Che cosa sono i controlli sostanziali? Quali sono i soggetti sottoposti a tale tipologia di controlli? Vi sono dei termini? In questo contributo risponderemo in modo esaustivo a queste domande. Con l’obiettivo di fornirti una guida dettagliata per essere preparato in caso si è sottoposti a questi controlli.
I contribuenti soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono sottoposti ad una serie di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Se dal controllo vi sono delle irregolarità, queste sono comunicate al contribuente con atti diversi a seconda della tipologia di controllo.
In questa sede vorrei concentrarmi sui controlli sostanziali. Soffermandomi in particolare su come potete tutelarvi quando si è sottoposti a questa tipologia di controlli. Questo come vedremo in seguito differisce se il contribuente riconosce la validità della comunicazione o se non riconosce la validità di quest’ultima.
Sei pronto?!? Si comincia!
Indice
Controlli sostanziali: cosa sono?
L’attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti, rientra trai i compiti istituzionali affidati all’Agenzia delle Entrate. Questa attività è finalizzata a contrastare fenomeni evasivi ed elusivi commessi dai contribuenti.
I controlli sostanziali sono una delle attività di controllo che possono essere messe in atto dall’Amministrazione Finanziaria. Sono accertamenti sulla posizione fiscale del contribuente, con poteri per l’Amministrazione finanziaria molto forti e incisivi. Il nostro legislatore sta rendendo questi poteri ancora più ampi col tempo.
A differenza delle altre tipologie di controllo (automatizzati e formali), i controlli sostanziali si effettuano solo sulle dichiarazioni dei contribuenti che sono stati selezionati sulla base di un programma annuale. Sul quale, tuttavia è previsto un certo grado di discrezionalità da parte dei singoli Uffici.
Qui di seguito i soggetti più a rischio di controlli sostanziali:
- Le imprese che cessano l’attività entro un anno dall’avvio;
- Le imprese che dichiarano ai fini delle imposte sui redditi, perdite per almeno due esercizi consecutivi;
Qui di seguito vediamo quali sono i poteri degli Uffici in questa fase di controlli. Inoltre le tutele previste ai contribuenti soggetti a questa tipologia di controlli.
Controlli sostanziali: interazione con il contribuente
Durante l’attività accertativa, gli uffici locali dell’Agenzia dell Entrate hanno la facoltà di richiedere documenti e spiegazioni al contribuente.
Qui di seguito i poteri dell’Agenzia delle Entrate verso il contribuente, come disciplinato dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973:
- Richiedere dati/documenti al contribuente;
- Richiedere al contribuente i conti correnti a lui intestati. Sia quelli ancora in essere che quelli chiusi da non più di 5 anni;
- Inviare questionari al contribuente;
- Richiedere al contribuente la comparizione presso l’Ufficio. Ad ogni incontro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrami le parti. Una copia sarà rilasciata al contribuente;
- Richiedere spiegazioni al contribuente in merito ai dati ottenuti tramite accessi presso gli enti creditizi. E’ opportuno precisare che i prelievi risultati da movimenti del c/c e non annotati nelle scritture contabili si presumono ricavi.
E’ sempre consigliabile fin da subito consegnare i documenti richiesti. In quanto il contribuente che omette di consegnare i documenti, non può successivamente avvalersene nella fase contenziosa. Potrà avvalersene solo se dimostra che la mancata trasmissione sia dipesa da cause di forza maggiore.
Richieste ad altri soggetti
Gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, oltre a richiedere informazioni e documenti al contribuente, sono abilitati a richiedere informazioni anche a soggetti diversi dal contribuente.
Vediamo qui di seguito quali sono i soggetti a cui può essere richiesto informazioni e documenti:
- Richiedere notizie sul contribuente ad Amministrazioni Pubbliche, compagnie di assicurazione ed in generale a tutti i soggetti che corrispondono somme per conto di altri;
- Richiedere alle banche copia dei c/c del contribuente accertato;
- Copie conformi di atti a Notai e Pubblichi ufficiali;
- Notizie su rapporti intrattenuti in un dato anno con un dato contribuente, ad imprenditori commerciali;
- Informazioni in merito a rapporti trattenuti con il contribuente, in genere a chiunque sia ritenuto in possesso di informazioni utili.
Accessi/ispezioni/verifiche sul posto
I controlli sostanziali possono avvenire anche presso i locali del contribuente, dove quest’ultimo svolge la propria attività.
Questa tipologia di controlli essendo molto invasiva, vi sono delle tutele previste a difesa del contribuente.
Infatti è previsto che gli accessi debbano svolgersi, durante l’orario di normale attività del soggetto sottoposto a controllo. Il tutto, avendo cura di arrecare il minor danno possibile allo stesso.
I verificatori hanno a loro disposizione un tempo massimo di 30 giorni per i loro controlli. E’ tuttavia possibile una proroga per ulteriori 30 giorni, ma questa deve essere debitamente motivata.
Come previsto dall’art. 12 della L. 212/2000, il contribuente ha diritto a conoscere i motivi dell’ispezione e può farsi assistere da un professionista di sua fiducia.
E’ importante essere a conoscenza che gli accessi presso l’impresa, devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante di zona, per i funzionari della Guarda di Finanza. Inoltre devono essere autorizzati dalla Direzione Regionale delle Entrate, per quanto riguarda gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Come anticipato, sono previste norme per far sì, che tali verifiche, rechino ai contribuenti il minor danno possibile, e pertanto:
- Si conteggiano, al fine della verifica del rispetto del limite di durata, solo i giorni di effettiva permanenza dei verificatori;
- Per i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, le verifiche possono durare per un massimo di 15 giorni nel trimestre. Tale termine può essere prorogato di ulteriore 15 giorni.
Documento rilasciato al termine dell’accesso
I verificatori al termine dell’accesso, sono tenuti a rilasciare al contribuente, copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (PVC)
Tale documento deve essere firmato da entrambi le parti. Successivamente spetterà all’Agenzia delle Entrate, valutare i rilievi emersi nel PVC ed eventualmente emettere un avviso di accertamento.
E’ opportuno tenere presente che, una volta ricevuto il PVC, il contribuente ha tempo 60 giorni per trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate le proprie osservazioni difensive.
L’Ufficio dovrà prendere in considerazioni tali osservazioni, in quanto è stabilito che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni.
Se L’Agenzia dell Entrate non rispetta il termine di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, quest’ultimo viene considerato nullo.
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