Il decreto Ristori ha previsto la proroga del bonus vacanze fino a fine giugno 2021, mentre la scadenza fino ad ora era prevista per la fine del 2020. Il bonus, non scadrà quindi il 31 dicembre, ma il 30 giugno 2021.
Vediamo in questo contributo quali sono le strutture che potranno accettare il bonus vacanze. Inoltre vorrei soffermarsi sugli adempimenti dell’esercente sia per l’effettuazione dello sconto che per il recupero dello stesso.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
Bonus vacanze: per quali strutture?
Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettive. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta delle attività corrispondenti ai codici ATECO 55:
55.10 Alberghi e strutture simili
55.10.00 Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni,
hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di
alloggio e somministrazione di pasti e bevande)
55.20 Alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni
55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna, inclusi quelli con attività mista di fornitura di
alloggio e somministrazione di pasti e bevande - 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende
agricole - 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence
i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti
o bungalow per vacanze
ii. cottage senza servizi di pulizia - 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
Come si compila la fattura elettronica o il documento commerciale?
Al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.
In particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel campo “Imponibile Importo”, l’intero importo del servizio comprensivo dello sconto applicato, mentre lo sconto applicato deve essere riportato valorizzando i campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8). I codici suddetti sono definiti all’interno del documento “Specifiche tecniche” allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
Per quanto riguarda, invece, l’emissione del documento commerciale da parte degli operatori turistici che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” sul portale “Fatture e Corrispettivi”, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”.
Nel caso il fornitore non è tenuto ad emettere fattura elettronica non si perde il bonus. Pertanto possono applicare lo sconto in fattura anche i forfettari che non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica (in base all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015).
Procedura di comunicazione bonus vacanze
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento
dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.
Il fornitore dovrà inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
• il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento
commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
Nella propria area riservata sarà possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate. Il fornitore non dovrà confermare l’applicazione dello sconto fino al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente. In caso di conferma il bonus si intende utilizzato e pertanto la famiglia non potrà più utilizzarlo. Per questo è importante che l’operazione di verifica e conferma dello sconto, a sistema, sia effettuata solo al momento del pagamento del soggiorno, e non prima.
Cosa fare se abbiamo comunicato nella procedura web un importo errato del corrispettivo?
L’importo del corrispettivo indicato nella procedura web dell’Agenzia non è possibile modificare. La procedura cambia a secondo che l’importo comunicato sia superiore o inferiore al corrispettivo pagato dal cliente.
Importo indicato superiore al corrispettivo pagato
Nel caso di importo indicato in misura superiore al corrispettivo pagato e che ha condotto il sistema a calcolare uno sconto e una detrazione superiori a quelli spettanti:
• il fornitore del servizio turistico dovrà utilizzare in compensazione o
cedere a terzi solamente l’importo dello sconto effettivamente spettante (80% del bonus massimo del cliente o, se inferiore, del corrispettivo pagato)
• il cliente potrà indicare nella dichiarazione dei redditi solamente l’importo di detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus vacanze o, se
inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della dichiarazione
precompilata, il cliente dovrà pertanto procedere a modificare l’importo della detrazione proposto.
Importo indicato inferiore al corrispettivo pagato
Nel caso di importo indicato in misura inferiore al corrispettivo pagato, che ha condotto il sistema a confermare uno sconto e una detrazione inferiori a quelli spettanti:
• il fornitore del servizio turistico potrà adottare azioni commerciali volte a
ristorare il danno subito dal cliente per il riconoscimento di uno sconto inferiore allo spettante;
• il cliente, in base alla fattura di cui è in possesso, potrà comunque indicare
nella dichiarazione dei redditi l’importo di detrazione effettivamente spettante (20% del proprio bonus vacanze o, se inferiore, del corrispettivo pagato). Nel caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, il cliente potrà modificare l’importo della detrazione proposto.
Come recuperare lo sconto?
Vediamo adesso come possiamo recuperare lo sconto applicato al cliente.
Vi sono due modalità:
- Utilizzo dello sconto in compensazione;
- Cessione del credito d’imposta.
Utilizzo dello sconto in compensazione
Lo sconto in fattura applicato al cliente potrà essere recuperato sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Tale credito si potrà utilizzare in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto.
All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite
annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Questo, in quanto, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.
Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere
l’importo disponibile, pena lo scarto del modello F24
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.
Cessione del credito d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione il fornitore può cedere il
relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi. Quest’ultimi potranno essere soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte,
può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito. La cessione del credito dovrà avvenire sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto. La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, seguendo il seguente percorso:
La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
e poi cliccando sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”
Bonus vacanze: come redigere la fattura
Il Tax credit vacanze non costituisce una componente rilevante ai fini Iva. Pertanto tale credito:
- deve ridurre soltanto l’importo totale della fattura o del documento commerciale che deve essere corrisposto dal cliente e non la base imponibile Iva;
- riduce soltanto l’importo netto da pagare dal cliente.
Proviamo a spiegare il tutto con un esempio:
il Sig. Verdi è titolare di un Tax Credit Vacanze per un importo pari ad € 500 che decidere di spendere nella struttura alberghiera “Beta S.r.l.” per un pernottamento di 3 notti, il cui costo complessivo ammonta ad € 1.400 + Iva 10% per un totale di € 1.540. Il Tax Credit Vacanze viene così suddiviso e gestito:
- l’importo di € 400,00, pari all’80% del Tax Credit Vacanze;
- l’importo di € 100,00, pari al 20% del Tax Credit Vacanze, da utilizzare nel modello redditi per l’anno 2020.
La fattura della struttura ricettiva è così composta:
Pernottamento | 1.400 |
Iva al 10% | 140 |
TOTALE FATTURA | 1.540 |
Sconto fattura “Tax Credit Vacanze” ex art. 176 D.L. n. 34/2020 | 400 |
Netto a pagare | 1.140 |