Confluire l’azienda nella società gestita dai figli

In questo articolo voglio andare a spiegarti come abbiamo affrontato in studio una consulenza legata alla gestione del passaggio generazionale di un imprenditore che voleva terminare la sua attività e confluirla in modo non oneroso nella società gestita dai propri figli.

Vediamo, di seguito la situazione di partenza dell’imprenditore che ci ha contattato e di seguito la soluzione che assieme a lui abbiamo realizzato, permettendogli di ottimizzare il carico fiscale nel passaggio generazionale della sua impresa.

Sei pronto!?!? Si comincia!!!

Imposte dirette

Qualora l’imprenditore optasse per la strada della donazione di azienda alla società si avrebbe un regime fiscale particolarmente gravoso. Nelle imposte sui redditi, a fronte della neutralità del passaggio (a favore del donante).

Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte dirette, il TUIR all’art. 58, comma 1 dispone che:

“La donazione di azienda da parte di un imprenditore individuale a favore di terzi gode del regime di neutralità fiscale

Tale neutralità fiscale rileva indipendentemente dal grado di parentela tra donante e donatario. Infatti la neutralità fiscale si ha anche nel caso in cui tra donante e donatario non vi siano rapporti di parentela.

Affinché valga tale regime di neutralità fiscale in capo al donante, è necessario che i beni aziendali siano assunti dal donatario al costo fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano in capo al donante. Si realizza così una continuità nei valori fiscali che comporta il trasferimento delle plusvalenze latenti dal donante al donatario. Tali plusvalenze saranno tassate in capo al donatario al momento della eventuale successiva cessione dell’azienda.

In tal caso l’azienda ricevuta dal donatario costituisce una liberalità che confluisce nell’ambito della propria contabilità d’impresa. Ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR il valore netto fiscalmente riconosciuto dell’azienda ricevuta a titolo gratuito costituisce per il donatario una sopravvenienza attiva imponibile.

La società dovrebbe rilevare una sopravvenienza attiva pari al valore di mercato dell’azienda donata.

Imposte indirette

Per quanto riguarda le imposte indirette, la donazione di azienda ad un soggetto societario non può in nessun modo godere della agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990.

Ai fini dell’imposta sulle donazioni, tuttavia, la donazione (così come la successione) di azienda è regolata dal comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990, norma introdotta dal d.l. n. 296/2006, che prevede il non assoggettamento al tributo, ricorrendo determinate condizioni.
L’art. 3, comma 4-ter, del D.L.gs. 346/1990 stabilisce che:

I trasferimenti […] a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, non sono soggetti all’imposta […]. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso […]

Con la conseguenza di dover essere tassata con l’aliquota più elevata dell’imposta di donazione.

Conferimento in società con successiva donazione della partecipazione

Una soluzione che abbiamo individuato è quella di scegliere di conferire l’azienda nella società già esistente e, successivamente, di donare agli altri soci le partecipazioni ricevute in cambio.

Vediamo quali sono i riflessi di questa operazione sia per quanto riguarda l’aspetto delle imposte dirette che indirette.

Imposte dirette

Dal punto di vista fiscale, il conferimento dell’azienda sarebbe effettuato in regime di neutralità ai sensi dell’art. 176 Tuir:

 “I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.”

Anche la successiva donazione delle partecipazioni non farebbe emergere alcun reddito imponibile.

Imposte indirette

Per quanto concerne le imposte indirette, all’imposizione fissa di registro (e nelle imposte ipo-catastali) per l’operazione di conferimento, si accompagnerebbe il possibile godimento dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990 per la donazione delle partecipazioni ai familiari. Qualora non si realizzassero i requisiti agevolativi, la tassazione avverrebbe considerando le basse aliquote e le alte franchigie previste per i trasferimenti gratuiti ai familiari.

La donazione dell’azienda ai familiari ed il successivo conferimento dell’azienda in società

L’altra possibile soluzione che abbiamo individuato è quella di optare per la donazione dell’azienda ai familiari/soci, con successiva scelta, da parte di questi ultimi, del conferimento in società dell’azienda ricevuta.

La donazione dell’azienda sarebbe sicuramente effettuata a favore di persone fisiche e non a favore di una società. Questo, consentirebbe di evitare il rischio di tassazione delle “sopravvenienze attive”. Fermo restando il regime di neutralità di cui all’art. 58 Tuir:

Le successioni e donazioni d’azienda sono neutre, indipendentemente sia dalla sussistenza di vincoli familiari tra dante e avente causa, sia dalla circostanza dell’eventuale prosecuzione dell’attività d’impresa, e alla sola
condizione che sia rispettato il vincolo della continuità dei valori fiscali.

Occorre però osservare che il successivo conferimento dell’azienda in società potrebbe essere considerato quale fattispecie realizzativa, in grado cioè di comportare l’emersione e la tassazione delle plusvalenze non tassate in occasione della donazione. Infatti, l’art. 67, lett. h-bis), Tuir, assoggetta a tassazione, in capo alle persone fisiche, le “plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’art. 58.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non realizzativa la fattispecie di donazione di azienda effettuata da un imprenditore individuale ai propri figli (non imprenditori). Se contestualmente, daranno vita ad una società di fatto, successivamente “regolarizzata” in una delle società tipiche del codice civile (società di persone e società di capitali).

Imposte indirette

Ai fini delle imposte indirette, si potrebbe applicare il regime di esenzione previsto per le donazioni di azienda. Mentre per il conferimento dell’azienda sarebbe assoggettato ad imposizione fissa di registro oltre che, eventualmente, nelle ipo-catastali.

Problemi sulla elusività dell’ operazione di passaggio generazionale realizzata

Le operazioni su cui ci siamo soffermati nei paragrafi precedenti realizzano il risultato del passaggio generazionale attraverso una serie di operazioni. A questo punto è necessario chiedersi se simili opzioni possano essere valutate in termini di elusività dall’Agenzia delle Entrate. In particolare se l’Amministrazione Finanziaria possa ritenerle contrarie al divieto di abuso del diritto.

A sostegno di tali operazione l’imprenditore lo dimostra nell’intento di non “arricchire” gratuitamente un soggetto terzo quale la società, bensì voglia beneficiare i propri familiari del valore espresso dal complesso aziendale. Lo scopo è quello di consentire a questi di utilizzare l’azienda nel contesto societario a cui loro, in quel momento, partecipano.

Il conferimento di azienda è oggetto di una disposizione nel settore delle imposte sui redditi, quale l’art. 176, comma 3, Tuir, che espressamente considera non elusivo il conferimento di azienda effettuato allo scopo di cedere le partecipazioni ricevute e beneficiare così del più conveniente regime fiscale rispetto a quello della cessione onerosa dell’azienda.

Pertanto tali operazioni devono essere considerate come non elusive, se si considera che non sono poste in essere con la finalità di conseguire un arricchimento in capo al disponente, ma di assicurare il passaggio generazionale, senza alcun esborso..

Ritengo che il contribuente possa contare su validi argomenti difensivi da utilizzare dinanzi all’Agenzia e/o al giudice tributario, in caso di eventuali contestazioni.

Conclusioni

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