Contributo a fondo perduto per il locatore: riduzione dell’affitto

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, per un massimo annuo di 1.200 euro

Il Decreto Ristori, approvato definitivamente e convertito in legge, con l’art. 9-quater ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile (solo per l’abitazione principale), che procede alla
rinegoziazione del canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Per il riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione.

Vediamo nel dettaglio in questo contributo quali sono i requisiti per poter beneficiare del contributo e la comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate.

Contributo a fondo perduto: requisito soggettivo

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione è il locatore. La norma non fa una una distinzione tra persona fisica o impresa. Pertanto, si ritiene che possano ottenere il beneficio tutti i soggetti dotati o meno di partita iva.

Contributo a fondo perduto: requisito oggettivo

Qui di seguito vediamo quali sono i requisiti oggettivi che deve possedere l’immobile per poter beneficiare del contributo:

  • immobile ad uso abitativo,
  • ubicato in un comune ad alta tensione abitativa,
  • che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020

Immobile ad uso abitativo

Il primo requisito oggettivo è che l’immobile in oggetto deve essere ad uso abitativo. Pertanto vengono inclusi nell’area agevolativa tutti gli edifici classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati).
Sono, quindi, escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di fabbricati strumentali, ovvero:

  • immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici, ecc.)
  • C (negozi, laboratori, magazzini, ecc.)
  • D (opifici, alberghi, ecc.)
  • E (stazioni per servizi di trasporto, ecc.)
  • A/10.

Ricordiamo che con la circolare 27/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

“la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata in relazione alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo”

Ubicato in un comune ad alta densità abitativa

L’immobile deve essere ubicato in un comune ad alta tensione abitativa. Questa condizione sembra essere la più stringente. Tale requisito limiterà la platea dei potenziali beneficiari.
L’elenco dei comuni è contenuto nella delibera CIPE 13 novembre 2003.
Per poter beneficiare del contributo, l’immobile deve essere l’abitazione principale per il locatario.

Contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020

L’ultimo requisito oggettivo necessario per poter beneficiare del contributo è che il contratto sia in essere al 29 ottobre 2020. Quest’ultima è la data di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto “Ristori”). Per contratto “in essere” significa che potrebbe essere almeno stipulato entro il 29 ottobre 2020 e registrato nei termini ordinari. La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula.
Dalla norma si evince che la tardiva registrazione non possa essere considerata valida per poter beneficiare del contributo.

Contributo a fondo perduto locatore: a quanto ammonta?

In presenza dei requisiti visti sopra, il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto per un valore fino al 50% della riduzione del canone. L’importo massimo per singolo locatore è 1.200 euro annuo.
Pertanto, ipotizzando che il contributo resti pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di 200 euro per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a 100 euro per mensilità, quindi al massimo annuo di 1.200 euro.

Non è previsto un limite minimo o massimo mensile. Pertanto il locatore potrebbe ridurre il canone in misura diversa per le singole mensilità e beneficiare comunque dell’agevolazione. Ad esempio, egli potrebbe accordare una riduzione di 500 euro per i mesi di gennaio e febbraio (250 + 250), 300 per marzo, aprile e maggio (150 + 150 + 150), 200 per giugno e luglio (100 + 100) e ottenere così i 1.200 euro di contributo.

Il limite dei 1.200,00 euro complessivi di contributo annuo è fissato per singolo locatore. Pertanto qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo non può superare il valore individuato dalla norma.

Comunicazione Rinegoziazione all’Agenzia delle Entrate

L’art. 9-quater comma 2, ai fini del riconoscimento del contributo, prevede che il locatore comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione.

Per le modalità applicative bisogna aspettare il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale provvedimento sarà emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La riduzione del canone di locazione stipulata con scrittura privata non autenticata non determina obbligo di comunicazione. Tuttavia, qualora il locatore intenda richiedere il contributo, il contratto di rinegoziazione deve essere registrato. Quest’ultimo è esente da imposta di registro e di bollo ex art. 19 del DL 133/2014. Questo anche ove si tratti di una riduzione temporanea.

Si ricorda che, a partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone deve essere utilizzato esclusivamente il modello RLI. Lo stesso modello potrebbe essere indicato dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione della riduzione ai fini dell’ottenimento del contributo in oggetto. Si attende, però, il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate per avere maggior delucidazioni in merito.

Considerazioni finali

Una breve riflessione su questo contributo. Considerate le numerose restrizione dei requisiti oggettivi per poter accedere al contributo e il fondo stanziato per il contributo di importo totale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, ritengo che saranno pochi i soggetti che potranno beneficiare di questa agevolazione. Questo in quanto, se tutti i locatori che rinegoziano il canone presentano il modello, non è detto che fruiranno del contributo a fondo perduto; infatti potrebbero essere nel frattempo stati esauriti i 50 milioni a disposizione.

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