di 2€ sulle fatture con importi superiori ad €77,47. Ciò è stabilito dal DM 24.5.2005.
Ciò vale anche per le fatture elettroniche che dal 1 Gennaio 2019 vi sarà l’obbligo per tutte le operazioni B2B e B2C.
Le operazioni incluse in quest’obbligo sono le seguenti:
- Operazioni escluse dal campo di applicazione dellìIBA. (art. 15 del Dpr 633/1972)
- Operazioni escluse secondo l’art. 10 del Dpr 633/1972
- Operazioni fuori dal campo IVA a causa della mancanze del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale
- Operazioni non imponibili relative ad esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali, cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette.
Dichiarazione imposta di bollo
A partire dal 1 gennaio 2015, tutti gli utenti che hanno ottenuto l’autorizzazione, possono assolvere il pagamento dell’imposta con modalità virtuale.
Questo comporta la presentazione di una dichiarazione contenente le informazioni relative al numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.
La dichiarazione riferita all’anno precedente deve essere presentata entro il 31 gennaio
Il modello di dichiarazione è possibile scaricarlo sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tale dichiarazione può essere inviata , esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
- Direttamente dal dichiarante;
- Avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.
Quadri dichiarazione
Vediamo adesso i quadri di cui si compone tale dichiarazione:
- Frontespizio: si deve indicare gli estremi dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo ed infine l’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro A “Atti e documenti soggetti ad imposta fissa” per i quali è consentito il pagamento in modo virtuale. Tali atti da inserire nel presente quadro sono soggetti ad un’imposta fissa. Devono essere considerati i seguenti criteri per determinare il numero dei fogli:
- un foglio è formato da 4 pagine;
- per pagina si intende una facciata scritta;
- ogni foglio può contenere al massimo 100 righe. La tassazione unitaria “per foglio” presuppone che ogni foglio non ecceda le 100 righe, in caso contrario è necessario applicare la tassazione unitaria ogni 100 righe o frazione di esse;
- quadro B “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per i quali è consentito il pagamento in modo virtuale. Nel presente quadro vanno indicati gli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l’assolvimento in modalità virtuale dell’imposta di bollo calcolata secondo criteri di proporzionalità.
- quadro C “Versamenti effettuati” relativi alla liquidazione provvisoria per l’anno di riferimento della dichiarazione.
Pagamento: Modello F24
L’imposta deve essere versata tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici:
- 2505, acconto imposta di bollo virtuale;
- 2506, acconto imposta di bollo virtuale.
In caso in cui si ritarda o si ometta il pagamento, per interessi e sanzioni, si devono utilizzare i seguenti codici:
- 2507, sanzione imposta di bollo virtuale;
- 2508, interessi imposta di bollo virtuale.
L’Agenzia delle Entrate in caso di tardivo o omesso pagamento, iscrive il debito a ruolo.
La sanzione è pari al 30% dell’importo non versato. Tuttavia se non hai versato quando dovuto vi è la possibilità di regolarizzare la posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
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