La territorialità Iva legata alle attività di E-commerce diretto nei confronti di operatori economici e privati consumatori. Identificazione diretta, regime MOSS
Per commercio elettronico diretto, si intendono le compravendite di beni immateriali “digitali“.
In questo contributo voglio spiegarti come avviene la gestione fiscale nell’E-commerce diretto. In particolare mi voglio soffermare sulla disciplina Iva del commercio elettronico diretto. Tale disciplina che come vedrai, prevede una regola generale, ed una esenzione per i soggetti che operano con volumi ridotti durante l’anno.
Vediamo, quindi, di seguito la disciplina riguardante la gestione fiscale nel commercio elettronico diretto.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
Commercio elettronico diretto: che cos’è
Per commercio elettronico diretto, si intendono le compravendite di beni immateriali “digitali“. Si tratta di beni che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati. Questo in quanto possono viaggiare, scomposti in “bit“, attraverso linee telefoniche, ed essere poi ricomposti nella memoria del computer (come ad es. software, immagini, testi, musica, film, ecc.).
Nel commercio elettronico diretto tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento e consegna) avvengono interamente in modalità elettronica.
Commercio elettronico diretto: cessione di beni o prestazione di servizi?
Ai fini del presupposto oggettivo dell’Iva, è risultato problematico l’inquadramento del commercio elettronico diretto tra le cessioni di beni o le prestazioni di servizi.
Pertanto la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente:
Le operazioni online sono cessioni di beni o prestazioni di servizi?
Ai fini Iva tali operazioni rappresentano sempre operazioni di servizio. Questo, sia che riguardino prestazioni di servizio in senso stretto che la cessione di beni virtuali.
L’art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011 ha fornito una dettagliata definizione dei “servizi prestati tramite mezzi elettronici”:
Servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata
Pertanto quei servizi con un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
I commi 2 e 3 dell’art. 7, forniscono un’elencazione, seppur non esaustiva, dei servizi che senz’altro rientrano nella definizione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” e di quelli che invece ne sono esclusi.
Vediamo, quindi, in dettaglio i servizi che rientrano nella disciplina del commercio elettronico diretto.
Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature
Rientrano i servizi di:
- Hosting di siti web e di pagine web;
- Manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
- Amministrazione remota di sistemi;
- Conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente;
- Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.
Fornitura di software e relativo aggiornamento
Rientrano i servizi di:
- Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
- Banner blocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari;
- Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti;
- Installazione automatica on line di filtri per i siti web;
- Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).
Fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati
Rientrano i servizi di:
- Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;
- Accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
- Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
- Abbonamento a giornali o riviste on line;
- Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
- Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
- Informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;
- Fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web;
- Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.
Forniture online di musica
Rientrano i servizi di:
- Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
- L’accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
- Accesso o scaricamento di film;
- Scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
- Accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri;
- Ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un’analoga rete elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, quali programmi televisivio video su richiesta;
- Ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione;
- La fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale;
- Cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media.
Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza
Rientrano i servizi di:
- Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo (c.d. e-learning), incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente;
- Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano.
Commercio elettronico diretto: servizi esclusi
Qui di seguito un elenco dei servizi che non rientrano nella disciplina del commercio elettronico diretto:
- servizi di radiodiffusione e di televisione;
- servizi di telecomunicazione;
- beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
- CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi;
- materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- CD e audiocassette;
- videocassette e DVD;
- giochi su CD-ROM;
- servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un
- insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- Riparazione materiale offline delle apparecchiature informatiche;
- servizi di conservazione dei dati offline;
- servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- Di helpdesk telefonico;
- servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- Vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- servizi di videofonia;
- accesso a Internet e al World Wide Web;
- servizi telefonici forniti attraverso Internet;
- prenotazione in linea di biglietti d’ingresso a manifestazioni culturali, artistiche sportive e scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di
- ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
Territorialità Iva E-commerce a soggetti Iva Ue
Le prestazioni di servizi digitali a soggetti con partita Iva Ue, la territorialità iva è nel paese del committente. L’imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge.
Commercio elettronico diretto a soggetto partita Iva Ue: Caso pratico
Supponiamo il caso in cui la tua società italiana venda un software ad una società francese. Quali saranno gli obblighi fiscali che sarai tenuto ad adempiere?
Tale operazione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 7 ter comma 1 lett. a) del DPR 633/1972. Pertanto verranno tassate nel luogo di stabilimento del committente ovvero in Francia.
La tua società italiana sarà tenuta ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 con la dicitura inversione contabile. Inoltre nei confronti dell’impresa tedesca, in quanto soggetto UE, dovrai presentare anche il modello intrastat.
Territorialità iva E-commerce a soggetti privati Ue
Fino al 31 gennaio 2014, il criterio generale di territorialità era collegato al
domicilio o alla residenza del prestatore anche per i servizi elettronici “intracomunitari”, resi da un soggetto passivo nei confronti di privati UE.
Tuttavia questo trattamento fiscale presentava alcune criticità. Infatti il prestatore di servizi poteva spostare la sede della propria attività per versare l’IVA più conveniente. Tale spostamento nel commercio elettronico diretto risulta essere agevolato per due motivi:
- dematerializzazione dei beni scambiati;
- utilizzo di tecnologie idonee di per sé a costituire una stabile organizzazione dell’impresa.
Pertanto, era sufficiente che un soggetto installasse un server nello Stato
membro in cui era vigente l’aliquota IVA più bassa per creare in tale
territorio una stabile organizzazione e applicare ai servizi resi ai privati degli altri stati membri l’aliquota più vantaggiosa del primo Paese.
Cosa è cambiato dal 1 gennaio 2015?
Per effetto delle disposizioni della direttiva 2006/112/UE recepite nell’ordinamento interno con l’approvazione del D.Lgs.31 marzo 2015, n. 42, a partire dal 1° gennaio 2015,sono cambiati i criteri di territorialità applicabili ai servizi di commercio elettronico diretto erogati nei confronti di privati consumatori comunitari.
In deroga alla regola generale ex articolo 7-ter, le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano ad un consumatore finale comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il soggetto privato UE, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale.
L’effetto di tale innovazione per le imprese che erogano servizi digitali a privati Ue è il seguente:
La tassazione, ai fini IVA, delle operazioni riconducibili al commercio
elettronico diretto avviene in base al domicilio del committente;
- Ciò comporta la necessità di identificarsi direttamente o di nominare un
rappresentante fiscale nel Paese in cui il committente ha il proprio
domicilio; - Per evitare l’inutile e dispendioso proliferare di partite IVA nei diversi
Paesi UE è stato creato il MOSS, attraverso il quale è possibile operare
direttamente da un unico Stato membro;
Commercio elettronico diretto a privato Ue: Caso pratico
Supponiamo il caso in cui la tua società italiana venda un software ad un privato cittadino francese. Quali saranno gli obblighi fiscali che sarai tenuto ad adempiere?
Come visto in precedenza, trattandosi si servizio territorialmente rilevante in Francia, dovrai versare l’Iva in tale paese. Per fare questo potrai alternativamente:
- Nominare un rappresentante fiscale;
- Identificarti direttamente in detto Stato: in questa ipotesi emetterai fattura direttamente con la posizione iva aperta in detto Stato;
Per evitare la nomina del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta è possibile aderire al regime UE del MOSS.
Commercio elettronico diretto a privato extra Ue: Caso pratico
Supponiamo il caso in cui la tua società italiana venda un software ad un privato cittadino svizzero. Quali saranno gli obblighi fiscali che sarai tenuto ad adempiere?
L’operazione in oggetto è considerata fuori campo IVA ex art. 7-septies, c. 1, lett. i), D.P.R. 633/1972. Pertanto, la tua azienda dovrà emetterà fattura fuori campo IVA. Pertanto non sarai obbligato alla presentazione del mod. INTRASTAT.
Dal 1 gennaio 2019 regime del Moss semplificato
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente il criterio generale di territorialità Iva dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese nei confronti di soggetti privati UE prevede che siano rilevanti iva nel paese del committente.
Proprio per questo, vi è la possibilità per il prestatore di servizi per assolvere gli obblighi Iva nello Stato Ue del committente di avvalersi del regime MOSS.
Tuttavia, con le modifiche apportate all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE, dal 1 gennaio 2019 è stato prevista la seguente semplificazione:
applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, se il valore annuo delle prestazioni (al netto dell’IVA) non è superiore a 10.000 euro.
Questa agevolazione ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi che gravano in capo alle piccole imprese. Quest’ultimi che sono stabilite in uno Stato membro e si trovano a prestare occasionalmente sevizi elettronici a privati situati in altri Stati membri della Ue.
Rientrano in questa semplificazione le imprese che offrono i seguenti servizi:
- siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativi aggiornamenti;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 96/2018, tra i servizi in questione vi rientra anche la gestione dei profili social ( ad esempio, Instagram).
Commercio elettronico diretto: consulenza
L’attività di Ecommerce diretto presenta molte difficoltà da un punto di vista fiscale. Come avrai visto leggendo l’articolo agire nei rapporti B2B e B2C con controparti residenti e non, ha dei riflessi fiscali diversi da un punto di vista Iva.
L’imposta sul valore aggiunto è un imposta che si applica a livello europeo, tuttavia, non sempre è armonizzata nel modo corretto nei vari Paesi. Pertanto è di fondamentale importanza avvalersi di un professionista preparato su questi aspetti.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere tutti i tuoi dubbi sull’argomento.
In questo modo potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.