Come funziona il bonus tende da sole? Quali sono le spese ammesse e quali sono le regole per accedere all’agevolazione?
L’ecobonus nel 2021 si applica nella misura del 50% anche per la spesa relativa all’istallazione dei tende da sole. Grazie al Decreto Sostegni, il bonus tende da sole, rientra tra quelli interventi per i quali si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Tale possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2021. Il bonus tende da sole rientra tra gli interventi per i quali la detrazione spettante sale al 110%.
Indice
Bonus tende da sole: disposizioni Enea
Il bonus del 50% spetta per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, ossia:
- tende esterne (EN 13561), come ad esempio tende da sole o tende a rullo;
- chiusura esterne (EN 13659), come ad esempio persiane, veneziane, frangisole;
- chiusure interne (EN 13120), come ad esempio i rulli avvolgibili.
Le tende da sole, al pari di tutte le schermature solari, rientrano nell’ecobonus del 50% solo se montate in modo solidale all’involucro edilizio o a suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie.
Anche il bonus per le tende da sole, come per le altre spese dell’ecobonus, spetta solo per i lavori effettuati su edifici esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso.
Per calcolare l’importo dell’agevolazione spettante bisogna invece considerare le seguenti spese:
- fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
- opere provvisionali e accessorie.
Bonus tende: quali spese rientrano?
Come spiegato nel dettaglio nel documento ufficiale Enea le agevolazioni fiscali possono comprendere non solo la spesa per le tende o per le strutture, ma anche le spese correlate:
- Smontaggio di sistemi o tendaggi precedenti;
- Installazione di meccanismi di controllo automatico delle schermature;
- Prestazioni professionali correlate;
- Lavori accessori.
Per accedere al bonus tende da sole sarà necessario trasmettere all’Enea tutti i dati relativi all’intervento svolto.
Bonus tende: requisiti tecnici
Per capire come funziona il bonus tende da sole è necessario analizzare quelli che sono i requisiti tecnici.
Innanzitutto, spiega l’ENEA, le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature “tecniche”.
Per quel che riguarda le schermature solari, è poi fondamentale che queste possiedano un valore del fattore di trasmissione solare totale, accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta, inferiore o uguale a 0,35.
E’ necessario verificare con il venditore tali requisiti prima di procedere con l’acquisto.
Bonus tende: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito
Gli interventi del bonus tende da sole rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria, permettendo così di beneficiare del bonus ristrutturazione. Vediamo qui di seguito quali sono le modalità di utilizzo del beneficio:
- Detrazione al 50% in dichiarazione dei redditi;
- Sconto in fattura;
- Cessione del credito.
Detrazione al 50% in dichiarazione dei redditi
La detrazione è pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro. La detrazione è ripartita in dichiarazione dei redditi in 10 quote annue uguali. Conviene utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi solo se abbiamo altri redditi e pertanto un’imposta da versare.
Sconto in fattura
Oltre alla detrazione in dichiarazione dei redditi è possibile utilizzare la procedura dello sconto in fattura. Quest’ultimo è un contributo, sotto forma di di sconto diretto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolabili. Tale sconto sarà pari alla detrazione spettante. La ditta che effettuerà i lavori agevolabili avrà la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti. Il contribuente dovrà comunicare l’opzione tramite pratica da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tale pratica dovrà essere presentata a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Cessione del credito
Grazie al Decreto Crescita, oltre alla possibilità di richiedere lo sconto in fattura vi è la possibilità di cedere il credito. La cessione del credito bonus tende da sole è possibile solo per gli infissi che rientrano entro determinati valori di risparmio energetico. Come per lo sconto in fattura, anche per la cessione del credito, Il contribuente dovrà comunicare l’opzione tramite pratica da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tale pratica dovrà essere presentata a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Superbonus 110 tende come funziona
L’ultima agevolazione arrivata e più interessante dal punto di vista della percentuale e per la possibilità dia vere accesso allo sconto in fattura e cessione del credito è sicuramente il superbonus. Il bonus tende è tra gli interventi “trainati” che può rientrare nel superbonus 110. Questo, a condizione che venga fatto in abbinamento ad interventi di miglioramento energetico più importanti definiti “trainanti”.
Bonus tende da sole: la documentazione da conservare
Nel caso di singole unità immobiliari, o con destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorre conservare la relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti. Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro) e dei nuovi infissi e la verifica che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010.
Occorre anche compilare la scheda descrittiva sul sito dell’Enea. La scheda può essere compilata direttamente dall’utente finale senza l’ausilio del tecnico e va inviata all’Enea via web.
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati devono essere inviati all’ENEA. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. La norma UNI TS 11300-1, a sua volta precisa come il contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) possa essere considerato nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi.
Ricapitolando.
Documentazione necessaria da trasmettere all’Enea
Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it/), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità:
- nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere redatta dal singolo utente;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato;
Inoltre:
- un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
- all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
- in un’autocertificazione del produttore;
- nell’asseverazione;
- originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti.
Documentazione da conservare a cura del cliente
Di tipo tecnico:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;
Di tipo amministrativo:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA(codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.