Caos regime forfettario 2020: novità

La legge di Bilancio 2020 ha imposto due nuove cause di esclusione al regime forfettario. Tuttavia ad oggi non è ancora chiaro sulla data di decorrenza delle nuove cause di esclusione.

A riguardo il MEF si è preso tempo per decidere quale sarà la sorte del regime forfettario nel 2020 e se si applicano o meno le norme di tutela previste dallo Statuto del Contribuente.

In questa situazione di incertezza è intervenuto l’Ordine dei Commercialisti di Milano, chiedendo l’intervento del Garante del Contribuente della Lombardia.

In questi giorni è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una circolare per dirimere questa situazione di incertezza relativa alla decorrenza delle cause di esclusione.

In questo contributo analizzeremo sia l’aspetto relativo alla decorrenza dei casi di esclusione posti dalla Legge di Bilancio, sia le problematiche legate al passaggio da un regime forfettario ad un regime semplificato.

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Caos regime forfettario: per il rinvio serve una norma ad hoc

Il caos regime forfettario nasce dai nuovi limiti che la legge di Bilancio ha imposto al regime agevolato. In particolare a quello dei 30.000 euro da redditi da lavoro dipendente o da pensione.

Per dirimere questa situazione sarà necessario un intervento del legislatore. Quest’ultimo dovrà esporsi con una norma autentica che chiarisca la data di effettiva entrata in vigore dei nuovi limiti.

In realtà considerando che i nuovi requisiti per rimanere nel regime forfettario non necessitano di nuovi adempimenti, non sarebbero necessari i 60 giorni di attesa garantiti dallo Statuto del Contribuente.

Caos regime forfettario: pareri contrastanti

Anche da fonti diversi del governo arrivano messaggi contrastanti in questo caos regime forfettario.

Qui di seguito le parole di Maria Cecilia guerra, durante la tavola rotonda guidata dall’Associazione Nazionale Commercialisti:

“Il nuovo regime forfettario è entrato in vigore nel 2020 non ci sono dubbi, non si tratta di un adempimento e non rientra nello Statuto dei Contribuenti”.

Di parere opposto di Carla Ruocco, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera, ha affermato che i limiti entreranno in vigore nel 2021.

Questa situazione di incertezza attanaglia non solo i lavoratori dipendenti che nel 2019 hanno aperto la partita IVA (oltre 10.000 contribuenti) ma anche i commercialisti.

Pertanto sarà necessario un intervento tempestivo da parte del nostro legislatore per dirimere questa situazione.

Chiarimenti Agenzia delle Entrate: fuoriuscita dal regime

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 11 febbraio 2020 è intervenuta in merito alla decorrenza della causa di esclusione dovuto al possesso da parte del contribuente di redditi superiore a 30.000 euro.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, il limite delle spese, di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Pertanto, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, le nuove norme non sono in contrasto con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo in quanto tali norme non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.

Dal forfettario a semplificato: gli effetti del passaggio

Con i nuovi limiti imposti dalla Legge di Bilancio 2020 che, entreranno in vigore già dl 1 gennaio 2020, si amplia notevolmente la platea di contribuenti che fuoriusciranno dal regime.

Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario sia costretto a fuoriuscire dal regime, il regime naturale diventerà quello semplificato. Tuttavia vi sarà la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario.

Ritorno alla contabilità semplificata: adempimenti

Il passaggio dal regime forfettario al regime semplificato comporta sicuramente maggiori adempimenti fiscali e civilistici per il contribuente.

Il contribuente che esercita attività di impresa (art. 66 TUIR) dovrà innanzitutto effettuare una valutazione in merito all’eventuale esercizio dell’opzione di cui all’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero per la determinazione del reddito secondo il principio di “cassa virtuale” .

In assenza di opzione varrà invece il principio di cassa effettiva. Nell’effettuare la scelta il contribuente dovrà ricordare che l’eventuale opzione per la “cassa virtuale” comporta un vincolo triennale.

Effetti reddituali del passaggio

La norma generica prevede che avvenga in modo neutrale il cambio di regime sotto l’aspetto reddituale.

La circolare n. 11/E del 2017 interviene chiarendo l’aspetto relativo alla tassazione dei componenti reddituali.

Come emerge dalla circolare, i componenti reddituali che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di provenienza non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi. Questo anche se si verificano i presupposti di imponibilità o deducibilità previsti dal regime di destinazione ed i componenti reddituali che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di provenienza, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi anche se non si sono verificati i presupposti di imponibilità o deducibilità previsti dal regime di destinazione.

Beni strumentali ammortizzabili: passaggio

Un bene acquistato in regime forfettario non ha comportato lo stanziamento di quote di ammortamento. Con la fuoriuscita dal regime e passaggio al regime semplificato, non vi è la possibilità di riattivare lo stanziamento delle quote di ammortamento.

Ciò può comportare delle problematiche nel caso di vendita del bene.

Un bene acquistato in regime forfettario resta “congelato” al costo storico in caso di passaggio al regime semplificato. Questo produce l’effetto che in caso di futura vendita del bene il valore da prendere in considerazione per il calcolo di un’eventuale plusvalenza/minusvalenza sarà il “costo storico”.

Questo vale anche nella situazione inversa, ovvero di acquisto di un bene in regime semplificato e successiva vendita del bene in regime forfettario. In questa fattispecie lo stanziamento delle quote di ammortamento viene “congelato” con l’ingresso in regime forfettario. Anche in questo caso il ritorno al regime semplificato non consente di riprendere lo stanziamento delle quote di ammortamento. Pertanto il valore da confrontarsi con quello di una eventuale vendita è quello che risulta dalla differenza tra costo storico e gli ammortamenti stanziati negli anni di permanenza in regime semplificato, relativi al periodo ante passaggio al forfetario.

Rettifica iva a favore del contribuente

Nel caso inverso, ovvero il passaggio da un regime “IVA” ad un regime “non IVA”

Ai sensi dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, tale passaggio comporta la necessità di rettificare l’imposta precedentemente detratta.

Coloro che nel 2020 transiteranno al regime forfettario, provenendo da regimi Iva ordinari, potrebbero essere costretti ad operare una rettifica nel quadro VF. Sarà una rettifica in diminuzione, ovvero minor Iva a credito.

Pertanto il passaggio da semplificato a forfettario potrebbe comportare i versamento dell’IVA legata alla rettifica obbligatoria.

Qualora il contribuente si trovi nella situazione di dover operare il passaggio inverso, ovvero tornare al regime semplificato, resta ugualmente applicabile il principio sancito dall’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Conclusioni

Sei nel regime forfettario e non sai se dal 2020 dovrai passare nel regime semplificato e non sai come muoverti?

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