Che cosa è il controllo formale? Come difendersi quando si riceve una comunicazione di irregolarità a seguito di un controllo formale? Vi sono dei termini? In questo contributo risponderemo in modo esaustivo a queste domande. Con l’obiettivo di fornirti una guida dettagliata per essere preparato in caso in cui ti arrivi una comunicazione di irregolarità.
I contribuenti soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono sottoposti ad una serie di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Se dal controllo vi sono delle irregolarità, queste sono comunicate al contribuente con atti diversi a seconda della tipologia di controllo.
In questa sede vorrei concentrarmi sul controllo formale. Soffermandomi in particolare su cosa poter fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità derivante da questa tipologia di controllo. Questo come vedremo in seguito differisce se il contribuente riconosce la validità della comunicazione o se non riconosce la validità di quest’ultima.
Sei pronto?!? Si comincia!
Indice
Controllo formale: che cosa è?
Il controllo formale è una delle tipologie di controlli messe in atto dall’Amministrazione Finanziaria. Questo controllo riguarda solo una parte delle dichiarazioni presentate, individuate sulla base di criteri selettivi.
Tale controllo è disciplinato dall’ art. 36 ter del Dpr n. 600/1973.
A differenza del controllo automatizzato, il controllo formale è più incisivo. in quanto si basa sulla documentazione giustificativa prodotta dal contribuente su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Con questo controllo, l’Amministrazione Finanziaria verifica la rispondenza dei dati indicati in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente.
Qualora vi sia discordanza tra i dati esposti in dichiarazione e quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può essere inviato a trasmettere o esibire la documentazione e fornire chiarimenti.
In caso di mancata risposta da parte del contribuente o di presentazione di documentazione non idonea, quest’ultimo riceverà una comunicazione di irregolarità.
Come disciplinato dall’art. 36 ter del D.P.R. 600/1973, il controllo formale permette di:
- Eliminare in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- Escludere in tutto in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni;
- Calcolare i crediti d’imposta spettanti;
- Liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
- Corregge gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Il termine per espletare questo controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria è entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Comunicazione di irregolarità: modalità di invio
La comunicazione di irregolarità è recapitata al contribuente al suo domicilio fiscale.
Quando il contribuente ha ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito del controllo formale ha 30 giorni di tempo o per mettersi in regola o per contestare la comunicazione. Scaduto tale termine la comunicazione di irregolarità viene iscritta a ruolo.
Se il contribuente ha presentato la dichiarazione in via telematica tramite un intermediario abilitato, ha la possibilità di ricevere la comunicazione di irregolarità tramite quest’ultimo.
In questa ipotesi il contribuente ha più tempo per evitare l’iscrizione a ruolo.
I 30 giorni per mettersi in regola decorrono, infatti, dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
Comunicazione di irregolarità: cosa fare
Quando si riceve una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo formale il contribuente deve verificare inizialmente se è dovuto quanto richiesto.
Pertanto si possono verificare due situazioni:
- Concordare la pretesa tributaria;
- Ritenere che sia sbagliata.
Riconoscere la validità della comunicazione
Se ricevi una comunicazione di irregolarità e ti accorgi che quanto richiesto è effettivamente dovuto devi regolarizzare la tua posizione.
La regolarizzazione delle comunicazioni relative a controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Se entro 30 giorni la sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (30%) e quindi del 20%.
Il pagamento deve essere effettuato presso banche, uffici postali o agenti della riscossione. Con il modello F24 precompilato che è allegato alla comunicazione di irregolarità.
Non riconoscere la validità della comunicazione
Il contribuente che non considera fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può intraprendere le seguenti azioni:
- Recarsi direttamente all’ufficio di competenza, comunicando eventuali elementi o dati non considerati dallo stesso ufficio;
- Comunicare gli eventuali dati o elementi non considerati dall’ufficio, tramite il “canale di assistenza Civis“. Quest’ultimo usufruibile solo se abilitati ai servizi telematici.
Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della prima comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento.
In questo caso per usufruire della riduzione delle sanzioni vista prima, il contribuente deve effettuare il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Comunicazione di irregolarità: come richiedere la rateizzazione di quanto dovuto?
Se hai ricevuto una comunicazione di irregolarità, ma non ha la disponibilità immediata di regolarizzare la posizione, puoi richiedere la rateizzazione delle somme dovute.
La rateizzazione di quanto dovuto può essere richiesto secondo le seguenti modalità:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Tuttavia, è opportuno sapere che, si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Inoltre si decade dal beneficio della rateizzazione con il mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento di quella successiva.
Non si decade se si verifica il “lieve inadempimento” come disciplinato dall’art. 3 del D.lgs n. 159/2015, ossia:
- Insufficiente versamento della rata, per un importo non superiore al 3 % e, in ogni caso, a 10 mila euro;
- Tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.
Consulenza
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