Contenzioso tributario: è possibile evitarlo?

Quali sono gli istituti deflattivi del contenzioso tributario? Quando è conveniente sfruttare questi istituti per evitare il contenzioso tributario con l’Amministrazione finanziaria? Scopriamo meglio come possiamo difenderci dal Fisco, evitando i lunghi tempi della giustizia. 

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei uno dei tantissimi contribuenti italiani che ogni anno riceve contestazioni, o accertamenti  fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Molto probabilmente ritieni anche che la pretesa richiesta non sia in tutto o in parte dovuta, e quindi ti stai chiedendo se e come sia possibile intervenire senza ricorrere ai tempi biblici della giustizia italiana.

Un modo esiste, è applicabile ed è perfino agevolato da parte della stessa Amministrazione finanziaria. Sto parlando dei c.d. “istituti deflattivi” del contenzioso tributario. Si tratta di una serie di strumenti fiscali che possono consentirti di evitare il contenzioso, cercando una via conciliativa con l’Amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente un notevole risparmio:

  • Di tempo – si evitano i templi lunghi legati ai tre gradi di giudizio;
  • Di denaro – con gli istituti deflattivi si può beneficiare di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Attenzione però, utilizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario non è semplice, è necessario comunque affidarsi sempre ad un Commercialista preparato ed esperto nel settore, al fine di individuare lo strumento che maggiormente si addice alla vostra situazione concreta, ma soprattutto lo strumento che vi può consentire il massimo risparmio fiscale.

Vediamo, quindi, una breve guida ai principali istituti deflattivi del contenzioso tributario che il contribuente dispone quando si trova una contestazione fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario

Il legislatore, al fine di favorire l’adesione del contribuente ai risultati ottenuti dagli accertamenti emessi dall’Amministrazione finanziaria e ridurre al contempo i casi di impugnazione degli atti impositivi dinnanzi al giudice tributario, ha arricchito nel tempo il panorama tributario con strumenti ed istituti che permettono al contribuente di definire completamente il rapporto tributario con il Fisco e di beneficiare di una riduzione di sanzioni, purché ciò avvenga secondo determinate tempistiche.

Effettuare uno di questi istituti consente di ottenere un risparmio sia per il contribuente che per l’Amministrazione finanziaria. Per questo motivo non conoscere ognuno di questi istituti può essere un grave errore. Naturalmente per poterli applicare concretamente avrai bisogno dell’aiuto di un Commercialista, ma per questo non preoccuparti, se vuoi potrai rivolgerti a noi.

L’Acquiescenza

L’istituto dell’acquiescenza, disciplinato dall’articolo 15 del D.lgs n. 218/1997, può essere utilmente adottato dal contribuente qualora sia stato notificato un avviso di accertamento che è difficilmente contestabile sia in sede amministrativa che contenziosa. In pratica è l’istituto a cui si può fare riferimento quando ci si accorge che la pretesa richiesta è totalmente fondata, e non si avrebbero gli strumenti per contestarla.

La norma garantisce al contribuente che aderisce all’istituto la riduzione delle sanzioni ad 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre a patto che il contribuente:

  • Rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento (mediante ricorso o reclamo);
  • Rinunci a presentar istanza di accertamento con adesione, tentando di ridurre la pretesa impositiva;
  • Paghi entro il termine di proposizione (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Pagamento rateale

Per il pagamento delle somme dovute, oggetto di acquiescenza, il contribuente può optare per la rateazione, senza la prestazione di alcuna garanzia:

  • Fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • Fino ad un massimo di 16 rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute superano i cinquanta mila euro;

L’ acquiescenza ha efficacia giuridica  qualora, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente versi l’intero importo nei termini predetti, o la prima rata ( in caso di opzione per il versamento rateale.

Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, partendo dal trimestre successivo al mese di scadenza della 1° rata. Sull’importo delle rate successive alla prima maturano gli interessi al tasso legale (previsti nella misura annua del 0.2% dal 1° gennaio 2016).

Perfezionamento dell’istituto

Il contribuente deve far pervenire all’Ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’intero importo delle somme dovute o della prima rata, entro 10 giorni dal versamento dello stesso.

Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine del pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi a titolo di imposta , interessi e sanzioni per omesso versamento.

Tuttavia con il D.Lgs. n. 159/2015 è stato introdotto l’istituto del lieve inadempimento,  in base al quale il contribuente non decade dalla rateazione se l’inadempimento è dovuto a:

  • Insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  • Tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

L’Accertamento con adesione

L’istituto dell’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997, consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate, in contraddittorio, di definire la vertenza mediante un’adesione condivisa, con un beneficio per il contribuente in termini di ridimensionamento della pretesa impositiva e la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo edittale.

In questo caso direttamente il contribuente può chiedere all’Agenzia un contraddittorio nel quale potrà portare tutti gli elementi che ritiene idonei volti a ridimensionare la pretesa fiscale nei suoi confronti. L’Ufficio, infatti, è tenuto ad incontrare il contribuente cercando di trovare una via conciliativa, al fine di evitare la costituzione in giudizio con l’instaurazione di un contenzioso tributario.

La procedura

La procedura di accertamento con adesione può avvenire secondo tre diverse modalità:

  • Invito a comparire notificato dall’Ufficio (ex art. 5 del D.Lgs. n.218/1997);
  • Istanza del contribuente interessato da accessi, ispezioni o verifiche, sia nel corso del controllo che dopo la conclusione dello stesso (ex art. 6 comma 1 del D.Lgs. n.218/1997);
  • Istanza del contribuente cui è stato notificato un avviso di accertamento (ex. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n.218/1997);

L’instaurazione della procedura prevede uno o più incontri tra le parti, debitamente compilati dalle parti del contraddittorio, per la trattazione della vertenza; in tale sede il contribuente può esibire la propria documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

Esito dell’incontro

Qualora si giunga all’accordo, seguirà la stesura dell’atto di accertamento con adesione, nel quale saranno indicati, oltre alla motivazione della pretesa tributaria, gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ridotte ad un terzo dei minimi edittali (ex. art. 2 comma 5 del D.Lgs. n.218/1997). In tale occasione il contribuente può chiedere la rateazione della somma dovuta, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del decreto in commento.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’Ufficio ed avviare un contenzioso tributario.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1-bis del D.lgs. n. 218/1997, nel procedimento di definizione il contribuente può intervenire direttamente o farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, munito di apposita delega.

Definizione dell’atto

La definizione non si realizza con la firma dell’atto di adesione, ma con il versamento entro il ventesimo giorno successivo dell’intero importo oggetto di definizione , o della prima rata (in caso di opzione della rateizzazione).

L’ atto,  sottoscritto dalle parti, viene trattenuto presso l’Ufficio  in attesa che il contribuente versi il predetto importo ed esibisca, una volta eseguito il pagamento, nei 10 giorni successivi la relativa quietanza di pagamento.

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.

Come per l’acquiescenza, anche per l’accertamento con adesione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 ter del DPR n. 602/1973, in tema di conseguenza da inadempimento, nonché in tema di “lieve inadempimento”, come ridimensionato dal D.Lgs. n. 159/2015.

Il reclamo-mediazione

Per gli atti impositivi non superiore a €. 20.000, il contribuente non può far ricorso direttamente al giudice tributario, ma deve obbligatoriamente presentare all’Ente impositivo che ha emesso l’avviso di accertamento, l’atto di reclamo, disciplinato dall’articolo 17 del D.Lgs. n.546/1992. La presentazione di tale atto deve essere effettuata entro gli stessi termini di presentazione del ricorso.

Successivamente alla notifica del reclamo, si instaura tra ente impositore e contribuente una fase amministrativa, pre-contenziosa, che può prevedere l’esame di una proposta di annullamento totale o parziale dell’atto impositivo, o il tentativo di pervenire ad una mediazione.

Qualora tale mediazione produca un esito negativo, il contribuente non dovrà predisporre un ulteriore ricorso, ma soltanto depositare l’atto di reclamo presso la segreteria della competente Commissione tributaria provinciale, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista per la definizione della procedura di mediazione ( ossia 90 giorni), per la successiva fase giudiziale.

Il beneficio per il contribuente nell’attingere a tale istituto è l’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.

La conciliazione giudiziaria

Il D.Lgs. n. 156/2015 ha revisionato gli articoli 48, 48-bis e 48-ter in materia delle diverse tipologie  di conciliazione giudiziaria, rafforzando l’istituto con l’estensione della sua applicabilità anche ai giudizi pendenti dinnanzi alla Commissione tributaria regionale.

Il comma 1 del nuovo articolo 48 disciplina la cosiddetta “conciliazione fuori udienza“, fissando che, se le parti raggiungano un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza di giudizio di primo o secondo grado, possono presentare istanza congiunta  sottoscritta dagli stessi e dai rispettivi  difensori.

Il perfezionamento dell’accordo non avviene più con il versamento dell’importo totale dovuto o della prima rata, bensì con la mera sottoscrizione dell’accordo.

Vi è la possibilità, entro il termine di 10 giorni prima della data fissata per l’udienza  di discussione, di presentare alla Commissione tributaria l’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia ( istanza per la “conciliazione in udienza“).

L’articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione stabilendo la percentuale delle somme dovute  (40% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento in primo grado, mentre il 50% in caso di perfezionamento in secondo grado).

Come stabilito dall’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997, è ammesso il versamento rateale delle somme dovute a seguito della conciliazione, fino d un massimo di 8 rate trimestrali, o 16 rate trimestrali se la somma dovuta è superiore a €. 50.000;  sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi di dilazione  al saggio legale (previsto nella misura dello 0.2% annuo dal 1° gennaio 2016).

Consulenza per la tua situazione personale

Adesso che hai capito quali sono gli strumenti a tua disposizione, se vuoi evitare il contenzioso tributario con l’Amministrazione finanziaria, qual’è la tua situazione? Cosa possiamo fare per aiutarti?

Siamo a disposizione per valutare la tua situazione ed eventualmente intervenire andando a redigere uno degli istituti deflattivi del contenzioso per aiutarti e consentirti di ottenere un risparmio fiscale.

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