Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering. Dal 22 novembre si può presentare la domanda per ricevere gli aiuti. In questo contributo, le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. contributo ristoranti, bar e altri settori in difficoltà, consiste nell’erogazione di una somma di denaro a favore delle imprese operanti nei settori della ristorazione, dei bar, dei catering per eventi, dell’organizzazione di feste e cerimonie e delle piscine, che hanno subito un danno economico a causa dello stato di emergenza da Covid-19.
L’Agenzia delle Entrate alcuni giorni fa a diramato un comunicato stampa ufficiale in cui rende noti i contribuenti che modello e istruzioni per presentare l’istanza sono disponibili online.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo, quali sono i requisiti per poter richiedere il contributo e quali sono le modalità per presentare l’istanza.
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Contributo a fondo perduto: i requisiti richiesti
Il Decreto Sostegni ter ha previsto questa forma di contributo a fondo perduto per sostenere le imprese che operano nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di eventi. Le imprese, oltre a possedere specifici requisiti che vedremo successivamente, devono rientrare in uno dei seguenti codici ATECO:
Codice ATECO | Attività |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
56.10 | Ristoranti e attività di ristorazione mobile |
56.21 | Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) |
56.3 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
93.11.2 | Gestione di piscine |
Vediamo quali sono qui seguito i requisiti da rispettare per poter beneficiare del contributo:
- hanno subito una riduzione dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2021 non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019. Nel caso di richiedente che abbia attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2020, il requisito prevede una riduzione di almeno il 40% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell’anno 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
- risultano regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- hanno sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano.
Mentre, non spetta il contributo:
- ai soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
- ai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
Sono, in ogni caso, esclusi dalla presente agevolazione le imprese:
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Come compilare ed inviare la domanda?
I contribuenti che desiderano beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, devono presentare l’istanza a partire dal 22 novembre 2022 e fino al 6 dicembre 2022. Tale istanza, dovrà essere presentata in modalità telematica tramite:
- procedura web, disponibile gratuitamente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle entrate
- software di compilazione reperibile sul mercato e successivo invio attraverso il Desktop telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate
Vediamo qui di seguito quali sono i dati che sono richiesti all’interno della domanda:
- il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali
- i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
- l’IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente
- l’eventuale rinuncia al contributo
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente compilata in cui il richiedente dichiara l’ammontare di aiuti del regime “de minimis” ricevuti rispetto al massimale di aiuti triennale previsto dal regolamento n. 1407/2013/UE
- nel caso in cui il soggetto richiedente faccia parte di un’impresa unica, i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa da indicare nel quadro A.
E’ possibile delegare alla presentazione dell’istanza un intermediario abilitato. Quest’ultimo, per poter presentare l’istanza, dovrà alternativamente:
- essere abilitato al cassetto fiscale del richiedente;
- essere in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
- dichiarare nell’istanza di essere appositamente delegato dal richiedente.
Come si calcola il contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà?
Le risorse finanziarie stanziate per questo contributo ammontano a 40 milioni di euro.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio, l’Agenzia delle Entrate ripartirà la somma citata tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno presentato istanze valide.
Qui di seguito vediamo come avverrà la ripartizione:
- il 70% dell’assegnazione finanziaria, verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria, verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro
- in aggiunta, il 10% dell’assegnazione finanziaria, verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.
Il contributo riconosciuto è pari al minore tra l’importo determinato come sopra descritto e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti ricevuti in regime “de minimis” indicato dal richiedente nell’istanza.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
Cosa fare in caso di errore?
In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
In caso in cui ci si accorga che il contributo non è spettante, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine della presentazione dell’istanza e può essere inviata anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.
La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha preventivamente inviato l’istanza di richiesta del contributo nella quale ha auto-dichiarato di aver avuto la delega alla trasmissione della medesima istanza.