Quali sono le detrazioni Irpef spettanti al soggetto conduttore di immobili abitativi?
I contribuenti che detengono un immobile, loro abitazione principale, attraverso un contratto di locazione, possono beneficiare di una detrazione Irpef, da inserire a riduzione dell’Irpef dovuta dalla dichiarazione dei redditi.
Per i contratti di locazione a canone libero o concordato, sono previste dalla normativa fiscale detrazioni Irpef nel caso in cui il conduttore utilizzi l’immobile come abitazione principale. Inoltre sono previste detrazioni specifiche per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per motivi di lavoro o per contribuenti che abbiano un’età compresa tra i 20 e i 30 anni.
Vediamo, di seguito, tutte le informazioni per poter beneficiare di questo tipo di detrazioni fiscali ai fini Irpef, da indicare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 e modello Redditi PF).
Indice
Conduttore di immobile abitativo: detrazione Irpef
Le specifiche detrazioni dall’Irpef lorda, in misura fissa, sono disciplinate dall’art. 16 del DPR n. 917/86,in relazione:
- A tutti i contribuenti che conducono in locazione l’abitazione principale con un contratto stipulato o rinnovato quindi sia un contratto “libero” che un contratto “concordato“ (L. 9.12.98 n. 431 co. 1);
- Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che conducono in locazione l’abitazione principale con un contratto di locazione stipulato, quindi sia un contratto “libero” che un contratto “concordato” (Legge 9.12.98 n. 431 co. 1-ter);
- Ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione in relazione alla nuova abitazione principale (L. 9.12.98 n. 43 co. 1-bis).
Contratti di locazione interessati
La detrazione in esame riguarda, indistintamente, tutti i contratti di locazione previsti dalla Legge 9.12.98 n. 431, e quindi:
- Sia i contratti “liberi” ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. 431/98 (c.d. contratti “4+4”);
- Sia i contratti “concordati” o “convenzionali”, stipulati ai sensi dell’art. 2 co. 3 o dell’art. 4 co. 2 e 3 della L. 431/98(c.d. contratti “3+2”);
- Sia i contratti di durata transitoria, anche redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, ai sensi dell’art. 5 della L. 431/98 e del DM 10.3.2006 (pubblicato sulla G.U. 24.5.2006 n. 119).
Al fine della detrazione, pertanto il contratto stipulato, non deve far riferimento ad alcuna deroga alla disciplina delle locazioni di immobili a destinazione abitativa di cui alla Legge n. 431/98, come ad esempio, per gli immobili vincolati quali beni culturali o agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali rimangono assoggettati alla relativa normativa vigente, statale e regionale (art. 1 co. 2 lett. b) della L. 9.12.98 n. 431).
Parametrazione della detrazione
Per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante al conduttore, occorre rapportare l’ammontare massimo, come sopra definito, al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare presa in locazione viene destinata ad abitazione principale (art. 16 co. 1-quinquies del DPR n. 917/86). Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione (conduttore) o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La nozione di abitazione principale così definita con riferimento al contribuente che la detiene in locazione ricalca quella contenuta nell’art. 10 co. 3-bis del DPR n. 917/86 con riferimento al contribuente che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto).
Contratto di locazione cointestato
Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione risulti cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto (art. 16 co. 1-quater del DPR n. 917/86).
Ad esempio, se il contratto è cointestato ai coniugi, a ciascuno di essi viene imputato il 50% della detrazione.
Ammontare della detrazione
L’ammontare massimo della detrazione d’imposta per i conduttori è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente (inquilino) e parametrato al periodo dell’anno durante il quale immobile preso in locazione è stato adibito ad abitazione principale e ripartito tra gli aventi diritto.
L’importo è definito come segue:
- €. 300,00, se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71;
- €. 150,00, se il reddito complessivo è superiore a €. 15.493,71 ma non a €. 30.987,41.
Conduttore di età compresa tra 20 e 30 anni: detrazione Irpef
La normativa riconosce una detrazione dall’Irpef lorda in favore del giovane conduttore, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipuli un contratto di locazione ai sensi della Legge 9.12.98 n. 431 in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (art. 16 co. 1-ter del DPR n. 917/86).
Contratti di locazione interessati
La detrazione in esame riguarda tutti i contratti di locazione previsti dalla Legge 9.12.98 n. 431, è pertanto sufficiente che il contratto non sia stipulato in deroga alla disciplina delle locazioni di immobili a destinazione abitativa di cui alla suddetta L. 431/98, secondo quanto previsto dall’art. 1 della stessa (deroghe possono aversi, ad esempio, per gli immobili vincolati quali beni culturali).
Altre condizioni per il riconoscimento della detrazione
La detrazione d’imposta viene riconosciuta a condizione che l’abitazione oggetto del contratto di locazione non costituisca abitazione principale:
- Anche dei genitori;
- Ovvero dei soggetti cui i giovani risultino affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Determinazione della detrazione
Per gli inquilini di età compresa tra 20 e 30 anni, la detrazione spettante è subordinata al reddito complessivo parametrata al periodo dell’anno durante il quale immobile preso in locazione, è stato adibito ad abitazione principale e ripartito tra gli aventi diritto.
L’importo spettante è pari a €. 991,60, purché il reddito complessivo non risulti superiore a €. 15.493,71.
Ai fini in esame, nel “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23) e l’agevolazione ACE utilizzata.
Ad esempio, il contribuente con 25 anni di età e con un reddito complessivo pari a 14.000,00 euro, che abbia adibito a propria abitazione principale un’unità immobiliare presa in locazione, ai sensi della L. 431/98, per soli 96 giorni nel periodo d’imposta, ha diritto ad una detrazione pari a 260,80 euro (991,60 x 96/365).
Durata della detrazione
La detrazione in esame spetta per i primi tre anni, vale a dire per quello di stipulazione del contratto di locazione e per i due successivi.
Verifica del requisito di età
In merito al requisito dell’età anagrafica del conduttore, che deve risultare compresa tra i 20 ed i 30 anni, l’Agenzia delle Entrate (circ. 4.4.2008 n. 34) ha chiarito che:
- Deve essere verificato in ciascuno dei tre anni di durata della detrazione;
- Si considera soddisfatto anche qualora ricorra per una sola parte del periodo d’imposta nel quale si intende fruire della detrazione.
Conduttore che trasferisce residenza per lavoro
La normativa riconosce una detrazione dall’Irpef lorda (art. 16 co. 1-bis del DPR n. 917/86) a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione un’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale:
- Nel nuovo Comune di lavoro,
- Ovvero in un Comune limitrofo al nuovo Comune di lavoro.
Lavoratori interessati
Poiché la disposizione in esame fa espresso riferimento solo ai “lavoratori dipendenti”, ( confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E del 4/04/2017) la detrazione non spetta ai lavoratori con diverso contratto di lavoro, in particolare ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i “lavoratori a progetto”) e agli altri percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50).
Lavoratori dipendenti neoassunti
La suddetta circolare ha precisato che il beneficio della detrazione si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.
Variazione della residenza
Il trasferimento della residenza per motivi di lavoro deve avvenire nei tre anni antecedenti alla richiesta della detrazione.
Tale termine decorre dalla data di variazione della residenza (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 58, e 12.6.2002 n. 50).
Contratti di locazione interessati
Ai fini in esame, i lavoratori dipendenti trasferitisi per motivi di lavoro possono essere titolari di qualunque tipologia di contratto di locazione, in relazione all’unità immobiliare che viene adibita a nuova abitazione principale.
Altre condizioni per il riconoscimento della detrazione
La detrazione d’imposta viene riconosciuta alle seguenti ulteriori condizioni:
- Il contratto di locazione deve essere stipulato a nome del lavoratore dipendente;
- Il lavoratore dipendente deve adibire a propria abitazione principale l’unità immobiliare presa in locazione nel nuovo Comune di lavoro (o in un Comune ad esso limitrofo);
- Il nuovo Comune di lavoro (o il Comune ad esso limitrofo in cui è ubicata l’abitazione) deve distare almeno 100 Km dal precedente Comune di residenza del dipendente e deve in ogni caso situarsi in un’altra Regione.
Durata della detrazione
La detrazione in esame può essere usufruita dal lavoratore dipendente per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza, intendendo per anno il periodo d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50).
Perdita della qualifica di lavoratore dipendente
Se viene meno la qualifica di lavoratore dipendente, il contribuente perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica (circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50, § 6.2).
Determinazione della detrazione
L’ammontare massimo della detrazione riconosciuta in ciascun periodo d’imposta, ricadente nel triennio agevolato, è graduato in ragione del reddito complessivo del contribuente (inquilino) e parametrato al periodo dell’anno durante il quale immobile preso in locazione è stato adibito ad abitazione principale (art. 16 co 1-bis DPR n. 917/86).
L’importo spettante è il seguente:
- €. 991,60, se il reddito complessivo del dipendente non supera €. 15.493,71;
- €. 495,80, se il reddito complessivo del dipendente supera €. 15.493,71, ma non €. 30.987,41.
È riconosciuta una particolare detrazione solo per il triennio 2014-2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (D.L. 47/2014 art. 7).
La detrazione d’imposta è riconosciuta in misura diversa a seconda del reddito complessivo (confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E):
- €. 900,00 euro se il reddito complessivo non supera €. 15.493,71;
- €. 450,00 euro se il reddito complessivo non supera €. 30.987,41.
Divieto di cumulo delle detrazioni
Il contribuente che conduce in locazione la propria abitazione principale, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma (art. 16 co. 1 del DPR n. 917/86):
- Può fruire soltanto di una sola delle quattro detrazioni ivi previste, risultando espressamente precluso il relativo cumulo;
- Può tuttavia liberamente scegliere di applicare, tra le detrazioni per cui sussistano i relativi presupposti, quella più favorevole.