Il contratto di locazione commerciale: aspetti civilistici, contrattuali e fiscali.
Il contratto di locazione commerciale è disciplinato dalla Legge n. 392 del 1978 e riguarda attività industriali, commerciali e artigianali, purché non si tratti di attività agricole, attività di interesse turistico e qualsiasi attività di lavoro autonomo. Non rientrano nella presente trattazione le cosiddette “grandi locazioni”, ossia quelle con canone annuo superiore a 250 mila euro.
In questo contributo, troverai una guida pratica, con tutte le informazioni che devi sapere prima di redigere un contratto di locazione commerciale.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
- Contratto di locazione commerciale: requisiti
- Contratto di locazione commerciale: contenuto
- Durata
- Contratto di locazione commerciale: disdetta del locatore
- Recesso del conduttore
- Contratto di affitto commerciale: canone di locazione
- Sublocazione contratto commerciale: è possibile?
- Contratto di locazione commerciale: registrazione
- Contratto di locazione commerciale: fac-simile
- Cedolare secca per gli affitti commerciali
- Diritto di prelazione del conduttore
- Altre tipologie di contratto di locazione ad uso commerciale
- Locazioni transitorie
- Contratto di locazione commerciale: conclusioni
Contratto di locazione commerciale: requisiti
L’immobile concesso in locazione deve essere adibito ad una delle seguenti attività:
- attività industriali, commerciali e artigianali, purché non si tratti di attività agricole;
- attività di interesse turistico, comprese quelle indicate nell’art. 2 della legge n. 326 del 1968;
- ad esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Anche alle pertinenze (garage, magazzini), se collegate funzionalmente all’attività commerciale, si applica la disciplina della locazione commerciale. Il locatore è tenuto a consegnare al conduttore l’Attestato di prestazione energetica (APE). Tale documento attesta le caratteristiche energetiche di un edificio.
Contratto di locazione commerciale: contenuto
Il nostro contratto di locazione ad uso commerciale, deve contenere alcuni elementi obbligatori ed altri facoltativi. In particolare il contratto di locazione ad uso commerciale deve contenere:
- Le generalità dei contraenti;
- La descrizione dell’immobile con gli identificativi catastali necessari ai fini della registrazione;
- La destinazione dell’immobile: la descrizione dettagliata dell’uso per il quale viene locato l’immobile;
- Canone: indicare il compenso da corrispondere per il godimento dell’immobile;
- Durata: sarà possibile scegliere tra un contratto ordinario ( la cui durata minima è di 6 anni o 9 nel caso di attività alberghiera). E’ possibile prevedere un contratto transitorio per un periodo non superiore a 18 mesi. La sublocazione, in ogni caso, non potrà eccedere la durata del contratto originario.
Inoltre è consigliabile prevedere all’interno del contratto le seguenti clausole:
- Arredi: se l’immobile è arredato, è consigliabile allegare una lista di tutti i mobili inclusi nella locazione.
- Recesso: la possibilità per il locatore di concedere o meno al conduttore il diritto di sciogliere il contratto prima della sua naturale scadenza.
- Cauzione o fidejussione: il locatore può richiedere al conduttore una somma di denaro (cauzione) o una fidejussione a garanzia delle obbligazioni previste nel contratto.
- Polizza assicurativa: il locatore può richiedere al conduttore la stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni all’immobile.
Si rinvia alla disciplina generale, contenuta nel codice civile e nelle leggi speciali (legge 392/1978), per quanto non disposto nel contratto. Sono da considerarsi nulle le clausole che prevedano una durata inferiore a 6 anni o clausole che prevedano la risoluzione del contratto per alienazione dell’immobile.
Durata
Come previsto dall’art. 27 della Legge n. 392 del 1978, la durata delle locazioni e di immobili non urbani non può essere inferiore a 6 anni, se adibiti ad una delle seguenti attività:
- Industriali;
- Commerciali e artigianali di interesse turistico ( quali agenzia di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica.
Quanto previsto sopra, si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Se l’immobile è adibito ad attività alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate dell’art. 1786 del codice civile o all’esercizio di attività teatrali, la durata della locazione non può essere inferiore a 9 anni. Se è fissata una durata inferiore o non è stata stabilita alcuna data, la locazione si intende pattuita per la durata prevista ai punti precedenti. Il contratto di locazione commerciale può essere stipulato anche per un periodo più breve, qualora l’attività esercitata sull’immobile abbia carattere transitorio. Qualora la locazione abbia carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile per la stagione dell’anno successivo allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta. Le parti possono prevedere all’interno del contratto che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore. Questo, deve avvenire mediante lettera raccomandata, almeno 6 mesi. Indipendentemente da quanto previsto nel contratto, nel caso in cui ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno 6 mesi mediante raccomandata.
Prima scadenza del contratto
Alla prima scadenza del contratto, si ha il rinnovo automatico per altri 6 anni ( o 9 anni), se:
- Il locatore non si avvale di una delle condizioni previste dall’art. 29 delle Legge n. 32 del 1978. Il locatore deve comunicare la disdetta entro 12 mesi prima della scadenza contrattuale (18 mesi per le locazioni alberghiere);
- Il conduttore, in presenza di gravi motivi, non recede, con preavviso di 6 mesi.
Seconda scadenza del contratto
Alla seconda scadenza del contratto, si ha il tacito rinnovo per altri 6 anni ( o 9 anni), se:
- Il locatore non comunicare la disdetta entro 12 mesi prima della scadenza contrattuale (18 mesi per le locazioni alberghiere);
- Il conduttore, rifiuta il rinnovo alle nove condizioni proposte dal locatore.
Pertanto se il conduttore accetta, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera, si ha il rinnovo della locazione. In caso di mancata risposta o di diniego, si ha la cessazione della locazione.
Contratto di locazione commerciale: disdetta del locatore
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il locatore può comunicare la disdetta al conduttore entro 12 mesi prima della scadenza contrattuale (18 mesi per le locazioni alberghiere). Per il locatore è possibile richiedere la disdetta solo in presenza dei seguenti casi:
- adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
- adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
- demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.
- ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie de locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio.
Il locatore, a pena di decadenza, deve comunicare la disdetta tramite raccomandata alle scadenze di cui sopra. Nella comunicazione deve essere specificato il motivo per il quale si richiede la disdetta.
Recesso del conduttore
Ai sensi dell’art. 27 comma 7 e 8 della Legge n. 392/1978, il conduttore può recedere in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi, previo preavviso di almeno 6 mesi. In caso di mancato preavviso, il conduttore è tenuto a risarcire il locatore per lo scioglimento anticipato del contratto. Il recesso del conduttore si può avere per:
- Il recesso legale;
- Recesso convenzionale.
Il recesso legale
Ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n. 392 del 1978, il recesso può avvenire al sussistere delle seguenti condizioni:
- In qualsiasi momento;
- Preavviso al locatore di 6 mesi, mediante raccomandata;
- Al ricorrere di gravi motivi.
Per gravi motivi, si intendono fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto, estranei alla volontà del conduttore, tali da impedirne la prosecuzione dl contratto. E’ chiaro che non rappresenta grave motivo, una ragione di convenienza economica da parte del conduttore.
Recesso convenzionale
Le parti possono inserire un’apposita clausola nel contratto, prevedendo la possibilità per il conduttore di recedere anche in assenza di gravi motivi. Rimane l’obbligo da parte del conduttore di comunicare il recesso entro 6 mesi mediante raccomandata.
Contratto di affitto commerciale: canone di locazione
A fronte del godimento dell’immobile, il conduttore è tenuto a corrispondere un canone al locatore. Il canone può essere liberamente determinato dalle parti, senza vincoli derivanti da leggi. Per il pagamento del canone, solitamente avviene mensilmente. Tuttavia, è anche possibile pagare l’intero canone annuale in un’unica soluzione. La modalità di pagamento del canone può avvenire mediante: bonifico bancario, assegno bancario o vaglia. Il locatore a fronte del pagamento ricevuto, dovrà rilasciare al conduttore la ricevuta di pagamento. Il contratto può prevedere un’apposita clausola di versamento del deposito cauzionale. Si tratta di una somma a garanzia delle obbligazioni previste nel contratto. Il deposito cauzionale non può essere superiore a 3 mensilità e non può essere utilizzato per il pagamento del canone. Al termine della locazione il locatore se, il conduttore ha riconsegnato l’immobile nelle condizioni in cui l’ha ricevuto, a restituire l’importo del deposito cauzionale.
Sublocazione contratto commerciale: è possibile?
La sublocazione commerciale è regolata nell’art. 36 della Legge n. 392 del 1978, che recita quanto segue:
“Il locatore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione …”
Se invece il conduttore volesse subaffitare il locale o cedere il contratto di affitto, senza né vendere né affittare l’azienda è necessario il consenso del locatore. Il consenso può essere concesso già nel contratto originario. Questo si ottiene, con apposita clausola dove si autorizza il subaffitto. Il conduttore è tenuto a comunicare al locatore la sublocazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Riassumendo, è possibile per il conduttore la sublocazione senza il consenso del locatore solo a condizione che venga ceduta o locata l’azienda. Se desideri approfondire il contratto di sublocazione commerciale ti consiglio il seguente contributo: “contratto di sublocazione commerciale“.
Contratto di locazione commerciale: registrazione
A differenza della locazione abitativa, il contratto di affitto commerciale, non deve avere forma scritta ad substantiam. Tale forma è obbligatoria per legge solo per i contratti di durata 9 + 9. Il contratto di sublocazione deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Dovrà essere pagata l’imposta di registro del 2% sul canone. Se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva, l’imposta di registro è pari all’1% del canone annuo.
Tutti i contratti di sublocazione devono essere registrati, se di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Potrà essere effettuata in due modalità:
- Recandosi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- Telematicamente.
Se si sceglie la prima modalità è necessario consegnare la seguente documentazione:
- Copia del modello F24 ELIDE, con cui è stata pagata l’imposta di registro;
- Consegnare almeno 2 originali del contratto o un originale ed una copia. Su tali atti deve essere apposta l’imposta di bollo (16,00 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe);
- Copia del modello RLI debitamente compilato.
Se desideri approfondire il tema della registrazione del contratto, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Registrazione del contratto di locazione“.
Contratto di locazione commerciale: fac-simile
Qui di seguito troverai un fac simile di contratto locazione commerciale. Potrai scaricare il contratto e modificarlo in base alle tue esigenze. Il modello di contratto di locazione deve essere utilizzato come bozza, inserendo i dati delle parti coinvolte, quelli dell’immobile e aggiungendo eventuali clausole.
Cedolare secca per gli affitti commerciali
La “Legge Finanziaria” per l’anno 2019 ha esteso la possibilità di applicare la cedolare secca anche per i contratti di affitto commerciale. E’ un regime opzionale alternativo alla tassazione ordinaria. Optando per l’applicazione della cedolare secca i canoni di locazione sono tassati con l’aliquota secca del 21%. Vediamo quali sono i requisiti che devono possedere gli immobili per poter beneficiare della cedolare secca:
- Classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
- Avere un’ampiezza non superiore a 600 metri quadrati.
L’ultimo requisito è che il contratto di locazione sia stipulato nel 2019. Pertanto, se hai stipulato un contratto nel 2019 e questo contratto aveva i requisiti, potrai continuare a beneficiare della cedolare secca per tutta la durata del contratto. Questo, anche se per una più annualità non hai usufruito della cedolare secca.
Diritto di prelazione del conduttore
Il diritto di prelazione dell’inquilino si può esercitare in due casi:
- Vendita dell’immobile;
- Nuova locazione dell’immobile.
Prelazione in caso di vendita
Nel caso in cui il proprietario intenda vendere l’immobile vi è il diritto di prelazione dell’inquilino. A parità di prezzo, il conduttore deve essere preferito rispetto a terzi. Il locatore è tenuto a comunicare al conduttore sia il prezzo che le condizioni di vendita. Quest’ultimo, entro 60 giorni, dovrà comunicare al locatore se intenda o meno acquistare l’immobile. Per esercitare la prelazione l’inquilino deve offrire condizioni uguali a quelle comunicategli. La comunicazione deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di notificazione, il conduttore deve provvedere al versamento del prezzo di acquisto. Se l’inquilino rifiuta di acquistare l’immobile, il locatore è libero di concludere il contratto con altri soggetti. Tuttavia, il locatore non potrà cambiare le condizioni iniziali proposte all’inquilino.
Prelazione in caso di nuova locazione dell’immobile
Nel caso in cui il locatore intenda locare a terzi l’immobile, alla scadenza del contratto rinnovato, è tenuto a comunicare le offerte al conduttore. Tale comunicazione deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 60 giorni prima della scadenza. Il locatore non deve adempiere a tale obbligo nei seguenti casi:
- Il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione;
- nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a:
- risoluzione per inadempimento;
- recesso del conduttore.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla comunicazione del locatore.
Il diritto di prelazione rimane in capo al conduttore anche nei seguenti casi:
- Il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno;
- Quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell’immobile non intendendo locarlo a terzi.
La disciplina del diritto di prelazione e riscatto non si applicano agli immobili:
- Utilizzato per lo svolgimento di attività dove non vi sono contatti con il pubblico;
- Destinati ad attività professionali;
- Attività di carattere transitorio.
Altre tipologie di contratto di locazione ad uso commerciale
Vediamo qui di seguito alcune tipologie di contratto ad uso commerciale:
- Attività professionale;
- Locazioni stagionali;
- Locazioni transitorie.
Attività professionale
Rientra in questa casistica, quando l’immobile è concesso in locazione per lo svolgimento di un’attività professionale ( ad esempio lo studio di un commercialista o di un avvocato). Come abbiamo visto precedente, i conduttori non hanno diritto al diritto di prelazione né in caso di vendita né in caso di nuova locazione.
Locazioni stagionali
Si tratta di tutte quelle attività legate ad uno specifico arco temporale. Ad esempio un bar aperto solo durante la stagione estiva. Il locatore è tenuto a locare l’immobile, per la medesima stagione l’anno successivo, allo stesso conduttore. L’obbligo del locatore ha la durata massima di 6 anni consecutivi o di 9 anni per le strutture alberghiere.
Locazioni transitorie
Rientrano in questa casistica gli esercizi commerciali che operano per un breve lasso di tempo. Solitamente, per il tempo necessario per lanciare un nuovo prodotto sul mercato o un marchio. La durata del contratto può essere liberamente scelta tra le parti. Il conduttore non gode del diritto di prelazione né in caso di vendita né in caso di nuova locazione.
Contratto di locazione commerciale: conclusioni
Se dovrai stipulare un contratto di locazione commerciale, dovrai considerare sia una serie di adempimenti che di clausole da inserire nel contratto al fine di tutelarti. In questa breve guida ho cercato di spiegarti tutte le caratteristiche del contratto di locazione commerciale sia sotto l’aspetto civilistico, contrattuale e fiscale.
Per qualsiasi dubbio o informazione ti invito a contattarmi al link qui di seguito.