Comunicazioni ai fini statistici in Toscana anche per le locazioni turistiche

La Legge Regionale sul turismo della Regione Toscana stabilisce che chi da in locazione immobili per finalità turistiche è tenuto ad effettuare una comunicazione.

In tale comunicazione dovranno essere indicate le informazioni relative all’attività svolta utili ai fini statistici.

Le informazioni oggetto della comunicazione sono definite all’interno della delibera della giunta regionale N 1267 del 19-11-2018.

Successivamente la delibera della giunta regionale n. 1462 del 17.12.2018 ha prorogato il termine dell’obbligo della comunicazione.

In questo contributo vedrai nel dettaglio questo nuovo adempimento, l proroga e le sanzioni previste in caso di mancato o errata comunicazione.

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Locazioni turistiche: Normativa regionale

Dal 12 gennaio 2017 è in vigore la nuova legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”.

Dall’11 agosto 2018 è in vigore il regolamento attuativo del Testo unico DPGR n. 47 del 7 agosto 2018.

Le disposizioni relative alle locazioni turistiche sono disciplinate all’art. 70 della legge regionale.

Tra gli adempimenti previsti per che da in locazione immobili ai fini turistici, ricordiamo: imposta di soggiorno, comunicazione allogiati web, vi è la comunicazione ai fini statistici.

In merito alla comunicazione ai fini statistici, vediamo qui di seguito quanto disciplinato dall’art. 70 comma 2 della Legge Regionale:

Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.

Tali informazioni sono trasmesse dal comune alla Citta metropolitana di Firenze o al comune di provincia per gli adempimenti di competenza.

Comunicazione ai fini statistici: contenuto

La delibera della giunta regionale n. 11267 del 19/11/2018 ha approvato la “Comunicazione relativa agli alloggi locati con finalità turistiche” d cui all’art. 70 della legge regionale 86/2016.

Ha previsto l’integrazione dei seguenti elementi all’interno della comunicazione:


  • Con riguardo ai i dati identificativi dell’immobile, indicando anche scala e interno. Inoltre, relativamente al tipo di alloggio, indicando condominio e presenza di portierato;
  • Riguardo ai dati relativi alla cucina, distinguendo fra forno elettrico e a gas;
  • Con riguardo alle altre dotazioni, indicando se siano ammessi animali domestici;

Inoltre è stato stabilito che l comunicazione ai fini statistici dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.

Nel caso in cui fossero necessarie integrazioni o variazioni della comunicazione, quest’ultime dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Il modello di comunicazione relativa agli aloggi locati per finalità turistiche è presente all’interno dell’allegato A della delibera della giunta regionale n. 11267 del 19/11/2018.

Le informazioni da comunicare sono quelle relative all’attività svolta ( ad esempio: il periodo durante il quale s’intende locare l’alloggio, il numero delle camere e i posti letto; gli arrivi e le presenze turistiche).

La delibera prevede che la comunicazione sarà effettuata su una piattaforma online messa a disposizione da parte dei Comuni capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Firenze.

Proroga termine comunicazione

Inoltre, in previsione delle decine di migliaia di comunicazioni che dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo saranno immesse nella piattaforma è necessario creare una piattaforma che sia testata.

Considerato che, per poter rendere effettivo tale obbligo occorre uniformare le piattaforme telematiche di proprietà dei Comuni capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Firenze. Questo, in modo che il Comune ove è ubicato l’alloggio possa acquisire direttamente i dati ivi contenuti. Permettendo ai Comuni capoluoghi o la Città metropolitana di utilizzare i dati, per quanto di competenza con riguardo alle finalità di tipo statistico. Vista la richiesta di Anci Toscana del 13 dicembre 2018, con la quale si rappresenta l’esigenza degli Enti interessati, sollecitata da molti Comuni, di prorogare di almeno due mesi l’effettività dell’obbligo di comunicazione.

La Giunta regionale della Toscana ha prorogato la data di effettività dell’obbligo della comunicazione al 1° marzo 2019, con deliberazione n.1462 del 17 dicembre 2018.

Pertanto, non sarà più al primo gennaio 2019, come stabilito dalla delibera della giunta regionale n. 11267 del 19/11/2018.

Locazioni turistiche: sanzioni amministrative pecuniarie

Per i soggetti che danno in locazioni immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, sono previste le seguenti sanzioni (art. 70 della L.R. n. 86 del 2016):

  • Nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
  • Nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.




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