Commercio elettronico indiretto: le novità dal 2021

Guida alla disciplina fiscale legata all’identificazione dei criteri di territorialità IVA relativa al commercio elettronico indiretto e alle novità previste dal 1 luglio 2021

La Direttiva UE 05.12.2017, n. 2017/2455, ha introdotto rilevanti novità Iva in tema di commercio elettronico indiretto, al fine di facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione europea.

In particolare, pur rimanendo inalterata la regola generale in base alla quale le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti “B2C” sono territorialmente rilevanti, ai fini Iva, nel Paese UE di destinazione del bene, a decorrere dal 1° luglio 2021 sono eliminate le “soglie di protezione”.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo la disciplina iva del commercio elettronico indiretto e le novità che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.

Se sei interessato ad approfondire la disciplina sul commercio elettronico diretto ti propongo il seguente contributo: commercio elettronico diretto: disciplina iva

Commercio elettronico indiretto: cos’è?

Il commercio elettronico indiretto si tratta del commercio elettronico avente ad oggetto beni materiali. Il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti con le caratteristiche merceologiche, le condizioni di consegna e i prezzi. Il cliente procede ad effettuare l’ordine per via telematica, ma riceve la consegna fisica del bene. Per fare alcuni nomi dei siti di e-commerce indiretto più diffusi possono essere AmazonE-bay, ecc;

Le transazioni telematiche c.d. indirette vengono assimilate alle “vendite a distanza di beni materiali“. In quanto tali transazioni si concludono sempre con la consegna fisica del bene acquistato on-line.

Commercio elettronico indiretto: come si applica l’Iva?

Da un punto di vista Iva, la cessione di beni nel commercio elettronico indiretto viene assimilata alla vendita per corrispondenza. A parere dell’Agenzia delle Entrate è solamente “un canale alternativo di vendita” il cui utilizzo “non è sufficiente a far rientrare l’operazione tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici e quindi assoggettabili alla disciplina dell’e-commerce diretto.

Pertanto, ai fini IVA vengono applicate le relative norme interne, comunitarie e internazionali.

“le operazioni di E-commerce Indiretto, ai fini IVA sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, sia questo un privato o un operatore economico.”

Vediamo adesso nel dettaglio le varie casistiche che possiamo riscontrare ai fini Iva nel commercio elettronico indiretto.

Le operazioni B2B intracomunitarie

Quando l’acquirente è un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Paese UE, l’operazione segue la medesima disciplina prevista per le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993).
Per beneficiare della non imponibilità IVA è necessario che l’operazione soddisfi i seguenti requisiti che qualificano l’operazione come una cessione intracomunitaria di beni:

  • onerosità dell’atto;
  • trasferimento della proprietà del bene;
  • trasferimento fisico del bene da uno Stato UE ad un altro.

Sarà quindi necessario emettere fattura non imponibile IVA ex art. 41, D.L.
331/1993, e presentare il mod. INTRA 1-bis(cessione di beni).

Spetterà all’acquirente l’adempimento degli obblighi formali e sostanziali previsti dalla disciplina degli acquisti intracomunitari secondo il meccanismo del cd. “reverse charge”, con l’applicazione dell’aliquota IVA vigente nel paese di destinazione del bene.

Le operazioni B2C intracomunitarie

L’operazione può essere assoggettata ad imposta nel Paese del consumatore finale o in quella del fornitore.

Nel primo caso l’operazione è territorialmente rilevante nel Paese del cessionario. Pertanto è necessario nominare un rappresentante fiscale o
identificarsi direttamente nel Paese di destinazione del bene per
assolvere l’imposta. Infine occorre anche presentare l’elenco INTRA 1-bis.

In alternativa vi è la possibilità di osservare la particolare disciplina

dettata dall’art. 41, c. 1, lett. b), D.L. 331/1993, in base alla quale le

operazioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono imponibili

nel Paese del prestatore (salvo specifica opzione per l’applicazione

dell’Iva del Paese di destinazione) se:

  • i beni sono spediti o trasportati dal cedente (o per suo conto) nel territorio di un altro Paese UE;
  • i cessionari non sono soggetti passivi IVA;
  • le vendite effettuate in ciascuno Stato membro non abbiano superato, nell’anno precedente o nell’anno in corso, la soglia di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato dall’art. 34, Direttiva n. 2006/112/CE.

Cosa cambierà dal luglio 2021?

Pur rimanendo inalterata la regola generale di territorialità dell’Iva per le operazione di commercio elettronico indiretto nei rapporti “B2C”, ovvero nel paese del committente. A partire dal 1 luglio 2021 saranno eliminate le soglie di protezione.

In particolare, la modifica apportata all’articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE, prevede che:

  • fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta;
  • se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.

Pertanto gli operatori commerciali dovranno necessariamente valutare se:

Per evitare la nomina del rappresentante fiscale o l’identificazione diretta è possibile aderire al regime UE del MOSS.

Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2021, il regime Iva del commercio elettronico indiretto verrà assimilato a quello del commercio elettronico diretto, in termini di limite per individuare la territorialità dell’imposta e adempimenti nell’ipotesi di superamento di tale limite.

Commercio elettronico indiretto: consulenza

L’attività di Ecommerce diretto presenta molte difficoltà da un punto di vista fiscale. Come avrai visto leggendo l’articolo agire nei rapporti B2B e B2C con controparti residenti e non, ha dei riflessi fiscali diversi da un punto di vista Iva.

L’imposta sul valore aggiunto è un imposta che si applica a livello europeo, tuttavia, non sempre è armonizzata nel modo corretto nei vari Paesi. Pertanto è di fondamentale importanza avvalersi di un professionista preparato su questi aspetti.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere tutti i tuoi dubbi sull’argomento.

In questo modo potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

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