Quali sono i requisiti richiesti e gli adempimenti per poter avviare una casa vacanze in Toscana? Quale documentazione è necessario presentare per essere in regola?
Le case e appartamenti per vacanze, sono strutture ricettive extra-alberghiere, la cui L.R. 86/2016 ed il regolamento attuativo ha dato una definizione e una sua regolamentazione per tutti coloro che desiderano avviare una casa vacanze in Toscana. Inoltre ha definito i servizi minimi obbligatori e tutti gli adempimenti connessi a questa tipologia di attività.
Qui di seguito una breve guida, dove si cerca di sintetizzare che cosa sono le case ed appartamenti per vacanze, analizzando in particolare gli adempimenti necessari per poter avviare questo tipo di attività.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
Casa vacanze in Toscana: definizione
Come disciplinato dall’art. 57 comma 1 della L.R. 86/2016, sono:
“Case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali. Arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.”
La L.R. 86/2016 nel dare una definizione di casa vacanze in Toscana, definisce che quest’ultima può essere svolta solo in forma imprenditoriale. Stabilire quando un’attività può essere svolta in forma imprenditoriale o meno è esclusiva competenza della normativa fiscale.
La Regione Toscana fissando queste regole, seppur illegittime, espone al rischio di contestazione contravvenendo ad esse. Questo avverrà fin tanto non vi sarà una sentenza di un tribunale che ne sancirà appunto l’illegittimità.
Come disciplinato dall’art. 57 comma 3 della L.R. 86/2016:
“La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l’offerta di servizi propri delle strutture alberghiere“
La somministrazione di alimenti e bevande è invece facoltà dei Bed and Breakfast, come disciplinati dall’art. 56 della L.R. 86/2016.
Case e appartamenti per vacanze: servizi minimi
Come disciplinato dalla L.R. n. 86/2016 all’art. 3 comma 1, nella casa vacanze in Toscana devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
- Pulizia dei locali ad ogni cambio del cliente e almeno una volta a settimana;
- Cambio della biancheria a ogni cambio del cliente e almeno una volta alla settimana;
- Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- Addetto sempre reperibile;
- Ricevimento degli ospiti;
- Televisore;
- Frigorifero;
- Wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile.
Casa vacanze in Toscana: Adempimenti
Per avviare un’attività di casa e appartamenti per vacanze, vi sono una serie di adempimenti che il titolare o gestore della struttura ricettiva, è tenuto ad espletare.
Alcuni adempimenti devono essere effettuati solo nella fase iniziale, mentre altri sono ricorrenti.
Apertura della partita Iva
L’apertura della partita Iva deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Questo deve essere effettuato tramite la compilazione dell’apposito modulo (modello AA9/12). Tale modulo può essere presentato sia in modalità cartacea che telematicamente.
Nel modello dovrà essere inserito come codice attività, quello relativo alla locazione. Si utilizza solitamente il codice attività: 682001 – “locazione di beni immobili”.
Iscrizione in Camera di Commercio
La gestione di casa vacanze, rientrando nella fattispecie di attività commerciale, è obbligatoria l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Istituito presso la Camera di Commercio del Comune ove ha la sede il soggetto che svolge l’attività.
Tale iscrizione comporta il pagamento dei seguenti costi:
- diritti di segreteria e di bollo per circa €35,00;
- versamento del diritto annuale che varia dai € 53,00 per le ditte individuali fino a circa € 200,00 per le società.
Iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps
L’esercizio di un’attività di casa vacanze, essendo un attività commerciale, comporta l’iscrizione del titolare presso la Gestione commercianti dell’Inps.
Si tratta di una gestione previdenziale obbligatoria che prevede il versamento di contributi fissi in quatto rate annuali per un importo che si aggira ai € 4.000. Tali contributi corrispondono ad un reddito di circa € 15.000, per la parte eccedente di reddito sono dovuti i contributi variabili, che devono essere versati secondo le scadenze delle imposte sui redditi.
Presentazione Scia
L’esercizio delle attività ricettive è soggetta all’obbligo di presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). La SCIA deve essere inviata esclusivamente in via telematica, al SUAP competente.
Con la presentazione della Scia si dichiara:
- La denominazione della struttura;
- Le unità abitative sono in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per gli immobili di civile abitazione (art. 57 della L.R. 86/2016);
- Le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti presenti nei locali sono conformi alla normativa vigente;
- Verranno forniti i servizi minimi obbligatori, come previsto dal Regolamento Regionale n. 47/r del 2018;
- I locali sono in possesso di tutti i prescritti requisiti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza, compresi quelli relativi alla prevenzione incendi;
- Di rispettare le norme in materia di agibilità/abitabilità dei locali;
- Indicare il periodo di apertura dell’esercizio, ossia se annuale o stagionale.
Il titolare o gestore della struttura ricettiva, sarà tenuto a corrispondere per la presentazione della SCIA, i diritti di istruttoria. Quest’ultimi ammontano ad euro 30 e sono corrisposti al SUAP.
Imposta di soggiorno
Il titolare della struttura ricettiva, sarà tenuto agli adempimenti in materia di imposta di soggiorno. In merito alle modalità di compilazione della domanda e di versamento dell’imposta ogni Comune ha le proprie regole.
Ad esempio il Comune di Firenze, la materia dell’imposta di soggiorno è definita dal Regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 230/33 del 20/06/2011.
Comunicazione alloggiati
Inoltre il titolare della struttura sarà tenuto alla comunicazione degli alloggiati all’Autorità di P.S., previsti dalla normativa vigente. Tali comunicazioni possono essere inviate utilizzando l’apposito servizio online “Alloggiati web”
Comunicazione iniziale e periodica
I titolari e i gestori di case e appartamenti per vacanze, sono tenuti a comunicare al SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche della struttura.
Tale comunicazione deve essere redatta in conformità di apposito modello. Contiene la descrizione delle caratteristiche e l’elencazione delle attrezzature e dei servizi della struttura.
A seguito delle recenti modifiche della L.R. 86/2016, nella comunicazione dovranno essere indicati solo i campi relativi alla caratteristica della struttura, escludendo quelli relativi alla comunicazioni dei prezzi.
Vediamo quali sono le modalità di presentazione di questa comunicazione:
- In caso di inizio di nuova attività di subingresso, presentazione contestuale alla SCIA;
- Entro il 30 settembre di ogni anno, qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione.
Se non si ottempera a quanto previsto, o lo si effettua in modo incompleta, il soggetto è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
Consulenza
Se vuoi avviare un’attività di casa vacanze in Toscana, considerando i tanti adempimenti previsti, per evitare di commettere errori, affidati ad esperti!
Compila il form di contatto seguente e potrai metterti in contatto con noi. Ti risponderemo al più presto e potrai risolvere i tuoi dubbi.
In Lombardia CAV anche senza P.IVA
aperto nel 2016 e non so ancora dove dichiarare i redditi
Se reddito fondiario o redditi diversi
Dipende tutto dall’attività esercitata, se rientra nella locazione turistica ex DL 50/17 allora è reddito fondiario, altrimenti è un reddito diverso.