Contributo a fondo perduto negozi

Il Dl agosto all’art. 59 del D.L. 104/2020, in vigore dal 15 agosto 2020, ha riproposto, con sostanziali modifiche, il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020.

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 12 novembre 2020 n. 352471, ha pubblicato il Modello di istanza con le relative istruzioni, i termini e le modalità di presentazione dell’istanza, che dovrà essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web

In questo contributo vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto ed i requisiti essenziali per poterlo ottenere.

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Contributo a fondo perduto negozi: requisito soggettivo

Come previsto dal decreto agosto, potranno accedere al contributo a fondo perduto negozi gli esercenti attività economiche e commerciali aperte a pubblico svolte nei centri storici di comuni con alto tasso di presenza di turisti stranieri.

Per identificare i beneficiari bisognerà far riferimento all’ultima rilevazione sulla presenza di turisti residenti in Paesi esteri.

Il dato relativo alla presenza di turisti stranieri dovrà essere:

  • comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quelli dei residenti negli stessi comuni;
     
  • comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

La platea circoscritta di beneficiari evidenzia l’intento del legislatore: aiutare economicamente le piccole attività economiche e commerciali che hanno subito una contrazione economica a causa della riduzione del turismo estero.

Contributo a fondo perduto: lista delle città

Le città che rispecchiano i parametri fissati dal decreto agosto sono 29.

Qui di seguito elencate con il dato relativo al rapporto tra turisti stranieri e residenti:

  • Venezia (42,6)
  • Verbania (26)
  • Firenze (21,5)
  • Rimini (15,3)
  • Siena (11,6)
  • Pisa (9,9)
  • Roma (7,6)
  • Como (7,2)
  • Verona (6,4)
  • Milano (5,8)
  • Urbino (5,7)
  • Bologna (4,2)
  • La Spezia (4,2)
  • Ravenna (4,2)
  • Bolzano (4,1)
  • Bergamo (3,8)
  • Lucca (3,7)
  • Matera (3,4)
  • Padova (3,3)
  • Agrigento (3,3)
  • Siracusa (3)
  • Ragusa (3)
  • Napoli (2,2)
  • Cagliari (1,8)
  • Catania (1,7)
  • Genova (1,6)
  • Palermo (1,3)
  • Torino (1,3)
  • Bari (1,3)

Contributo a fondo perduto: i requisiti

Per poter accedere al contributo al fondo perduto è necessario verificare i seguenti requisiti:

  • La presenza di turisti stranieri, come visto nel dettaglio nei paragrafi precedenti;
  • L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019, come previsto dall’art.

Contributo a fondo perduto: il calcolo

Il comma 3 dell’art. 59 del DL agosto prevede che l’importo del contributo a fondo perduto negozi deve essere calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del:

  • 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
     
  • 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente;
     
  • 5%per i soggetti con ricavi o compensi superiori.

L’importo minimo del contributo a fondo perduto negozi è stabilito dal comma 4 dell’art. 59 del DL agosto.

L’importo minimo del contributo a fondo perduto negozi, come stabilito dal comma 4 dell’art. 59 del DL agosto è pari a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro.

Contributo a fondo perduto negozi: soggetti costituiti dal 1 luglio 2019

Il nuovo contributo a fondo perduto è previsto anche per i soggetti che hanno iniziato  l’attività nei centri storici dei comuni di cui sopra dal 1° luglio 2019.

La circolare ministeriale n. 22/2020 ha chiarito che la data di cui sopra debba far riferimento alla sola data di apertura della P.Iva, senza tenere in considerazione la data di inizio dell’attività.

l’esonero dalla verifica del requisito, tuttavia, in quest’ultimo caso risulta esteso non solo ai soggetti costituiti fin dal 1/01/2019 (e non da aprile 2019), ma anche ai soggetti con sede in un comune per il quale al 31/01/2020 risultava essere stato dichiarato lo stato di emergenza.

Come presentare la domanda?

I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza. La domanda dovrà essere presentata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento. L’istanza potrà essere presentata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.

Istanza: quali elementi dovrà contenere?

Qui di seguito vediamo i dati che dovrà contenere l’istanza:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti:
    • indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto
    • indicazione della soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019 se: sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro
    • ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni.
    • indicazione se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.
  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Delega agli intermediari per la presentazione dell’istanza

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).

In caso di errore sarà possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.

Contributo a fondo perduto negozi: cumulabilità

Il nuovo contributo al fondo perduto non può essere cumulato dai ristoratori con l’altro bonus previsto dal decreto Agosto. Con quest’ultimo mi riferisco al contributo al fondo perduto spettante per chi sostiene la filiera del Made in Italy al 100 per cento. Tuttavia il contribuente potrà scegliere tra quella più conveniente, qualora spettino entrambe le agevolazioni.

Invece, è cumulabile con il contributo a fondo perduto eventualmente ottenuto per il mese di aprile.

Contributo a fondo perduto: riflessi fiscali

Molti si chiedono se tale contributo subisca una tassazione. Vi tranquillizzo, in quanto tale contributo non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Il DL Agosto non prevede alcuna apposita disposizione attuativa. Pertanto vengono estese le disposizioni relative al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL Rilancio.

Attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate

l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali in suo possesso. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e gli interessi dovuti ai sensi
dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.

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