La legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio per il 2019, ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfettario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario.
In questo contributo ci soffermeremo sulla causa ostativa relativa alla partecipazione di controllo in Società da parte del soggetto in regime forfettario.
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Indice
Regime forfettario e quote di controllo: riferimenti normativi
La legge di Bilancio 2019 ha definito che non possono avvalersi del regime forfettario:
“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Per spiegare il concetto di controllo diretto e indiretto, è opportuno richiamare l’articolo 2359 del codice civile, che recita:
Sono considerate società controllate:
- 1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- 2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- 3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Con riferimento al controllo indiretto, si considerano anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie e a persona interposta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ambito delle persone interposte, devono essere ricompresi anche i familiari.
Partecipazione in Srl: causa ostativa
La partecipazione in società a responsabilità limitata non trasparenti, sarà considerata ostativa, al congiunto ricorrere dei seguenti requisiti:
- Il fatto che il contribuente possieda il controllo;
- E’ necessario che la società controllata eserciti “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quelli del soggetto titolare di partita iva.
Pertanto, non vi sarà incompatibilità, se:
- la partecipazione, anche di controllo riguarda una società che svolge attività non riconducibile, ovvero
- Anche se l’attività è riconducibile la partecipazione è minoritaria.
Riconducibilità dell’attività
La riconducibilità dell’attività è l’altro requisita che fa scattare la causa ostativa al regime forfettario.
La circolare 9/E/2019 è intervenuta sull’aspetto della riconducibilità dell’attività. La circolare afferma che, affinché possa esserci riconducibilità dell’attività, devono sussistere congiuntamente i seguenti aspetti:
- Il soggetto in regime forfettario ha emesso fattura nei confronti della società partecipata ;
- L’attività del soggetto in regime forfettario e quella della società controllata devono considerarsi affini.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare spiega inoltre il concetto di attività affini. Non vi è riconducibilità dell’attività quando l’attività del forfettario e quella della società controllata è diversa sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività.
La circolare riporta l’esempio di una persona fisica che applica il regime forfettario e svolge un’attività ricadente nella sezione M ( attività professionali, scientifiche e tecniche). Tale soggetto effettua cessioni di beni ad una società a responsabilità limitata dallo stesso controllata. Quest’ultima svolge un’attività rientrante nella sezione J (servizi di informazione e di comunicazione).
Pertanto, per verificare la riconducibilità o meno di un’attività, è opportuno riferirsi alla sezione Ateco e non al singolo codice attività.
Decorrenza causa ostativa
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, questa non opera, a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuoverla. La causa ostativa differisce se la partecipazione di controllo è detenuta in una Società di persone o se detenuta in una Società a responsabilità limitata.
Partecipazione in Società di Persone
La circolare n. 9/E/2019 ha chiarito la tempistica per rimuovere la causa ostativa e di conseguenza poter applicare il regime forfettario.
Nel caso di possesso di quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote entro la fine dell’anno precedente, può applicare il regime forfettario dall’anno successivo. Questo a prescindere se si inizia una nuova attività o si prosegue un’attività già svolta.
Partecipazione in Società a responsabilità limitata
Per la partecipazione nelle società a responsabilità limitata, ai fini della causa ostativa, assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.
Questo in quanto, solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta dell’attività economica svolta dal contribuente e quella svolta dalla Srl.
La circolare n. 9/E/2019 ha precisato, che per l’anno d’imposta 2019, considerando la pubblicazione della Legge di Bilancio il 31/12/2018, qualora il contribuente si trovasse nella causa ostativa già a partire dal 2019, lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2019. Tuttavia sarà tenuto a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019 per evitare la fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020.
Causa ostativa: Risposta quesito
Per rispondere al quesito è opportuno richiamare la circolare n. 9/E del 2019.
Quest’ultima ha chiarito che, affinché operi tale causa ostativa, è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- l’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di uno dei requisiti, non vi è causa ostativa ed il contribuente può applicare o rimanere nel regime forfettario.
Pertanto, per rispondere al quesito, è necessario verificare, in primo luogo, se il contribuente detiene il controllo della società. Nell’esempio, non sembra sussistere il controllo della società da parte del contribuente.Questo in quanto, il contribuente detiene solo una quota del 25 per cento. Tuttavia, tale controllo potrebbe sussistere in presenza di controllo indiretto. Con quest’ultimo, mi riferisco al controllo indiretto a mezzo di quote di altri familiari o soggetti riconducibili al contribuente o al sussistere di diritti particolari allo stesso riconosciuti dallo statuto sociale.
Per quanto riguarda il secondo requisito, ovvero l’attività svolta, non vi è causa ostativa, in quanto, quella di architetto appartiene alla sezione Ateco M, mentre quella di commercio di materiali edili appartiene alla sezione G.
Conclusioni
In questo contributo abbiamo esaminato nel dettaglio una causa ostativa al regime forfettario.
La ratio della causa di esclusione, come sostenuto più volte dall’Agenzia delle Entrate è quello di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa e di lavoro autonomo”. Pertanto, evitando che i soggetti sfruttino congiuntamente i benefici della flat tax e quelli derivanti da una distribuzione di utili attentamente pianificata dalla sua Srl.
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