Il contratto di sublocazione ad uso abitativo: aspetti civilistici, contrattuali e fiscali. Con il contratto di sublocazione, il conduttore ha la possibilità di sublocare l’immobile dietro consenso del locatore.
L’art. 2 della Legge n. 392 del 1978 prevede la possibilità per il conduttore di un contratto di locazione di sublocare totalmente o parzialmente l’immobile. Affinché sia valida, deve essere inserita apposita clausola all’interno del contratto. In quanto, in mancanza del consenso del locatore, quest’ultimo può richiedere che venga rilasciato l’immobile oppure anche il risarcimento dei danni nei confronti del conduttore. Più permissiva è la sublocazione parziale dell’immobile.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo tutto quello che devi sapere per i contratti di sublocazione di immobili ad uso abitativo.
Sei pronto?!? Si comincia!!!
Indice
- Contratto di sublocazione ad uso abitativo totale
- Contratto di sublocazione ad uso abitativo parziale
- Sublocazione di immobili abitativi solo con il consenso del locatore
- Contratto di sublocazione ad uso abitativo: forma e registrazione
- Canone di sublocazione
- Durata della sublocazione
- Rapporti tra locatore e subconduttore
- Canone di sublocazione: dichiarazione dei redditi
- Sublocazione: è possibile applicare la cedolare secca?
- Incassi da sublocazione: la ricevuta non fiscale
- Sublocazione di immobili non abitativi
- Sublocazione e avvio attività turistica extralberghiera
- Contratto di locazione ad uso abitativo: fac simile
- Contratto di sublocazione ad uso abitativo: conclusioni
Contratto di sublocazione ad uso abitativo totale
Il contratto di sublocazione totale ha ad oggetto l’intero appartamento. Con tale accordo, il primo inquilino originario (ossia il conduttore) lascia tutta la casa che gli è stata affittata ad un altro soggetto (cosiddetto subconduttore). Quest’ultimo, per tale uso pagherà un canone , ossia il canone di sublocazione. Chiaramente, resta l’obbligo in capo al conduttore di pagare l’affitto al locatore, come da contratto. Pertanto vi saranno due contratti:
- contratto di locazione che lega il proprietario di casa con l’inquilino;
- contratto di sublocazione che lega l’inquilino al subconduttore.
Quanto scade il contratto di locazione originario, scade in automatico anche il contratto di sublocazione. Pertanto quando l’inquilino dovrà lasciare l’appartamento, dovrà andar via di casa anche il subconduttore.
Affinché il contratto di sublocazione totale sia valido, è necessario che vi sia apposita clausola di autorizzazione all’interno del contratto. Se tale clausola non c’è o se viene espresso il divieto di sublocazione, il locatore può agire in tribunale per ottenere la risoluzione del contratto. E’ possibile, anche nel caso in cui non sia prevista la possibilità di sublocazione, di richiederlo successivamente. Tuttavia, è necessario che il consenso sia messo per iscritto ed in modo espresso.
Contratto di sublocazione ad uso abitativo parziale
La disciplina del contratto di sublocazione parziale è meno stringente. Nel contratto di sublocazione parziale viene affittata solo una o più stanze della casa. A differenza della sublocazione totale, se nel contratto non è previsto, è sempre consentito all’inquilino, all’interno dell’appartamento, l’ingresso di altre persone dietro pagamento di un canone. L’unico obbligo è quello di comunicare al locatore i dati del nuovo inquilino.
Sublocazione di immobili abitativi solo con il consenso del locatore
Per la locazione di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge n. 431/1998, è vietata la sublocazione totale o la cessione del contratto, senza il consenso del locatore. Pertanto, se nel contratto di locazione non è previsto alcun divieto di sublocazione, il conduttore ha la facoltà di sublocare l’immobile. Tuttavia, il conduttore, è tenuto a comunicare al locatore con lettera raccomandata, i dati del subconduttore, la durata del contratto e i vani sublocati.
Contratto di sublocazione ad uso abitativo: forma e registrazione
Il contratto di sublocazione deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Dovrà essere pagata l’imposta di registro del 2% sul canone. A proposito dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 37/E/1986 chiarisce che:
“pur nel silenzio della legge che non li indica espressamente, debbono considerarsi inclusi nella previsione legislativa anche i subaffitti e le sublocazioni, in quanto in entrambe le fattispecie il conduttore, nel concedere il bene in subaffitto o in sublocazione, assume la veste propria del concedente“
Tutti i contratti di sublocazione devono essere registrati, se di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Potrà essere effettuata in due modalità:
- Recandosi direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- Telematicamente.
Se si sceglie la prima modalità è necessario consegnare la seguente documentazione:
- Copia del modello F24 ELIDE, con cui è stata pagata l’imposta di registro;
- Consegnare almeno 2 originali del contratto o un originale ed una copia. Su tali atti deve essere apposta l’imposta di bollo (16,00 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe);
- Copia del modello RLI debitamente compilato.
Se desideri approfondire il tema della registrazione del contratto, ti consiglio di leggere il seguente contributo: “Registrazione del contratto di locazione“.
Canone di sublocazione
Per quando riguarda il canone di sublocazione, come nella locazione 4 + 4, il canone può essere liberamente determinato dalle parti, senza vincoli derivanti da leggi. I soggetti che decidono di sublocare parzialmente un appartamento, si affidano a piattaforme online, come ad esempio Airbnb, per pubblicizzare l’appartamento. Il prezzo è stabilito dal conduttore del contratto, tenendo conto delle commissioni applicate dal portale.
Durata della sublocazione
La normativa vigente non definisce alcuna durata minima o massima del contratto di sublocazione ad uso abitativo. Si applica pertanto il principio della libertà contrattuale. Come anticipato precedentemente, il conduttore deve comunicare al locatore la durata della sublocazione. La sublocazione non potrà eccedere la durata della locazione originaria. Quando termina il contratto di locazione, in automatico termina anche il contratto di sublocazione.
Rapporti tra locatore e subconduttore
Si applica quando stabilito dall’art. 1595 del Codice civile, per i rapporti tra locatore e subconduttore, ovvero:
“il locatore senza pregiudizio dei sui diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione“
Un’eventuale risoluzione del contratto di locazione produce effetti anche nel contratto di sublocazione.
Canone di sublocazione: dichiarazione dei redditi
Il reddito del conduttore che subloca una stanza o l’intero appartamento, rientra tra i redditi diversi. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett h), tale reddito dovrà essere inserito nel quadro RL della dichiarazione dei redditi. A differenza del locatore che, come tutti i contratti di locazione, dovrà dichiarare il reddito percepito come reddito fondiario. Quest’ultimo, dovrà essere inserito nel quadro RB del modello redditi o quadro B del modello 730.
Sublocazione: è possibile applicare la cedolare secca?
Il regime della cedolare secca è un regime facoltativo che consente di pagare un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata ( 10% o 21% a seconda dei vari casi), invece dell’Irpef, delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. La possibilità di applicare la cedolare secca, riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto di godimento di un immobile che danno in locazione al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni. La normativa fiscale non permette di applicare il regime della cedolare secca nel caso di sublocazione dell’immobile. Questo in quanto gli incassi da sublocazione rientrano nella categoria dei redditi diversi. Tali redditi, sono disciplinati dall’art. 67 comma 1, lett. f) e h). Non rientrando tra i redditi di natura fondiaria, non vi è la possibilità di applicare la cedolare secca.
Sublocazione locazioni brevi
Vi è un caso in cui vi è la possibilità di applicare la cedolare secca anche sublocazione. Questo riguarda gli immobili adibiti a locazioni turistiche brevi. Il settore delle locazioni brevi è stato regolamentato dal D.L. n. 50 del 2017, ma dal 2021 sono stati previsti dei limiti per l’applicazione della cedolare secca. Se desideri approfondire questo aspetto, ti consiglio il presente contributo: “Cedolare secca locazioni brevi: massimo 4 appartamenti“. Nelle locazioni brevi, il reddito da sublocazione invece di rientrare nell’ambito dei “redditi diversi”, può essere fatto rientrare, con l’opzione della cedolare secca, nell’ambito dei redditi fondiari. Chi desidera optare per la cedolare secca, non potrà farlo alla fonte ma potrà farlo in sede di dichiarazione dei redditi.
Incassi da sublocazione: la ricevuta non fiscale
Per il reddito da sublocazione è necessario rilasciare una ricevuta non fiscale. Quindi a prescindere dalla modalità di pagamento del canone, il conduttore deve rilasciare la ricevuta. Non è sufficiente la semplice ricevuta del bonifico emessa dalla banca. Per ogni pagamento deve essere fatta apposita ricevuta, non è possibile cumulare più pagamenti con una sola ricevuta.
Sublocazione di immobili non abitativi
I contratti aventi come oggetto immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore, anche senza il consenso del locatore, può sublocare l’immobile o cedere il contratto di sublocazione. Questo, sempre che venga insieme ceduta o locata l’azienda. Il conduttore è tenuto a darne comunicazione al locatore tramite raccomandata. Il locatore, entro 30 giorni dalla comunicazione può opporsi per gravi motivi.
Sublocazione e avvio attività turistica extralberghiera
Molti mi contattano chiedendomi se è possibile avviare un’attività turistico ricettiva extralberghiera ( Casa vacanze, Bed and Breakfast, Affittacamere, etc.) o locazione turistica breve in un immobile in affitto o subaffitto. Ti confermo che è possibile avviare una di queste attività. Questo, lo potrai fare sia in forma imprenditoriale e non imprenditoriale. Per avviare una struttura ricettiva extralberghiera dovrai leggere attentamente la legge regionale del Turismo dove ha la sede l’immobile. In quanto, la legge regionale definisce i requisiti ed i limiti per poter svolgere questa tipologia di attività. Inoltre, se l’immobile in cui andrai ad avviare la tua struttura ricettiva extralberghiera è collocato in un condominio, ti consiglio di visionare il regolamento condominiale. In quanto il regolamento di condominio, potrebbero limitare oppure impedire l’uso delle unità abitative per locazioni turistiche o attività ricettive. Se desideri approfondire questo argomento, ti consiglio il seguente contributo: “Regolamento condominiale e locazioni brevi“
Contratto di locazione ad uso abitativo: fac simile
Qui di seguito troverai due fac simile sia di contratto di sublocazione totale che parziale. Potrai scaricare i contratti e modificarli in base alle tue esigenze. Il modello di contratto di sublocazione deve essere utilizzato come bozza, inserendo i dati delle parti coinvolte, quelli dell’immobile e aggiungendo eventuali clausole.
Contratto di locazione ad uso abitativo totale
Contratto di locazione ad uso abitativo parziale
Contratto di sublocazione ad uso abitativo: conclusioni
Stai valutando di avviare una struttura ricettiva extralberghiera o una locazione turistica breve nell’immobile che ti è stato sublocato? Hai bisogno di redigere e registrare il contratto di sublocazione?
Affidati a professionisti esperti nel settore in grado di assisterti nella valutazione della struttura ricettiva migliore per te in base alle caratteristiche dell’immobile.