Cessione box auto prima dei 5 anni: tassazione

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 83/2018 del 22 novembre 2018, ha chiarito che la plusvalenza derivante dalla cessione del box auto separatamente dall’abitazione principale, prima dei 5 anni, è tassata.

Questo inoltre ha dei riflessi in termini di decadenza dalle agevolazioni previste in materia di prima casa.

Vediamo pertanto nel dettaglio in questo contributo, come avviene la tassazione della plusvalenza da vendita del box auto prima del quinquennio e le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute per la decadenza dall’agevolazione prima casa.

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Cessione box auto prima del quinquennio: interpello n. 83/2018

Il caso proposto dal contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite interpello, riguarda un acquisto di un box auto effettuato nel 2015 (categoria catastale C/6) destinato a pertinenza dell’abitazione principale, quest’ultima acquistata nel 2011 e usufruendo dell’agevolazione prima casa.

Il contribuente siccome desidera vendere il box auto ha richiesto all’Agenzia delle Entrate un parere in merito all’eventuale tassazione della plusvalenza generata dalla vendita. Inoltre, nel caso di tassazione se tale reddito rientrava nei “redditi diversi”, come disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. b del D.P.R. n. 917/1986.

Parere del contribuente

Il contribuente ritiene che tale vendita non deve essere soggetta a tassazione, richiamando quando dispone l’art. 67 comma 1 lett. b) del Tuir:

“si tratta di unità immobiliare adibita a pertinenza dell’abitazione principale dove ha stabilito la propria residenza per più della metà del tempo che intercorre tra l’acquisto e la vendita”

In aggiunta, a sostegno della propria tesi, ha richiamato la Circolare Ministeriale n. 12/2017, dove prevede l’esclusione da tassazione alla cessione delle pertinenze, dove questa sia effettuata congiuntamente all’abitazione principale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Come si evince dall’interpello, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la cessione della sola pertinenza faccia venire meno il vincolo pertinenziale tra il box auto e l’abitazione principale. Pertanto, tale cessione rientra nella disciplina della plusvalenza di un bene non pertinenziale, per il quale la cessione infra quinquennale si rende imponibile.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, in questa fattispecie, viene meno quanto previsto dall’art. 10 del Tuir, ovvero, le pertinenze devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate nell’interpello continua sostenendo che, il vincolo pertinenziale stabile e duraturo che deve intercorrere tra la cosa principale e la cosa accessoria è destinato a venir meno nel momento in cui venga alienato il box separatamente dall’abitazione principale.

Infine l’Agenzia delle Entrate ricorda che la cessione del box prima del quinquennio dal suo acquisto determina anche la decadenza dall’agevolazione prima casa, limitatamente alla solo pertinenza.

Vendita box auto prima dei 5 anni: tassazione

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello, la vendita del box auto separatamente dall’abitazione principale determina la tassazione dell’eventuale plusvalenza.

Come abbiamo visto, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lettera b, del Tuir, la plusvalenza è soggetta a Irpef e rientra nei redditi diversi.

La base imponibile su cui calcolare la plusvalenza è determinata dall’art. 68 del Tuir, che recita quanto segue:

“Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.”

In alternativa alla tassazione ordinaria, dove la plusvalenza concorrerà con altri redditi, è possibile richiedere al notaio in sede di rogito, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Come previsto dalla Legge n, 266 del 2005, vi è la possibilità di optare per un sistema di tassazione alternativo:

“in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta delle parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir …. sulle plusvalenze realizzate, si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito del 26 per cento”.

Cessione box prima dei 5 anni: decadenza agevolazione prima casa

Come chiarito nell’interpello dell’Agenzia delle Entrate, la cessione del box prima del quinquennio dal suo acquisto determina anche la decadenza dall’agevolazione prima casa, limitatamente alla solo pertinenza.

In caso di decadenza agevolazioni prima casa, il nostro legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio particolarmente gravoso per il contribuente. Il contribuente acquirente dell’immobile che ha usufruito dei benefici prima casa è tenuto a versare tutte le imposte risparmiate grazie al beneficio fiscale. A tale importo di devono aggiungere gli interessi maturati ed una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme.

L’Agenzia delle Entrate, una volta verificato una causa di decadenza dall’agevolazione prima casa, notificherà al contribuente un avviso di accertamento. In tale avviso troverai le seguenti voci:

  • La differenza tra l’imposta versata in misura ridotta con quella ordinaria;
  • La sanzione del 30% applicata sul differenziale di cui sopra;
  • Gli interessi legali dovuti dal momento del riconoscimento del beneficio , secondo i tassi previsti.

Cessione box auto prima dei 5 anni: conclusioni e consulenza

Come abbiamo visto in questo contributo, alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, la plusvalenza derivante dalla cessione del box auto separatamente dall’abitazione principale, prima dei 5 anni, è soggetta a tassazione.

Inoltre, tale cessione determina anche la decadenza dall’agevolazione prima casa, limitatamente alla solo pertinenza.

Se desideri approfondire determinati aspetti visti in questo contributo, ti invito a contattarmi al link qui di seguito.

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