Bonus sanificazione, il credito d’imposta sale al 60% e fino al limite di 60.000 euro: le novità sono contenute nell’ultima bozza del decreto Rilancio.
Ormai in dirittura d’arrivo il c.d. decreto Rilancio. Nell’ambito del decreto, una delle misure più attese, dovrebbe essere l’incremento del bonus sanificazione. Tale credito spetterebbe nella misura del 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Viene eliminato il primo bonus sanificazione previsto dal Cura Italia. La bozza del nuovo provvedimento cancella la necessità di attendere il varo del decreto attuativo MEF e MISE per l’avvio del credito d’imposta.
L’obiettivo è quindi duplice: snellire le procedure e concedere ai titolari di partita IVA un rimborso delle spese sostenute per evitare la riduzione del rischio contagio da Covid-19.
Vediamo adesso nel dettaglio come funziona questo credito d’imposta.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Bonus sanificazione: le novità del Decreto Rilancio
Come previsto dalla bozza del Decreto Rilancio, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 60% ( in precedenza fissato al 50%) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Rientra nel credito anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro (in precedenza fissato in 20.000 euro) per ciascun beneficiario. Il tutto, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 ( in precedenza lo stanziamento era invece di 50 milioni di euro).
Bonus sanificazione: per quali spese spetta
Vediamo adesso nel dettaglio, quali sono le spese che danno diritto a beneficiare del bonus:
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Pertanto, mascherine, disinfettanti e gel rientrano quindi nell’elenco delle spese per la sanificazione ammesse al credito d’imposta del 60%.
Credito d’imposta: modalità di utilizzo
Nella bozza del Decreto Rilancio sono fornite le indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dell’agevolazione.
Il credito d’imposta potrebbe essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, tale credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24. Tuttavia non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro ( art. 1 comma 53 della L. 244/2007), né il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000. Tale credito inoltre, non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Pertanto tale credito risulterà fiscalmente irrilevante per il beneficiario.
Resta sempre il rinvio ad un provvedimento attuativo, da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, per stabilire i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta.