Il consiglio di Stato ha rimandato la decisione sulla legittimità dell’obbligo di ritenuta del 21% da parte degli intermediari sugli affitti brevi alla Corte UE. Cosa succede ora?
Il Consiglio di Stato ha rinviato all’Europa la decisione sulla legittimità o meno dell’obbligo di applicare la ritenuta del 21% da parte dell’intermediario di portali online.
Tale novità, mette un punto fermo alla contesa tra l’Agenzia delle Entrate, con il supporto di Federalberghi, e il colosso Airbnb.
Questa norma era stata introdotta con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale sugli affitti brevi.
Nell’attesa di sapere quale sarà l’esito della Corte di Giustizia dell’UE, resta invariato l’obbligo del locatore di rispettare gli adempimenti fiscali.
Indice
Applicazione della ritenuta nelle locazioni brevi
Il D.L. 50/2017, convertito con la Legge 96/2017, ha previsto l’applicazione della cedolare secca sia per gli intermediari immobiliari che per i gestori di portali online.
Tale ritenuta del 21% sia applica:
- sia nel caso in cui il locatore abbia optato per la cedolare secca. In questo caso al ritenuta operata sarà da considerarsi a titolo definitivo;
- sia nel caso in cui il locatore abbiamo optato per la tassazione ordinaria. In questo caso al ritenuta operata sarà da considerarsi a titolo d’acconto;
Infatti il comma 5 del D.L. 50/2017, prevede che:
” I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto“
Sospensione Cedolare Secca Airbnb
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 6219 del 18 settembre 2019 ha sospeso la cedolare secca Airbnb. Pertanto sarà rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione di delibera se l’obbligo di ritenuta da parte dei portali sia legittimo o meno.
Ricordiamo che l’obbligo di ritenuta era stato introdotto dal D.L. 50/2017 (convertito nella L. 96/2017), in ottica anti-evasione nel modo degli affitti brevi. Il portale Airbnb, dopo più di due anni continua a rifiutarsi ad applicare la cedolare secca.
Il Consiglio di Stato, dopo le diverse pronunce del TAR che, hanno respinto il ricorso presentato da Airbnb, si rivolge direttamente alla Corte UE.
La reazione di Federalberghi
Non si è fatta attendere la reazione di Federalberghi che, in un documento ricorda che la società americana sta portando avanti il ricorso:
“a più di due anni dall’entrata in vigore della norma che ha previsto l’applicazione di una tassazione agevolata al 21% sui redditi da locazioni brevi“
Qui di seguito riportiamo il commento di Bernabò Bocca, presidente della Federalberghi:
“Confidiamo che la Corte di giustizia metta fine a questa commedia, che vede Airbnb appigliarsi a ogni cavillo pur di non rispettare le leggi dello Stato. Siamo stanchi di assistere a questa esibizione indecorosa dei colossi del web, che realizzano nel nostro paese utili milionari ma dimenticano di pagare quanto dovuto al fisco italiano, con un comportamento a dir poco opportunistico“.
La reazione dell’Associazione Property Managers
Anche gli esponenti dell’Associazione Property Managers Italia, sono intervenuti a commentare la situazione di Airbnb in merito all’applicazione della ritenuta.
Qui di seguito, riportiamo il commento di Stefano Bettanin, presidente dell’Associazione Property Managers Italia che, in un intervento si rivolge direttamente ad Airbnb:
“Il mercato ha tempi molto più rapidi di quelli della giustizia amministrativa e noi property manager continuiamo a lavorare in un clima di incertezza. Poiché dal 2017 applichiamo queste nuove regole, ma contemporaneamente aderiamo a piattaforme che non si sono adeguate al nuovo regime contabile, come Airbnb ma non solo. Per questo chiediamo al nuovo Country Manager di Airbnb Italia, Giacomo Trovato di fare un passo indietro, ritirare i ricorsi e fare in modo che l’azienda si assuma le proprie responsabilità, invece di perdere un altro anno dietro una sentenza. Inoltre mi auguro che un gesto di questo tipo da parte di Airbnb sia di esempio anche per le altre piattaforme che non stanno agendo da sostituto d’imposta, come Booking.com e Tripadvisor. Il problema infatti è più ampio e oggi Airbnb passa da capro espiatorio anche per tutte le altre multinazionali che gestiscono i pagamenti e che per questo sarebbero tenute allo stesso modo a trattenere l’importo della cedolare secca”.
Conclusioni
Nell’attesa di sapere quale sarà l’esito della Corte di Giustizia Ue, restano invariati gli obblighi fiscali in capo agli intermediari ed ai locatori.
Sei un intermediario ed hai dubbi sulla corretta applicazione della ritenuta sulla cedola secca e gli altri adempimenti fiscali?
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