Contributo a fondo perduto perequativo: calcolo

Sono stati messi a disposizione 4,4 miliardi di Euro, per il nuovo contributo a fondo perduto perequativo a sostegno di imprese e professionisti.

Finalmente è stato emanato il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto perequativo 2021, disciplinato dall’art. 1 commi da 16 a 27 del Decreto Sostegni bis. Si tratta di un provvedimento molto atteso, in quanto stabilisce le modalità di calcolo nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo.

Vediamo in questo contributo nel dettaglio, quali sono i soggetti che possono richiederlo e la modalità di calcolo.

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Contributo a fondo perduto perequativo: requisiti di accesso

Vediamo quali sono le condizioni che devono essere verificate per la spettanza del contributo:

  • peggioramento del risultato d’esercizio 2020 del 30% rispetto a quello del 2019;
  • ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 30/09/2021.

Contributo a fondo perequativo: come si calcola

Il contributo a fondo perduto perequativo, per i soggetti avente diritto, si dovrà applicare alla differenza tra:

  • il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2019;
  • il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020.

Tale importo, dovrà essere diminuito dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate. La percentuale del contributo, come è stato anche gli altri contributi, varierà in funzione dei ricavi/compensi del 2019:

% contributo spettanteLimiti ricavi/compensi anno 2019
30%<= 100.000
20%100.000 > e <= 400.000
15%400.000 > e<= 1.000.000
10%1.000.000 > e <= 5.000.000
5%>5.000.000 e <= 10.000.000

Per prima cosa, è necessario calcolare la differenza tra il risultato economico del 2019 rispetto a quello del 2020, se da tale differenza risulta:

  • un peggioramento del risultato economico d’esercizio pari ad almeno il 30%, il contributo è dovuto. In questo caso alla differenza dovranno essere scomputati i contributi Covid già erogati precedentemente;
  • un peggioramento del risultato economico d’esercizio inferiore al 30%, il contributo non è dovuto.

E’ opportuno precisare che:

Non spetta alcun contributo a fondo perduto se l’ammontare complessivo di contributi Covid già erogati dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2019 e quello relativo al periodo d’imposta 2020.

Contributi Covid eventualmente già erogati

Qui di seguito riporto le disposizioni relative ai contributi eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate:

Contributo a fondo perduto perequativo: esempio di calcolo

Per semplificare il calcolo del contributo a fondo perduto spettante, ho deciso di riportare qui di seguito un esempio.

Ipotizziamo che la Società Alfa presenti la seguente situazione:

  • Risultato economico 2019: € 100.000
  • Risultato economico 2020: € 60.000
  • Ricavi/compensi 2019: € 300.000
  • Contributi Covid ricevuti: € 15.000
Ricavi/compensi 2019>100.000 e <= 400.000
Risultato economico 2019 € 100.000
Risultato economico 2020 € 60.000
Perdita (%)40%
Contributi Covid ricevuti € 15.000
Perdita € 25.000
StatoDovuto
Contributo spettante€ 5.000

Quando non spetta il contributo?

Il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • sia presentata successivamente al termine del 30/09/2021;
  • nel caso in cui non sia stata validamente presentata.

Contributo a fondo perequativo: dichiarazioni dei redditi integrative e correttive

Molti si pongono la domanda, in relazione all’invio anticipato al 30 settembre 2021 della dichiarazione dei redditi, come devono essere gestite eventuali dichiarazioni dei redditi correttive o integrative, con modifiche dei dati rilevanti i fini del calcolo del contributo. Ricordo che, la dichiarazione dei redditi correttiva, può essere presentata entro il 30 novembre 2021.

Il Decreto Sostegni bis all’art. 3 stabilisce che:

“le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021”

Come si evince dalla norma, vi è la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva o integrativa, ma vengono considerati solo i dati già presenti in archivio dall’Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, la presentazione di dichiarazioni dei redditi correttivi o integrative successivamente al 30 settembre 2021, avrà i seguenti effetti:

  • Nullo: in caso in cui, la nuova dichiarazione dei redditi, abbia comportato un aumento del contributo a fondo perduto spettante;
  • Da considerare: le modifiche che comportino una riduzione dell’importo del contributo spettante.

L’inefficacia delle correzioni apportate oltre il termine del 30/09/2021, comporta inoltre l’impossibilità di accedere al contributo, qualora dalle modifiche apportate emerga una riduzione del risultato economico nel 2020 rispetto al 2019.

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