Bonus Verde anche per il 2020: guida operativa

Grazie al decreto Milleproroghe è stato confermato anche per il 2020 il bonus verde. Si tratta di una detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti. Si tratta di uno dei tanti bonus previsti per gli interventi sugli immobili, bonus mobili ed elettrodomestici, ecobonus al 110% per gli interventi di risparmio energetico e sismabonus.

Qui di seguito una breve guida relativa al bonus verde. Analizzando nel dettaglio quali sono gli interventi interessati alla detrazioni ed i soggetti che vi possono beneficiare.

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Quali sono gli interventi ammessi?

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private (la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; – la riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro; – il restauro e il recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; – la realizzazione di coperture a verde) di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito, attraverso le Faq, che gli interventi devono avere natura straordinaria. Con la conseguenza che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che la detta collocazione faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

Da questo si evince che se si comprano piante e arbusti da collocare in terrazza, anche in vasi mobili , il bonus spetta. Questo a condizione che l’acquisto rientri in un più ampio intervento straordinario del giardino o dell’area interessata. Sono agevolati anche gli interventi su alberi secolari o di pregio.

Per l’Agenzia delle Entrate qual’è la definizione di giardino?

La legge parla di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Occorre, quindi, che il terreno adiacente possa essere considerato pertinenza.La legge parla di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. Occorre, quindi, che il terreno adiacente possa essere considerato pertinenza.

Le opere escluse dall’agevolazione

La detrazione non riguarda le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini già esistenti, non connessa a un intervento innovativo o modificativo. L’agevolazione non spetta neppure per i lavori in economia, cioè quelli fai-da-te, eseguiti dal contribuente stesso. Tuttavia, non esclude la possibilità di rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali, e per eseguire gli interventi.

Mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente, e sempre che «si riferisca a un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali» (circolare 13/E/2019).

I soggetti beneficiari

Il bonus verde spetta ai contribuenti che posseggono o detengono (sulla base di un titolo idoneo) l’immobile su cui sono effettuati gli interventi, ma anche ai loro familiari conviventi. E vale anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomini. In questo caso il bonus va al singolo condomino nel limite della quota di spesa a lui imputabile. Purché questa quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Importo massimo detraibile

È possibile detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, con un limite massimo di 5.000 euro, per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote
annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo l’importo eventualmente eccedente
La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne dei condomini. Il limite di spesa è 5.000 euro per unità immobiliare ad uso residenziale.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella
misura ridotta del 50%

Esempio detrazione bonus verde

Quindi, ad esempio, il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Le modalità di pagamento

I pagamenti devono avvenire con «strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni». Quindi vanno bene i bonifici ordinari (non per forza “parlanti”, come per gli altri bonus edilizi). Ma anche gli assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, e le carte di credito o di debito (bancomat): la data di pagamento scatta quando si utilizza la carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

La fattura deve comunque indicare il codice fiscale del beneficiario del bonus e la descrizione dell’intervento, dimostrando che la spesa rientra tra quelle agevolabili: ad esempio, nel caso di lavori su un giardino, che non si è trattato di manutenzione ordinaria (come la potatura), esclusa dalla misura. Fatture e copie dei pagamenti sono da conservare.

Quali i sono i documenti da conservare

Vediamo adesso quali sono i documenti che dobbiamo conservare per poter beneficiare del bonus ed evitare contestazioni dall’Agenzia dell’Entrate in sede di accertamento:

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti
  • con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la
  • qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Bonus verde: trasferimento dell’immobile

In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) possono essere usufruite dal nuovo titolare.
La detrazione non si trasferisce all’acquirente quando è usufruita dal detentore dell’immobile (per esempio, l’inquilino o il comodatario), il quale continua ad avere diritto al beneficio anche se viene meno la detenzione dell’immobile.
La stessa cosa vale per il familiare convivente del proprietario dell’immobile che,potrà continuare a detrarre le rate residue delle spese sostenute anche dopo la cessione dell’immobile su cui sono stati eseguiti gli interventi.
Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, anche quando si sceglie di mantenere la detrazione in capo al cedente.

Bonus verde: vendita dell’immobile

Se non diversamente indicato nell’atto di vendita dell’immobile oggetto di
riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione spettano all’acquirente.
Questo vale in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche in caso di donazione e di permuta.
Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata anche successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e sottoscritta da entrambe le parti contraenti. In essa occorre specificare che questo accordo esisteva già dalla data del rogito.
Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto concordato e formalizzato successivamente al rogito.
Quando viene ceduta solo una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore, tranne nel caso in cui la parte acquirente, per effetto della cessione pro-quota, diventi proprietaria esclusiva dell’immobile.

Bonus verde: immobile in usufrutto

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Bonus verde: trasferimento dell’immobile per successione

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non usufruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest’ultimo si trasferisce la titolarità dell’immobile.

Bonus verde: fine locazione o comodato

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi. Pertanto quest’ultimo continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.

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