C’è tempo fino al 6 settembre per presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto affitti. Tale contributo è riconosciuto ai proprietari di case affittate come abitazione principale, in comuni ad alta tensione abitativa, che hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per il singolo locatore. L’istanza dovrà essere inviata utilizzando la modulistica allegata al provvedimento del 6 luglio 2021, predisposta in modalità telematica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Indice
Contributo a fondo perduto affitti: in cosa consiste
E’ un’agevolazione concessa per il 2021 dal decreto Ristori e resa operativa dall’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione del provvedimento del 6 luglio 2021. Con tale provvedimento sono stati infatti definiti il contenuto informativo, le modalità applicative e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del richiamato contributo, come stabilito dall’art. 9 quater D.L. n. 137/2020. In particolare, la norma prevede un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa. Tale immobile deve costituire l’abitazione principale del conduttore e che si riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Contributo a fondo perduto affitti: requisiti per ottenerlo
Il contributo a fondo perduto affitti può essere richiesto dai contribuenti che sono locatori nei contratti di locazione ad uso abitativo. A condizione che vi sia stata una rinegoziazione in diminuzione dei canoni di affitto relativi all’anno 2021. Nel caso in cui nel contratto vi siano più locatori, ciascun locatore potrà presentare l’istanza per la propria quota di possesso dell’immobile.
Il contributo spetta sia ai locatori persone fisiche che ai locatori titolari di partita iva.
Il Decreto “Ristori” all’art. 9 quater ha definito i seguenti requisiti che devono essere soddisfatti per poter beneficiare del contributo:
- Tipologia di contratto di locazione;
- Periodo di riferimento del contratto;
- Rinegoziazione in diminuzione.
Tipologia di contratto di locazione
Il primo requisito è che il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo. Tale immobile deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore.
I contratti di locazione oggetto del contributo sono i contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI. Rientrano anche i contratti di immobili ad uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato. Con questo mi riferisco al modello 69.
Ai fini del contributo non rileva il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione. Pertanto sono ammessi al contributo sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.
Possono beneficiare del contributo solo i contratti di locazione aventi a oggetto immobili situati nei comuni definiti ad alta tensione abitativa.
Per l’individuazione dei Comuni è necessario far riferimento all’articolo
1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 551 del 30 dicembre 1988: comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia. Oltre a questo requisito, è necessario che l’immobile locato sia stato adibito ad abitazione principale del conduttore. Ovvero quest’ultimo deve dimorare abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.
Periodo di riferimento del contratto
Il secondo requisito che deve essere soddisfatto per poter beneficare del contributo è che il contratto per cui si richiede il contributo abbia una decorrenza (data iniziale) della locazione anteriore al 30 ottobre 2020. Inoltre che alla data del 29 ottobre 2020 non risulti cessato.
Rinegoziazione in diminuzione
Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso. Tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020. Le rinegoziazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda la comunicazione di rinegoziazione del contratto di locazione è possibile utilizzare tre modalità:
- Registrazione telematica tramite la procedura web “RLI web”;
- registrazione tramite i “servizi agili” dell’Agenzia, che consiste nell’invio tramite email o pec all’ufficio territoriale presso il quale era stato registrato il contratto di locazione;
- La registrazione presso gli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Contributo a fondo perduto affitti: importo
L’ammontare del contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021 relative ai contratti di locazione che soddisfano i requisiti illustrati al precedente paragrafo. Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.
L’importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore.
Esempio calcolo del contributo
Poniamo il caso di un immobile ad uso abitativo di proprietà di un solo soggetto A. L’immobile è situato nel comune di Firenze (comune ad alta densità abitativa) e il conduttore vi ha preso la residenza anagrafica, adibendolo così ad abitazione principale.
Il contratto di locazione prevede un canone annuo di 6.000 euro (canone mensile di 500 euro). Tale contratto è stato regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, con decorrenza (data iniziale della locazione) il 01/01/2019 e data di scadenza il 31/12/2022.
Il 1° gennaio 2021 i locatori hanno accordato al conduttore una rinegoziazione in diminuzione del canone, che passa a 400 euro al mese per i mesi da gennaio a giugno 2021 (181 giorni). Tale rinegoziazione è stata regolarmente comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello RLI.
Nella tabella di seguito è calcolato l’importo del contributo spettante al locatore:
Quota di possesso | Rinegoziazione dal | Rinegoziazione al | Giorni periodo rineg. (B) | Canone annuo originario (C) | Canone annuo rineg. (D) | Riduzione teorica annua E=C-D | Reiduzione del periodo rineg. F=E/365*B | Contributo spettante 50% |
100% | 01/01 | 30/06 | 181 | 6.000 | 4.800 | 1.200 | 595.07 | 297.54 |
Contributo a fondo perduto affitti: come si presenta la domanda
Per richiedere il contributo affitti sarà necessario presentare telematicamente specifica istanza all’Agenzia delle Entrate. Tale istanza dovrà essere presentata nel termine tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021.
L’istanza si compone di un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati
generali dell’istanza e di un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione
aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.
La procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione
dell’istanza consente di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e
precompila i campi dell’istanza, attingendo alla base dati dei contratti registrati e delle
relative rinegoziazioni comunicate.
L’iban da indicare nell’istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al
soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale. Prima di inviare l’istanza, è opportuno verificare con il proprio istituto di credito la correttezza
e la validità attuale dell’Iban.
Nel caso in cui si dovesse rettificare i dati relativi al contratto di locazione registrato
o alle rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia, non è possibile richiedere tale
rettifica attraverso i servizi telematici. Pertanto occorre necessariamente rivolgersi agli sportelli degli uffici territoriali dell’Agenzia.
Per predisporre e trasmettere l’istanza, il richiedente può avvalersi anche di un
intermediario (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998). Purché quest’ultimo sia
stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale. In tale
caso, nel modello l’intermediario deve riportare il suo codice fiscale.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via
telematica. Questo attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno
dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per –
Comunicare”.
Contributo a fondo perduto affitti: consulenza
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