A partire dai redditi del 2017 cambia la determinazione del reddito d’impresa per le imprese minori in regime di contabilità semplificata. Imprenditori individuali e società di persone passano dal criterio di competenza al “criterio di cassa“. E’ comunque possibile optare per il cosiddetto “criterio delle registrazioni“, così come si può optare per il regime di contabilità ordinaria.
Dal 2017 il Legislatore ha modificato le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata, cioè per le imprese di servizi con ricavi non superiori a €. 400.000 o a €. 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Una delle maggiori novità introdotte dalla Legge n. 232/2016 è l’introduzione, per le imprese che adottano la contabilità semplificata, del criterio di cassa, al posto di quello di competenza, per la registrazione delle operazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.
In pratica, il legislatore ha voluto introdurre una norma agevolativa per le imprese che fino ad oggi si sono trovate a versare imposte sui redditi ed Iva, anche su compensi non ancora incassati, causando distorsioni e problemi di liquidità che hanno minato finanziariamente le imprese nel corso degli ultimi anni.
Vediamo, quindi, più concretamente in cosa consiste questa particolare novità, introdotta a partire dal 2017.
Indice
Criterio di cassa per la contabilità semplificata
Imprenditori individuali e società di persone sono passate, dallo scorso primo gennaio, dal criterio di competenza economica, al criterio di cassa. Fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario, e, quindi, con le regole proprie del criterio di competenza, le imprese in contabilità semplificata sono tenute ad annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
- Il relativo importo;
- Le generalità, l’indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- Gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio.
Opzione per il criterio delle registrazioni
In alternativa, le imprese in contabilità semplificata possono optare, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte, cosiddetto “criterio delle registrazioni“.
Esercitando questa l’opzione, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In questo caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Le stesse regole valgono per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Applicazione del criterio di cassa
Le imprese in regime di contabilità semplificata potranno determinare il reddito con il cosiddetto criterio di cassa, cioè il criterio tipico applicato dagli esercenti arti o professioni. Il criterio di cassa vale anche per i versamenti effettuati e per i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.
E’ possibile però optare per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte nel libro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi, cosiddetto “criterio delle registrazioni“.
E’ infatti stabilito che, previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.
In questo caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. I ricavi delle imprese in regime di contabilità semplificata sono costituiti dagli incassi, dal valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, dai dividendi e dagli interessi percepiti nel periodo d’imposta.
Il reddito sarà uguale alla differenza tra i ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso anno, come risultano dai registri Iva, acquisti, corrispettivi e fatture emesse. Ai fini delle determinazione del reddito d’impresa, rilevano, nel rispetto delle regole finora applicabili, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti, e le deduzioni forfetarie previste per particolari categorie di attività, quali, ad esempio, benzinai ed agenti di commercio.
Le rimanenze finali
Il regime di contabilità semplificata, applicabile dal primo gennaio 2017, prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa.
E’ infatti previsto che il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza.
Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in perdita che, per legge, non potrà essere riportata negli anni successivi.
Tutto questo ha come sgradita conseguenza di portare un risultato economico negativo nel primo anno di applicazione del criterio di cassa (che non può essere riportato negli esercizi successivi), e presumibilmente rilevanti redditi di impresa negli anni successivi.
La nostra consulenza
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