Bonus registratore di cassa: credito d’imposta del 50%

Quali sono i soggetti che possono aderire al bonus del 50%? Quanto è l’importo massimo riconosciuto? In quale modalità è possibile utilizzare questo credito?

A partire dal 2019 potrà essere richiesto il bonus del 50% per l’acquisto dei registratori di cassa necessari per per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale credito potrà essere richiesto per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Il bonus è stato introdotto per agevolare i soggetti tenuti a questo adempimento in questa prima fase di transizione.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019 ha dettato le regole per il riconoscimento e per l’utilizzo del credito d’imposta. Il bonus registratore di cassa potrà essere utilizzato in compensazione. Tuttavia occorrerà porre particolare attenzione sia alla modalità di compensazione che all’effettuazione del pagamento.

In questo contributo vedremo nel dettaglio tutti gli aspetti legati albonus registratori di cassa.

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Bonus del 50%: agevolazione

Il bonus registratore di cassa è stato introdotto per facilitare i commercianti nella transizione al cosiddetto scontrino elettronico.

E’ bene ricordarlo che, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è stato introdotto con l’avvento della fattura elettronica. Tale obbligo incombe in capo ai soggetti che, vedono verificarsi entrambi le ipotesi:

  • Effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate);
  • Emettono scontrini e ricevute fiscali.

La legge di Bilancio 2019 ha previsto un’avvio differenziato in base al volume d’affari:

  • Sarà in vigore dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • Partirà dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Quanto ammonta l’importo massimo di detrazione?

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, del d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Modalità per usufruire del credito d’imposta

L’articolo 2, comma 6-quinquies, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che il corrispettivo dovuto per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali sia pagato con modalità tracciabile. In proposito, il presente provvedimento richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

Qui vediamo quali sono le modalità con le quali dovrà essere pagato il corrispettivo indicato inn fattura per poter beneficiare del bonus registratore di cassa:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

A coloro che soddisfano le condizioni viste in precedenza è riconosciuto un credito d’imposta parial 50% dell’onere sostenuto. Questo credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Tale compensazione deve avvenire tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa. Inoltre dovrà essere riportato nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Per i soggetti titolari di partita iva, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici.

Nel dettaglio per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F26 è istituito il seguente codice tributo:

  • 6899credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Questo è esposto nella sezione Erario, più precisamente nella colonna “importi a credito compensati”; qualora invece il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, questo è esposto nella colonna “importi a debito versati”.

Consulenza

Leggendo l’articolo avrai compreso che per potere beneficiare del bonus registratore di cassa, è necessario rispettare alcuni adempimenti fiscali. In quanto contravvenendo a quest’ultimi si rischia di perdere tale l’agevolazione. Pertanto affidati ad esperti del settore!!!

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