Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 è stato previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. L’intento del legislatore è quella di porre in essere delle misure a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza covid.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo la cessione del credito d’imposta canoni di locazione.
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Indice
- Verifica spettanza del bonus
- Requisito oggettivo
- Credito: modalità di utilizzo del credito
- Cessione del credito: l’accordo per la cessione
- Cessione del credito: Modello
- Cessione del credito: la data di cessione
- Cessione del credito: accettazione del credito
- Credito d’imposta cessionario: compensazione
- Credito d’imposta affitti: irrilevanza fiscale
- Poteri dell’Agenzia delle Entrate
- Controllo sul cedente
- Controllo sull’acquirente
Verifica spettanza del bonus
Ai sensi dell’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, il bonus spetta:
“Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo»
Requisito oggettivo
Al comma 5 dell’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, viene definito il requisito il requisito oggettivo per poter beneficiare del bonus:
«soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo
d’imposta precedente».
Nella circolare 9/E del 13 aprile al paragrafo 2.2.5. l’Agenzia delle Entrate definisce quali sono le modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 non è richiesto tale requisito per impossibilità di effettuare il confronto.
Credito: modalità di utilizzo del credito
Qui di seguito vediamo quali sono le modalità di fruizione del credito, come previsto dal comma 6 dell’articolo 28 e dell’articolo 122, comma 2, lettera b), del Decreto rilancio:
- in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- cessione del credito
Cessione del credito: l’accordo per la cessione
Anche se la norma non lo prevede, trattandosi di aspetti civilistici, è necessario che le parti redigano un documento scritto nel quale andranno a indicare l’intesa sulla cessione del credito e le seguenti informazioni:
- tempistiche e modalità degli eventuali conguagli dovuti;
- specificazione della o delle mensilità oggetto di cessione;
- eventuale precisazione di cessione parziale e/o di cessione a uno o più soggetti diversi;
- garanzia del cedente sull’esistenza del credito;
- impegno del cedente a effettuare la comunicazione telematica e a darne prova al cessionario.
Cessione del credito: Modello
I beneficiari del credito d’imposta che intendono cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La trasmissione deve avvenire esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Cessione del credito: la data di cessione
Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate non definiscono quale debba essere la data di di cessione da indicare nel modello. Si può sostenere che la data da inserire nel modello debba essere la data dell’accordo delle parti e non quella del pagamento. Questo, in quanto, il credito matura con il pagamento e non si può cedere un credito che non esiste ancora.
Cessione del credito: accettazione del credito
Il cessionario dovrà comunque accettare la cessione, a pena di inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet delle Entrate. Questo significa che il cessionario dovrà comunque attivarsi prima dell’invio del modello di pagamento per accettare la comunicazione di cessione.
Credito d’imposta cessionario: compensazione
Con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio l’Agenzia delle Entrate definisce la modalità ed i codici tributo da utilizzare in compensazione per i cessionari. Sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda
Credito d’imposta affitti: irrilevanza fiscale
Il vantaggio del credito sta nel fatto che:
- Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir. Tuttavia se il valore nominale del credito ceduto è maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente emerge in capo al beneficiario una sopravvenienza attiva tassabile.
Poteri dell’Agenzia delle Entrate
Il DL 34/2020 all’art. 122 comma 4 ha previsto che in caso di cessione del credito restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi:
“al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari”.
Controllo sul cedente
L’Agenzia delle Entrate verificherà l’esistenza dei presupposti e delle condizioni in genere previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione in capo al soggetto che cede il credito. Verificherà inoltre la corretta determinazione dell’ammontare del credito nonché il suo esatto e concreto utilizzato. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare la mancanza sussistenza dei requisiti, procederà al recupero del credito e all’irrogazione delle sanzioni.
Controllo sull’acquirente
In capo al soggetto che acquista il credito, l’Agenzia delle Entrate verificherà l’eventuale utilizzo in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto in sede di cessione. Tuttavia nessun recupero potrà essere condotto nel merito.