Comunicazione locazioni turistiche in Toscana: guida operativa

Quali dati il locatore deve comunicare al Comune? Da quando decorre l’obbligo di comunicazione?

La legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”  ha modificato la disciplina sul turismo ed ha introdotto novità anche per quanto riguarda  le locazioni turistiche.

La necessità di avere una conoscenza completa delle “locazioni turistiche” (articolo 70 della legge regionale 86/2016) è dovuta al fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni maggiori anche grazie alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme telematiche.

La novità maggiore della legge regionale 86/2016 riguarda l’obbligo di comunicazione al Comune,  previsto dall’art.70 (Locazioni turistiche) della legge. Si tratta di una comunicazione da effettuare con modalità telematica.

In questo contributo vedrai nel dettaglio, quali sono i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione e i dati che devono essere inseriti, e molto altro.

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Premessa

Dal 12 gennaio 2017 è in vigore la nuova legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”.

Dall’11 agosto 2018 è in vigore il regolamento attuativo del Testo unico DPGR n. 47 del 7 agosto 2018.

Le disposizioni relative alle locazioni turistiche sono disciplinate all’art. 70 della legge regionale.

Tra gli adempimenti previsti per che da in locazione immobili ai fini turistici, ricordiamo: imposta di soggiornocomunicazione allogiati web, vi è la comunicazione ai fini statistici.

In merito alla comunicazione ai fini statistici, vediamo qui di seguito quanto disciplinato dall’art. 70 comma 2 della Legge Regionale:

Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

Se vi sono cambianti?

Qualora si verifichino dei cambiamenti (ad esempio. l’alloggio è stato venduto, oppure per scelta del proprietario non viene più utilizzato per la locazione turistica) è necessario provvedere a integrare o variare la comunicazione effettuata. Tali variazioni, dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento.

Comunicazione online – procedura operativa

Le pagine web dei singoli territori sono in corso di attivazione. Pertanto ad oggi non vi è la possibilità di accedere alla procedura telematica.

Qui di seguito i passi necessari per effettuare la comunicazione online:

  • Dovrai accedere >>> http://servizi.toscana.it/?tema=turismo  e poi cliccare sull’immagine verde “Locazioni turistiche” che troverai a sinistra.
  • Seleziona l’area / territorio di provincia / città metropolitana nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l’alloggio;
  • Il sistema ti collegherà automaticamente ad una pagina web. In questa pagina, sempre tramite un menù a tendina, dovrai selezionare il Comune dove è ubicato l’alloggio;
  • Comparirà il tasto “Accedi alla procedura di registrazione“. Dovrai cliccarci e ti collegherai alla pagina di registrazione;
  • Registrati e compila la comunicazione.

Comunicazione locazioni turistiche – dati da indicare

Qui di seguito vediamo quali sono le informazioni che il locatore è tenuto a comunicare:

  • Periodo durante il quale s’intende locare l’alloggio;
  • Numero delle camere e dei posti letto disponibili;
  • Siti web dove viene pubblicizzato l’alloggio;
  • L’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

La Delibera della Giunta Regionale n. 1267 del 19.11.2018 ha previsto che la Comunicazione deve essere integrata anche con i seguenti dati:

  • con riguardo ai i dati identificativi dell’immobile, indicando anche scala e interno; e, relativamente al tipo di alloggio, indicando condominio e presenza di portierato;
  • i con riguardo ai dati relativi alla cucina, distinguendo fra forno elettrico e a gas;
  • con riguardo alle altre dotazioni, indicando se siano ammessi animali domestici;
  • Le piattaforme telematiche utilizzate per la trasmissione della comunicazione contengano un richiamo alla sanzioni previste dalla normativa per omessa o incompleta comunicazione.

Vediamo cosa succede nel caso in cui venga locato più di un alloggio turistico.

La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato:  ad ogni alloggio viene attribuito uno specifico  codice identificativo.
Se il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche (siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti) è tenuto ad effettuare 2 comunicazioni.

Comunicazione locazioni turistiche – scadenza

La Delibera della Giunta Regionale n. 1267 del 19.11.2018 ha stabilito che, in sede di prima applicazione, l’obbligo di effettuare la comunicazione decorra dal 1 gennaio 2019.

Successivamente la delibera di Giunta regionale n. 1462 del 17 dicembre 2018, ha prorogato il termine di decorrenza dell’obbligo di trasmissione della comunicazione al 1 marzo 2019.

Per i locatori di alloggi turistici nel comune di Firenze, tale comunicazione è stata prorogata al 1 maggio 2019.

I locatori di alloggi turistici ubicati nel territorio del comune di Firenze che sono registrati al Servizio online Imposta di soggiorno del Comune di Firenze (pagamento imposta di soggiorno), in parte hanno già assolto all’obbligo della comunicazione. Tali soggetti dovrannosolo integrare la loro registrazione con alcuni dati a decorrere dal 1 maggio 2019.

Il Comune di Firenze comunicherà specifiche istruzioni ai locatori registrati al servizio imposta di soggiorno del Comune stesso.

Comunicazione locazioni turistiche – sanzioni

Le sanzioni relative alla incompleta o omessa comunicazione, sono disciplinate dall’art. 70 comma 8 lettera b della Legge regionale n. 86 del 28.12.2016:

” Nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

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