Bonus facciate 2021: guida operativa

Bonus facciate 2021 che cosa è? come funziona? Quali sono i requisiti per poter beneficiare della detrazione? Quali sono le novità fornite nella nuova guida dell’Agenzia delle Entrate?

Il bonus facciate rientra della schiera delle agevolazioni volute ed introdotte dal precedente Governo Conte nella legge di Bilancio 2020.

Nel quadro di detrazioni sui lavori di ristrutturazione troviamo anche il «bonus facciate». Tale bonus, prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata. Tuttavia è previsto solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B).

Vediamo in questo contributo quali sono gli interventi che si possono realizzare sulla facciata di una casa o di un condominio e le relative agevolazioni alla luce dei chiarimenti forniti di recente dall’Agenzia delle Entrate.

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Bonus facciate: che cosa è?

Il bonus facciate è un’ agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il bonus facciate anche per le spese sostenuto nel 2021. Tale bonus consente pertanto di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 e nel 2021. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciate: ambito soggettivo

Questa detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Qui di seguito i soggetti ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Restano esclusi dalla possibilità di fruire del “bonus facciate”, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, in quanto il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora tali soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno beneficiare della detrazione.

Rientrano pertanto nella detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Affinché spetti la detrazione i soggetti beneficiari devono al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. Inoltre devono essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Bonus facciate: le spese detraibili

Vediamo adesso quali sono le spese detraibili che rientrano nel bonus facciate.

La Legge di Bilancio all’art. 1 comma 221 indica che:

“Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in mate-ria edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. 

lavori ammessi e gli interventi di recupero o restauro per i quali si potrà fruire della detrazione al 90% sono i seguenti;

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Il bonus facciate è riconosciuto per tutti i lavori effettuati sull’ involucro esterno visibile dell’edificio.

Al contrario il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Bonus facciate: limite di spesa

A differenza degli altri bonus fiscali, dove è presente un limite di spesa ai fini della detrazione, per il bonus facciate non vi è un limite di spesa detraibile.

Considerato che nel comma 219 viene utilizzata la locuzione ‹‹spese documentate, sostenute nell’anno 2020››, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Questo indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento .

Bonus facciate zona A o B: quali sono?

Per poter usufruire della detrazione il restauro o il recupero delle facciate esterne degli edifici devono essere ubicati in zona A o B.

Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 6 agosto del 1967, sono considerate zone territorialmente omogenee:

  • Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Bonus facciate: le spese escluse

Il bonus facciate, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, si applica esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Pertanto si possono considerare escluse dal bonus facciate:

  • Le spese sostenute per la sostituzione di infissi;
  • Le spese relative agli impianti di illuminazione, per cavi, ma anche per la progettazione dei lavori, per le perizie e per tante altre prestazioni professionali che possono essere svolte su un edificio.

Bonus facciate: pagamento

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate è riportato un quadro di tutti gli adempimenti previsti per poter accedere al bonus facciate.

Per quanto riguarda i pagamenti, occorre fare una distinzione,ovvero:

  • le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare con bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori.
  • i titolari di reddito d’impresa non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante.

Bonus facciate: come si utilizza?

Il bonus facciate può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:

  • detrazione in dichiarazione dei redditi;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Detrazione in dichiarazione dei redditi

La prima modalità di utilizzo del bonus è la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La prima rata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo della quota che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi.

Sconto in fattura

Si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato.
È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti. Può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.
Il fornitore può recuperare il contributo anticipato in due modi:

  • come credito d’imposta, d importo pari alla detrazione spettante;
  • cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Cessione del credito

L’ultima modalità di utilizzo del bonus facciate è la possibilità di cedere direttamente il credito d’imposta ad altri soggetti che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni. La cessione può essere disposta in favore di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

La comunicazione di cessione del credito dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate in via telematica. Tale comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello
in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Qualora più soggetti sostengono la spesa ( come nel caso di un condominio) ciascun soggetto ha la facoltà di scegliere uno dei tre metodi visti sopra a prescindere dalla scelta fatta dagli altri. Capita molto spesso nella pratica che vi siano scelte differenti in quanto la scelta di un metodo rispetto all’altro dipende da variabili fiscali soggettive.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate nella recente guida ha precisato che, nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili (“bonus facciate”, Ecobonus“, “Sismabonus“) il contribuente potrà usufruire di entrami le agevolazioni a condizione che:

  • siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi;
  • siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Bonus facciate: adempimenti

Tuttavia sono uguali l’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare della detrazione, ovvero:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata. qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • conserve le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento;
  • esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
  • conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
  • Esibire, previa richiesta degli uffici copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.

Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del “bonus facciate”.
Tuttavia, essi non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico. Questo in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.

Bonus facciate: comunicazione Enea

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, oltre agli adempimenti visti sopra, i contribuenti devono acquisire e conservare:

  • L’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  • L’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali;

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’ENEA tramite il sito Enea. Devono essere riportati i seguenti dati:

  • i dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese;
  • la tipologia dell’intervento eseguito;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Bonus facciate: cosa succederà nel 2022?

Sono molte le ipotesi che vanno nella direzione di una proroga anche per il 2022 di diversi bonus fiscali sui lavori di ristrutturazione. Anche per il bonus facciate sembrerebbe favorevole l’ipotesi di una proroga, anche se vi è incertezza sulla misura, in quanto sembra verosimile una percentuale inferiore al 90%. Pertanto di affrettarsi per detrarre la spesa nell’anno 2021 (entro il 31/12), in modo da essere certi che la spesa verrà detratta nella misura del 90%. Il MEF ha confermato che spetta la detrazione anche nel caso in cui, entro il 31/12/2021, venga emessa fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta dalla sconto. Questo, anche in presenza di lavori non ancora effettuati. Il MEF ha chiarito che, in assenza di successiva realizzazione dei lavori, il diritto all’agevolazione viene meno. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate procederà in capo al committente a recuperare il beneficio indebitamente usufruito e applicherà le relative sanzioni. E’ prevista inoltre la responsabilità solidale del prestatore e del terzo cessionario che acquista il credito d’imposta. Quest’ultimo, in via prudenziale, è consigliabile che attenda la fine dei lavori prima di acquisire il credito.

Bonus facciate: consulenza

In questo contributo ho voluto esaminare tutti gli aspetti legati al bonus facciate, anche alla luce delle importanti novità fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui tu desiderassi avere una consulenza con me per approfondire questi aspetti legati al bonus facciate contattami direttamente. Puoi farlo al seguente link.

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