Comunicazione al sistema tessera sanitaria

Il nuovo anno si apre con un’importante scadenza: entro il 31 gennaio scade la comunicazione al sistema tessera sanitaria.

Tale adempimento prevede l’invio dei dati relativi agli oneri sostenuti nell’anno 2019. Questi dati saranno inseriti nel modello 730 precompilato, e che serviranno per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

In questo contributo vedremo quali sono i soggetti tenuti a tale adempimento anche a fronte delle recenti novità. Inoltre vedremo quali sono i dati da indicare e la modalità per la trasmissione di questo adempimento.

Comunicazione al sistema tessera sanitaria: che cosa è

La comunicazione al sistema tessera sanitaria consiste nella trasmissione da parte del professionista del modo sanitario all’Agenzia delle Entrate. In questa comunicazione rientrano tutte le operazioni effettuate nei confronti dei cittadini che saranno riportate nelle loro dichiarazioni dei redditi.

Con questo mi riferisco alle spese sanitarie che potranno essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione questi dati relativi alle spese mediche direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata del contribuente.

Il cittadino ha la facoltà di prendere visione delle spese inviate dall’erogatore a suo nome. Inoltre ha la possibilità di manifestare il suo diniego all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Sistema tessera sanitaria: quali dati indicare?

L’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio 2020 riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.

Qui di seguito riporto quanto espresso dal sito “sistema tessera sanitaria”:

“vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.”

Vediamo qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni dati da inviare distinti per tipologia di struttura o ente erogatore:

Farmacie pubbliche e private

Vediamo qui di seguito quali spese sono tenuti a comunicare le farmacie private e pubbliche:

  • ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • acquisto di medicinali;
  • spese riguardanti l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
  • altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN

Vediamo qui di seguito quali spese sono tenuti a comunicare le strutture sanitarie pubbliche e private:

  • ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)
  • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate) Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica;
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
  • spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;
  • visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • cure termali, previa prescrizione medica;
  • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Vediamo qui di seguito quali spese sono tenuti a comunicare gli operatori sanitari:

  • visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
  • prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
  • prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
  • certificazioni mediche;
  • altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.

Quali sono i soggetti obbligati?

La comunicazione dei dati al sistema TS, si caratterizza per continue novità in merito ai soggetti obbligati all’invio.

Già per le spese sostenute nel 2019 e quindi rientranti nella scadenza del 31 gennaio 2020, l’obbligo di trasmissione è stato esteso anche ai professionisti iscritti agli albi delle professioni sanitarie.

Qui di seguito riepilogo quali sono i soggetti tenuti a presentare questo adempimento:

  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
  • Soggetti iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • Soggetti iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • Soggetti iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)

Sistema tessera sanitaria: scadenza

La trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.

Pertanto per le spese sostenute nel 2019, la trasmissione dei dati dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2020.

L’invio dei dati al sistema tessera sanitaria: step

Nel provvedimento n. 142369 dell’Agenzia delle Entrate sono contenute le modalità per l’invio dei dati sanitari al Sistema TS per i professionisti sanitari.

Qui di seguito, riportiamo la procedura:

1) la richiesta delle credenziali per accedere al Sistema Tessera Sanitaria, attraverso il sistema TS
2) una volta selezionata la categoria professionale di appartenenza si accede ad una schermata in cui è necessario inserire:

  • Partita IVA
  • Codice Fiscale richiedente (Titolare o Legale Rappresentante)
  • Numero Tessera Sanitaria richiedente
  • Data di scadenza della Tessera Sanitaria del richiedente in formato (gg/mm/aaaa)
  • Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
  • Regione Albo
  • Numero e data di Iscrizione all’albo

3) Successivamente il sistema invierà tramite PEC le istruzioni per completare la procedura di accreditamento

4) una volta accreditati, i professionisti sanitari possono accedere al sistema e pertanto:

  • inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture dei loro pazienti e i relativi documenti di rimborso
  • delegare il loro intermediario fiscale perché si occupi al posto loro dell’invio dei dati
  • visualizzare le ricevute dei dati inviati

Come inviare i dati sanitari?

Qui di seguito vediamo la procedura per la trasmissione dei dati sanitari.
1) inserendo ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it utilizzando l’applicazione web messa a disposizione dal sistema (funzionalità on line)

Per maggiori dettagli, ti invitiamo a consultare il documento disponibile sul sito Sistema TS che riassume le istruzioni operative per gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, delle ostetriche ed ostetrici, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei medici veterinari.

Fattura contenente sia voci di spesa sanitaria che non: fattura elettronica?

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018. Pertanto, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti alla comunicazione al sistema tessera sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Pertanto, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, continueranno ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità, come previsto dalla circolare n. 14/E del 17 Giugno 2019.

Occorre, però, distinguere due diverse casistiche:

  1. Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
    • l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    • l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
  2. Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

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