Comunicazione anomalia Lipe: arrivano via pec

comunicazione anomalia Lipe per chi ha omesso di trasmettere le Lipe

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 7 ottobre 2021, da il via all’operazione di invio della comunicazione anomalia della Lipe. Questa operazione ha lo scopo di incentivare l’adempimento spontaneo, sulla base dei controlli effettuati incrociando i dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo come funziona questa comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre quali sono le modalità per segnalare alcuni elementi non conosciuti all’Agenzia delle Entrate.

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Comunicazione anomalia Lipe: dati a disposizione dell’agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in suo possesso, invierà una comunicazione al contribuente che ha omesso la presentazione della Lipe, contenente i seguenti elementi:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS. Questo nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazione anomalia Lipe: modalità

L’Agenzia delle Entrate una volta riscontrata l’anomalia nella Lipe, provvederà ad inviare la comunicazione al contribuente. Quest’ultima sarà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente e conterrà le informazioni di cui al paragrafo precedente. LA stessa comunicazione, con le relative informazioni di dettaglio, saranno consultabili all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”. All’interno del portale “Fatture e corrispettivi” sarà possibile visualizzare le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione di anomalia. Il contribuente potrà visualizzare e seguenti informazioni:

  • numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
    • tipo fattura
    • tipo documento
    • numero fattura/documento
    • data di emissione
    • identificativo cliente/fornitore
    • imponibile/importo
    • aliquota IVA e imposta
    • natura operazione
    • esigibilità IVA
  • dati relativi al flusso di trasmissione:
    • identificativo SdI/file
    • data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file
    • data di consegna della fattura
  • dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente:
    • numero documenti commerciali
    • data e ora di rilevazione
    • matricola del dispositivo
    • identificativo dell’invio telematico
    • imponibile/ammontare
    • aliquota IVA e imposta
    • natura dell’operazione
    • ventilazione IVA
    • importo resi/annulli
    • dati del pagamento

Comunicazione anomalia Lipe: cosa fare

A fronte di una comunicazione anomalia Lipe, le azioni da intraprendere variano a seconda dei seguenti casi:

  • Disaccordo con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;
  • Errore nei dati presentati nella Lipe.

Disaccordo con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate

Se da un riscontro dei dati verifichiamo che i dati comunicati dall’Agenzia sono inesatti è necessario fornire le nostre motivazione tramite il canale di assistenza Civis. Nel Civis dovranno essere forniti chiarimenti e idonea documentazione, atti a dimostrare l’infondatezza della pretesa tributaria.

Errore nei dati presentati nella Lipe

Qualora da un controllo scopriamo che i dati della Lipe sono effettivamente errati non ci resta che regolarizzare gli errori commessi. Dobbiamo sapere però che è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni, tramite l’istituto del ravvedimento operoso ( disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18 dicembre 1997). Le sanzioni verranno ridotte in ragione del tempo trascorso dalla violazione stessa.

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