Quali sono i controlli contributo a fondo perduto messi in atto dall’Agenzia delle Entrate? Quali sono le sanzioni applicate in caso di contributo in tutto o in parte non spettante? E’ possibile usufruire del ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente la violazione?
E’ stato emanato il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto perequativo 2021, disciplinato dall’art. 1 commi da 16 a 27 del Decreto Sostegni bis. Si tratta di un provvedimento molto atteso, in quanto stabilisce le modalità di calcolo nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo. In questo contributo voglio analizzare nel dettaglio i controlli messi in atto dall’Agenzia delle Entrate per scovare i “furbetti” che hanno percepito un contributo in tutto o in parte non spettante. Inoltre vedere quali sono le sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate e come poter beneficiare della riduzione delle sanzioni regolarizzando la propria posizione spontaneamente.
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Indice
Controlli contributo a fondo perduto
L’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene in più fasi:
- Prima dell’erogazione del contributo;
- Successivamente all’erogazione del contributo.
- Comunicazione dei dati delle istante presentate alla Guarda di Finanza.
Prima dell’erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presentati nell’istanza e prima di erogare il contributo, effettua alcuni controlli. Quest’ultimi per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni in suo possesso nell’Anagrafe Tributaria. Tali controlli preliminari possono portare allo scarto dell’istanza.
Successivamente all’erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate, successivamente all’erogazione del contributo, procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973. Inoltre, effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni liquidazioni periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero della parte di contributo non spettante, irrogando anche le sanzioni e gli interessi.
Comunicazione dei dati delle istanze alla Guardia di Finanza
Oltre ai controlli dell’Agenzia delle Entrati visti in precedenza, si aggiungono le verifiche mirate a prevenire il tentativo di infiltrazioni criminali nell’erogazione dei contributi. In particolare il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate, prevede che quest’ultima trasmetta alla Guardia di Finanza, i dati relativi alle domande di sussidio presentate e le somme erogate
Restituzione del contributo e sanzioni
Nel caso in cui da controlli, dovesse emergere un contributo in tutto o in parte non spettante le conseguenze sono:
- Avvio dell’attività dell’Agenzia delle Entrate finalizzata al recupero del contributo non spettante;
- Irrogazione delle sanzioni, come previste dall’art. 13 del Dlgs n. 471/1997 in una misura compresa tra il 100 ed il 200% ( senza possibilità di definizione agevolata);
- Applicazione degli interessi.
Responsabilità penale
L’indebita percezione dei contributi fa scattare una responsabilità penale, disciplinata dall’articolo 316-ter del Codice penale.
La norma sanziona le ipotesi di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, nello specifico:
“Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee”.
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 4000,00 euro si applica unicamente la sanzione amministrativa da 5.164,00 a 25.822,00 euro (con un massimo di tre volte l’importo non spettante).
Il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia rischia la reclusione da due a sei anni. Nei casi di avvenuta erogazione del contributo si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).
Controlli contributo a fondo perduto: ravvedimento operoso
Qualora tu ti accorga di aver percepito un contributo in tutto o in parte non spettante, ti consiglio di restituirlo. In questo modo avrai la possibilità di pagare una sanzione ridotta tramite l’istituto del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate nel provvedimento istitutivo del modello di richiesta n. 77923/2021, conferma la possibilità di applicare il ravvedimento operoso:
“E’ consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’art. 13 del DL n. 472/1997.”
Tramite il ravvedimento operoso sarà possibile rimuovere il rischio penale e consente inoltre la riduzione delle sanzioni a seconda del momento in cui viene regolarizzata la violazione commessa:
- a 1/10 di quella ordinaria se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dall’omissione o dall’errore;
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore
Compilazione del modello F24
Come abbiamo visto in precedenza, i soggetti che hanno percepito indebitamente i contributi a fondo perduto possono procedere in autonomia al versamento tramite il Modello F24 Elide. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E pubblicata il 7 luglio 2021 ha istituito i seguenti codici tributo per regolarizzare la propria posizione:
- “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
- “7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
- “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.